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Legge 20 Febbraio
2006 N.96 |
Disciplina dell'Agriturismo.
(Gazzetta ufficiale 16/03/2006 n. 63)
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita'
1. La Repubblica, in armonia con i programmi di
sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e
delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante
la promozione di forme idonee di turismo nelle
campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse
specifiche di ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attivita' umane
nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalita' in agricoltura e
la differenziazione dei redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del
territorio e dell'ambiente da parte degli
imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei
redditi aziendali e il miglioramento della qualita'
di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio rurale
tutelando le peculiarita' paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le
produzioni
di qualita' e le connesse tradizioni
enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l'educazione
alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Definizione di attivita' agrituristiche
1. Per attivita' agrituristiche si intendono le
attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate
dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile, anche nella forma di societa' di
capitali o di persone, oppure associati fra loro,
attraverso l'utilizzazione della propria azienda in
rapporto di connessione con le attivita' di
coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento
dell'attivita' agrituristica l'imprenditore agricolo
e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis
del codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti a
tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli
addetti di cui al periodo precedente sono
considerati lavoratori agricoli ai fini della
vigente disciplina previdenziale, assicurativa e
fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni e' consentito
esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e
servizi complementari. 3. Rientrano fra le attivita'
agrituristiche:
a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti
destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di
aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti
a carattere alcoolico e superalcoolico, con
preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati
dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi
nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali, secondo le modalita' indicate
nell'articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali,
ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si
applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari
nella disponibilita' dell'impresa, attivita'
ricreative, culturali, didattiche, di pratica
sportiva, nonche' escursionistiche e di ippoturismo,
anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali,
finalizzate alla valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria produzione i cibi e
le bevande prodotti, lavorati e trasformati
nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da
materie prime dell'azienda agricola e ottenuti
attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle diverse
qualifiche di imprenditore agricolo, nonche' della
priorita' nell'erogazione dei contributi e,
comunque, ad ogni altro fine che non sia di
carattere fiscale, il reddito proveniente
dall'attivita' agrituristica e' considerato reddito
agricolo.
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo degli articoli 230-bis e
2135 del codice civile:
«Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia
configurabile un diverso rapporto, il familiare che
presta in modo continuativo la sua attivita' di
lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha
diritto al mantenimento secondo la condizione
patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con
essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in
ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita'
e qualita' del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e
degli incrementi nonche' quelle inerenti alla
gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e
alla cessazione dell'impresa sono adottate, a
maggioranza, dai familiari che partecipano
all'impresa stessa. I familiari partecipanti
all'impresa che non hanno la piena capacita' di
agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la
potesta' su di essi.
Il lavoro della donna e' considerato equivalente a
quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si
intende come familiare il coniuge, i parenti entro
il terzo grado, gli affini entro il secondo; per
impresa familiare quella cui collaborano il coniuge,
i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma
e' intrasferibile, salvo che il trasferimento
avvenga a favore di familiari indicati nel comma
precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso
puo' essere liquidato in danaro alla cessazione, per
qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed
altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
pagamento puo' avvenire in piu' annualita',
determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento
dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno
diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei
limiti in cui e' compatibile, la disposizione
dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio
dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non
contrastino con le precedenti norme.».
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E'
imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse. Per coltivazione del
fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali
si intendono le attivita' dirette alla cura e allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine. Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature
o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le
attivita' di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione
ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- La legge 27 luglio 1999, n. 268, reca: «Disciplina
delle strade del vino».
Art. 3.
Locali per attivita' agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per attivita'
agrituristiche gli edifici o parte di essi gia'
esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli interventi per il
recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso
dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di
attivita' agrituristiche, nel rispetto delle
specifiche caratteristiche tipologiche e
architettoniche, nonche' delle caratteristiche
paesaggistico-ambientali dei luoghi. 3. I locali
utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad
ogni effetto alle abitazioni rurali.
Art. 4.
Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica
1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche
del territorio regionale o di parti di esso, dettano
criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo
svolgimento dell'attivita' agrituristica.
2. Affinche' l'organizzazione dell'attivita'
agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i
requisiti di connessione rispetto all'attivita'
agricola, le regioni e le province autonome
definiscono criteri per la valutazione del rapporto
di connessione delle attivita' agrituristiche
rispetto alle attivita' agricole che devono rimanere
prevalenti, con particolare riferimento al tempo di
lavoro necessario all'esercizio delle stesse
attivita'.
3. L'attivita' agricola si considera comunque
prevalente quando le attivita' di ricezione e di
somministrazione di pasti e bevande interessano un
numero non superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla
qualificazione delle attivita' agrituristiche e alla
promozione dei prodotti agroalimentali regionali,
nonche' alla caratterizzazione regionale
dell'offerta enogastronomica, le regioni
disciplinano la somministrazione di pasti e di
bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b),
tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve
apportare comunque una quota significativa di
prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere
previste nel caso di somministrazione di pasti e
bevande solo alle persone alloggiate;
b) per aziende agricole della zona si intendono
quelle collocate in ambito regionale o in zone
omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse
deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto
di prodotti;
c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono
rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati
nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella
somministrazione deve preferibilmente provenire da
artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi
a produzioni agricole regionali o di zone omogenee
contigue di regioni limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilita' di alcuni
prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa
omogenea e di loro effettiva necessita' ai fini del
completamento dell'offerta enogastronomica, e'
definita una quota limitata di prodotti di altra
provenienza, in grado di soddisfare le
caratteristiche di qualita' e tipicita';
f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in
particolare a calamita' atmosferiche, fitopatie o
epizoozie, accertate dalla regione, non sia
possibile rispettare i limiti di cui alla lettera
c), deve essere data comunicazione al comune in cui
ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto,
autorizza temporaneamente l'esercizio
dell'attivita'.
5. Le attivita' ricreative o culturali di cui
all'articolo 2, comma
3, lettera d), possono svolgersi autonomamente
rispetto all'ospitalita' e alla somministrazione di
pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma, solo in quanto realizzino
obiettivamente la connessione con l'attivita' e con
le risorse agricole aziendali, nonche' con le altre
attivita' volte alla conoscenza del patrimonio
storico-ambientale e culturale. Le attivita'
ricreative e culturali per le quali tale connessione
non si realizza possono svolgersi esclusivamente
come servizi integrativi e accessori riservati agli
ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la
partecipazione, anche facoltativa, a tali attivita'
non puo' pertanto dare luogo ad autonomo
corrispettivo.
Art. 5.
Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e
delle attrezzature da utilizzare per attivita'
agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella
definizione di tali requisiti si tiene conto delle
particolari caratteristiche architettoniche e di
ruralita' degli edifici, specie per quanto attiene
l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle
superfici aeroilluminanti, nonche' delle limitate
dimensioni dell'attivita' esercitata.
2. La produzione, la preparazione, il
confezionamento e la somministrazione di alimenti e
di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui
alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, nonche' alle disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, e successive modificazioni.
3. L'autorita' sanitaria, nella valutazione dei
requisiti dei locali di trattamento e
somministrazione di sostanze alimentari e del
relativo piano aziendale di autocontrollo
igienico-sanitario, tiene conto della
diversificazione e della limitata quantita' delle
produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di
lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli
propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero
massimo di dieci, per la loro preparazione puo'
essere autorizzato l'uso della cucina domestica.
5. Per le attivita' agrituristiche di alloggio, nei
limiti di dieci posti letto, per l'idoneita' dei
locali e' sufficiente il requisito
dell'abitabilita'.
6. Per gli edifici e i manufatti destinati
all'esercizio dell'attivita' agrituristica la
conformita' alle norme vigenti in materia di
accessibilita' e di superamento delle barriere
architettoniche e' assicurata con opere
provvisionali.
Note all'art. 5:
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo
unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande».
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante:
«Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della
direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti
alimentari»:
«Art. 9 (Norme transitorie e finali). -
1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle
disposizioni del presente decreto entro dodici mesi
dalla data della sua entrata in vigore, fatta
eccezione per quelle che vendono o somministrano
prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali
devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data
della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai
capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni
alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi
della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la
somministrazione sul posto ai sensi della legge 5
dicembre 1985, n. 730, nonche' per la produzione, la
preparazione e il confezionamento in laboratori
annessi agli esercizi di somministrazione e vendita
al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad
essere somministrate e vendute nei predetti
esercizi, l'autorita' sanitaria competente per
territorio tiene conto delle effettive necessita'
connesse alla specifica attivita'.».
Art. 6.
Disciplina amministrativa
1. L'esercizio dell'attivita' agrituristica non e'
consentito, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione, a: a) coloro che hanno riportato
nell'ultimo triennio, con sentenza passata in
giudicato, condanna per uno dei delitti previsti
dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice
penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e
di sanita' o di frode nella preparazione degli
alimenti previsti da leggi speciali; b) coloro che
sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti
abituali.
2. La comunicazione di inizio dell'attivita'
consente l'avvio immediato dell'esercizio
dell'attivita' agrituristica. Il comune, compiuti i
necessari accertamenti, puo', entro sessanta giorni,
formulare rilievi motivati prevedendo i relativi
tempi di adeguamento senza sospensione
dell'attivita' in caso di lievi carenze e
irregolarita', ovvero, nel caso di gravi carenze e
irregolarita', puo' disporre l'immediata sospensione
dell'attivita' sino alla loro rimozione da parte
dell'interessato, opportunamente verificata, entro
il termine stabilito dal comune stesso.
3. Il titolare dell'attivita' agrituristica e'
tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al
comune qualsiasi variazione delle attivita' in
precedenza autorizzate, confermando, sotto propria
responsabilita', la sussistenza dei requisiti e
degli adempimenti di legge.
Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo degli articoli 442, 444,
513, 515 e 517 del codice penale:
«Art. 442 (Commercio di sostanze alimentari
contraffatte o adulterate). - Chiunque, senza essere
concorso nei reati preveduti dai tre articoli
precedenti, detiene per il commercio, pone in
commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque,
sostanze o cose che sono state da altri avvelenate,
corrotte, adulterate o contraffatte, in modo
pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene
rispettivamente stabilite nei detti articoli.».
«Art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive).
-
Chiunque detiene per il commercio, pone in
commercio, ovvero distribuisce per il consumo
sostanze destinate all'alimentazione, non
contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla
salute pubblica, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire
centomila.
La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle
sostanze e' nota alla persona che le acquista o le
riceve.».
«Art. 513 (Turbata liberta' dell'industria o del
commercio). - Chiunque adopera violenza sulle cose
ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio e'
punito, a querela della persona offesa, se il fatto
non costituisce un piu' grave reato, con la
reclusione fino a due anni e con la multa da lire
duecentomila a due milioni.».
«Art. 515 (Frode nell'esercizio del commercio). -
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita'
commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile
per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine,
provenienza, qualita' o quantita', diversa da quella
dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto
non costituisca un piu' grave delitto, con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino a
lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti
preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre
anni o della multa non inferiore a lire
duecentomila.».
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette
altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o
prodotti industriali, con nomi, marchi o segni
distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in
inganno il compratore sull'origine, provenienza o
qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il
fatto non e' preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a ventimila euro.».
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure
di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralita».
Art. 7.
Abilitazione e disciplina fiscale
1. Le regioni disciplinano le modalita' per il
rilascio del certificato di abilitazione
all'esercizio dell'attivita' agrituristica. Per il
conseguimento del certificato, le regioni possono
organizzare, attraverso gli enti di formazione del
settore agricolo e in collaborazione con le
associazioni agrituristiche piu' rappresentative,
corsi di preparazione.
2. Lo svolgimento dell'attivita' agrituristica nel
rispetto delle disposizioni previste dalle regioni
in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6,
comporta la conseguente applicazione delle
disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' di ogni
altra normativa previdenziale o comunque settoriale,
riconducibile all'attivita' agrituristica. In
difetto di specifiche disposizioni, si applicano le
norme previste per il settore agricolo.
Nota all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, recante: «Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonche' per riformare
il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente
della Repubblica per la concessione di amnistia per
reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza fiscale e del conto fiscale»:
«Art. 5. - 1. I soggetti, diversi da quelli indicati
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, che
esercitano attivita' di agriturismo di cui alla
legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il
reddito imponibile applicando all'ammontare dei
ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attivita',
al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il
coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
2. I soggetti che esercitano attivita' di
agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n.
730, determinano l'imposta sul valore aggiunto
riducendo l'imposta relativa alle operazioni
imponibili in misura pari al 50 per cento del suo
ammontare, a titolo di detrazione forfetaria
dell'imposta afferente agli acquisti e alle
importazioni.
3. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi
delle disposizioni del presente articolo,
esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale
relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno
precedente; l'opzione ha effetto anche per la
determinazione del reddito e deve essere comunicata
all'ufficio delle imposte dirette nella
dichiarazione annuale relativa alle imposte sul
reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono
vincolanti per un triennio.».
Art. 8.
Periodi di apertura e tariffe
1. L'attivita' agrituristica puo' essere svolta
tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune,
secondo periodi stabiliti dall'imprenditore
agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita'
per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, e'
possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni
al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per
brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la
procedura indicata dalla regione, i soggetti che
esercitano l'attivita' agrituristica presentano una
dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe
massime riferite a periodi di alta e di bassa
stagione, che si impegnano a praticare per l'anno
seguente.
Art. 9.
Riserva di denominazione. Classificazione
1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei
termini attributivi derivati, e' riservato
esclusivamente alle aziende agricole che esercitano
l'attivita' agrituristica ai sensi dell'articolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformita'
del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo,
il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentito il Ministro delle attivita' produttive,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri
di classificazione omogenei per l'intero territorio
nazionale e definisce le modalita' per l'utilizzo,
da parte delle regioni, di parametri di valutazione
riconducibili a peculiarita' territoriali.
Art. 10.
Trasformazione e vendita dei prodotti
1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o
comunque trasformati, nonche' dei prodotti tipici
locali da parte dell'impresa agrituristica si
applicano le disposizioni di cui alla legge 9
febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e
all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
Note all'art. 10:
- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: «Norme per
la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti
agricoli da parte degli agricoltori produttori
diretti».
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante:
«Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57»:
«Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati,
iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono
vendere direttamente al dettaglio, in tutto il
territorio della Repubblica, i prodotti provenienti
in misura prevalente dalle rispettive aziende,
osservate le disposizioni vigenti in materia di
igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e' soggetta a previa comunicazione al
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione
e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle
indicazioni delle generalita' del richiedente,
dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli
estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere
la specificazione dei prodotti di cui s'intende
praticare la vendita e delle modalita' con cui si
intende effettuarla,ivi compreso il commercio
elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al
dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche
o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e'
indirizzata al sindaco del comune in cui si intende
esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio
su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un
posteggio la comunicazione deve contenere la
richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai
sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso
di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito
di attivita' di manipolazione o trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al
completo sfruttamento del ciclo produttivo
dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita
diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
societa' di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento
delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
societa', condanne con sentenza passata in
giudicato, per delitti in materia di igiene e
sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti
nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un
periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato
della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente
decreto legislativo continuano a non applicarsi le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito
dall'art. 4, comma 2, lettera d), del medesimo
decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla
vendita dei prodotti non provenienti dalle
rispettive aziende nell'anno solare precedente sia
superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori
individuali ovvero a lire 2 miliardi per le
societa', si applicano le disposizioni del citato
decreto legislativo n. 114 del 1998.».
Art. 11.
Programmazione e sviluppo dell'agriturismo 1.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di
intesa con le regioni e le province autonome e
sentite le associazioni nazionali agrituristiche
maggiormente rappresentative a livello nazionale,
predispone un programma di durata triennale,
aggiornabile annualmente, finalizzato alla
promozione dell'agriturismo italiano sui mercati
nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attivita' di turismo
equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto
e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito
delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle
relative attrezzature di ricovero e di esercizio.
Possono essere altresi' incentivati gli itinerari di
turismo equestre, opportunamente segnalati in
collaborazione con le aziende agrituristiche e i
circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni
piu' rappresentative di operatori agrituristici,
sostengono altresi' lo sviluppo dell'agriturismo
attraverso attivita' di studio, ricerca,
sperimentazione, formazione professionale e
promozione. 4. Dall'attuazione del presente articolo
non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 12.
Attivita' assimilate
1. Sono assimilate alle attivita' agrituristiche e
sono ad esse applicabili le norme della presente
legge, quelle svolte dai pescatori relativamente
all'ospitalita', alla somministrazione dei pasti
costituiti prevalentemente da prodotti derivanti
dall'attivita' di pesca, nonche' le attivita'
connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi
compresa la pesca-turismo.
Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226,
reca:
«Orientamento e modernizzazione del settore della
pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57.
Art. 13.
Osservatorio nazionale dell'agriturismo 1. Al
fine di fornire informazioni utili per lo
svolgimento delle attivita' di indirizzo e di
coordinamento di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali, nonche' allo scopo
di favorire la comunicazione e lo scambio di
esperienze sul territorio nazionale, le regioni
inviano annualmente allo stesso Ministero delle
politiche agricole e forestali una relazione
sintetica sullo stato dell'agriturismo nel
territorio di propria competenza, integrata dai dati
sulla consistenza del settore e da eventuali
disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali e' istituito l'Osservatorio nazionale
dell'agriturismo, al quale partecipano le
associazioni di operatori agrituristici piu'
rappresentative a livello nazionale.
3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la
raccolta e la elaborazione delle informazioni
provenienti dalle regioni e dalle associazioni di
cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto
nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando,
anche con il contributo di esperienze estere,
proposte per lo sviluppo del settore.
4. Dall'attuazione del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 14.
Norme transitorie e finali
1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e' abrogata.
2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali
contenuti nella presente legge le proprie normative
in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge stessa.
3. Le regioni, per le aziende agricole gia'
autorizzate all'esercizio dell'attivita'
agrituristica, emanano norme di adeguamento alle
disposizioni di cui alla presente legge.
Nota all'art. 14:
- La legge 5 dicembre 1985, n. 730, abrogata dalla
presente legge, recava: «Disciplina
dell'agriturismo».
Art. 15.
Disposizioni particolari per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano 1. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, che
provvedono alle finalita' di cui alla presente legge
in conformita' allo statuto di autonomia e alle
relative norme di attuazione.
Art. 16.
Copertura finanziaria
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e
all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2006.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e
dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9
milioni di euro per l'anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui
alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 817):
Presentato dall'on. Giuseppe Molinari il 13 giugno
2001.
Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in
sede referente, il 14 dicembre 2001 con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV
e commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla commissione XIII, in sede referente,
il 7, 9, 15 maggio 2002; 22 gennaio 2003; 26
febbraio 2003; 13, 19 e 25 marzo 2003; 7 aprile
2004; 20 maggio 2004 e 23 settembre 2004.
Relazione presentata il 23 settembre 2004 (atto n.
817 - 1085 -1198 - 2596 - 2635-A, relatore De
Ghislanzoni Cardoli).
Esaminato in aula il 17 maggio 2005 e approvato in
testo unico con A.C 1085 (on. De Ghislanzoni Cardoli
ed altri) A.C 1198 (on. Losurdo ed altri ), A.C 2596
(on. Rossiello ed altri), A.C 2635 (on. Rocchi ed
altri ) il 18 maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3438):
Assegnato alla commissione 9ª (Agricoltura e
produzione agroalimentare), in sede referente, il 25
maggio 2005 con pareri delle commissioni 1ª; 5ª; 6ª;
7ª; 8ª; 10ª; 11ª; 12ª; 13ª; 14ª e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 9ª, in sede referente,
il 5, 6, 7, 12, 19 e 26 luglio 2005; 14, 15, 22
settembre 2005; 15 novembre 2005; 11 e 31 gennaio
2006, 1° e 2 febbraio 2006.
Nuovamente assegnato alla commissione 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede
deliberante, il 7 febbraio 2006 con pareri delle
commissioni 1ª; 5ª; 6ª; 7ª; 8ª; 10ª; 11ª; 12ª; 13ª;
14ª e commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla commissione 9ª, in sede deliberante,
e approvato con modificazioni l'8 febbraio 2006.
Camera dei deputati (atti n. 817 - 1085 - 1198 -
2596 - 2635-B):
Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in
sede legislativa, l'8 febbraio 2006.
Esaminato dalla commissione XIII, in sede
legislativa, ed approvato 1'8 febbraio 2006.
Note all'art. 16:
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244, recante: «Misure urgenti per la prevenzione
dell'influenza aviaria»: «Art. 5 (Interventi urgenti
nel settore avicolo). - 1.
L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate
avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un
quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per
un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad
aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con decreto di natura non regolamentare, determina
le modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da
parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si
provvede, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni
di euro, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno, quanto a 8 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri, e, quanto a 7 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro
delle politiche agricole e forestali puo' disporre,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nei limiti delle risorse di cui al comma
3-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle
imprese di macellazione avicola e degli esercenti
attivita' di commercio all'ingrosso di carni
avicole, i seguenti interventi:
a) sospensione o differimento dei termini relativi
agli adempimenti e ai versamenti tributari;
b) sospensione dei pagamenti di ogni contributo o
premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la quota a carico dei dipendenti, senza
aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
c) sospensione dei pagamenti delle rate delle
operazioni creditizie e di finanziamento, ivi
comprese quelle poste in essere dall'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
in scadenza alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede,
quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal
2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2007, mediante
corrispondente riduzione della proiezione per il
medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, e' autorizzato a concedere contributi per
l'accensione di mutui per la riconversione e la
ristrutturazione delle imprese coinvolte nella
situazione di emergenza della filiera avicola, ivi
compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di
macellazione e di trasformazione di carne avicola o
di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui
al presente comma e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
relativa al Fondo di solidarieta' nazionale -
incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si trascrive il testo dell'art. 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio». «Art. 11-ter (Copertura
finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata,
che si intende come limite massimo di spesa, ovvero
le relative previsioni di spesa, definendo una
specifica clausola di salvaguardia per la
compensazione degli effetti che eccedano le
previsioni medesime. La copertura finanziaria delle
leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente
attraverso le seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis,
restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti
del conto capitale per iniziative di parte corrente,
sia l'utilizzo per finalita' difformi di
accantonamenti per regolazioni contabili e per
provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni
fossero affluite in conti correnti o in contabilita'
speciali presso la Tesoreria statale, si procede
alla contestuale iscrizione nello stato di
previsione della entrata delle risorse da utilizzare
come copertura;
c);
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa
la copertura di nuove e maggiori spese correnti con
entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa
governativa che comportino conseguenze finanziarie
devono essere corredati da una relazione tecnica,
predisposta dalle amministrazioni competenti e
verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sulla quantificazione
delle entrate e degli oneri recati da ciascuna
disposizione, nonche' delle relative coperture, con
la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in
conto capitale, della modulazione relativa agli anni
compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere
complessivo in relazione agli obiettivi fisici
previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i
metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica
in sede parlamentare secondo le norme da adottare
con i regolamenti parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2
per tutte le proposte legislative e gli emendamenti
al loro esame ai fini della verifica tecnica della
quantificazione degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti,
da una relazione tecnica formulata nei modi previsti
dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3
contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento
delle variabili collegate ai soggetti beneficiari.
Per le disposizioni legislative in materia di
pubblico impiego la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono
fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle
loro correlazioni con lo stato giuridico ed
economico di categorie o fasce di dipendenti
pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di
enti appartenenti al settore pubblico allargato la
relazione riporta la valutazione espressa dagli enti
interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle
coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di quantificazione,
degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su
richiesta delle Commissioni parlamentari competenti
nelle modalita' previste dai Regolamenti
parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze
finanziarie dei decreti legislativi e le norme di
copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o
maggiori spese hanno effetto entro i limiti della
spesa espressamente autorizzata nei relativi
provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato
l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di
spesa. Le disposizioni recanti espresse
autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
per l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il
Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla
corretta applicazione delle disposizioni di cui al
comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non
territoriali gli organi interni di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di
vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di
entrata indicate dalle medesime leggi al fine della
copertura finanziaria, il Ministro competente ne da'
notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e
delle finanze, il quale, anche ove manchi la
predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con
propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che
hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini
della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per
la quantificazione degli oneri autorizzati dalle
predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle
finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui
al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti,
come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in
caso di sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili
di determinare maggiori oneri.».
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