Legge Regionale N.
14 DEL 7-08-1986
Norme per lo sviluppo dell'agriturismo
in Basilicata
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Obiettivi dell' intervento
La
Regione Basilicata, in armonia con gli
indirizzi di politica agricola nazionale
e comunitaria e in conformità con la
normativa di cui alla legge 5 dicembre
1985, n. 730, nonché con il proprio
Programma regionale di sviluppo,
promuove e sostiene forme idonee di
turismo nelle campagne, volte a
favorire:
a) lo sviluppo e il riequilibrio del
territorio agricolo;
b) la permanenza dei produttori agricoli
nelle zone rurali attraverso l'
integrazione dei redditi aziendali e il
miglioramento delle condizioni di vita
nelle campagne;
c) il recupero e la utilizzazione del
patrimonio edilizio rurale esistente sul
territorio regionale;
d) la tutela e la valorizzazione delle
risorse naturali, ambientali e
paesaggistiche;
e) la conservazione delle tradizioni
popolari;
f) la promozione delle iniziative
culturali nel mondo rurale;
g) lo sviluppo del turismo sociale e
giovanile;
h) i rapporti fra città e campagne.
ARTICOLO 2 Definizioni di Attività
Agrituristiche.
Ai
fini della presente legge sono
considerate agrituristiche le attività
di ricezione e ospitalità esercitate
dagli imprenditori agricoli di cui all'
art. 2135 del codice civile, singoli o
associati, e da loro familiari di cui
all' art. 230 bis del codice civile, in
rapporto di connessione e di
complementarietà rispetto alle attività
di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento del bestiame, che devono
comunque rimanere principali. Lo
svolgimento di attività agrituristiche,
nel rispetto delle norme di cui alla
presente legge, non costituisce
distrazione dei fondi e degli edifici
interessati dalla loro destinazione
agricola.Rientrano nell' ambito delle
attività agrituristiche:
a) l'offerta stagionale di alloggi nell'
azienda agricola o in edifici di
disponibilità dell' operatore
agrituristico, esistenti in borghi
rurali;
b) l'ospitalità in spazi liberi, nell'
ambito dell'azienda agricola, per la
sosta dei campeggiatori;
c) la somministrazione di pasti e
bevande per la consumazione sul posto,
pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri, ivi
compresi quelli a carattere alcoolico e
superalcoolico;
d) la vendita diretta al pubblico di
prodotti tipici e artigianali di
produzione locale e regionale;
e) l'organizzazione di attività
ricreative e sportive legate all'
agricoltura, all' escursione e> alla
vita nei campi, ivi compreso l'
allevamento finalizzato al turismo
equestre.
Per lo svolgimento delle attività
agrituristiche di cui alla presente
legge, è comunque, necessario il
possesso dell' autorizzazione comunale
di cui agli articoli 6, 7 e 8 della
legge nº 730/ 1985.
ARTICOLO 3 Utilizzazione di locali per
attività agrituristiche.
Possono essere utilizzati per lo
svolgimento di attività agrituristiche i
locali siti nell' abitazione dell'
imprenditore agricolo ubicato nel fondo,
nonché gli edifici o parte di essi
esistenti nel fondo e non più necessari
alla conduzione dello stesso.Nell'
ambito del programma di cui al
successivo art. 8, verranno individuati
i comuni nei cui centri abitati possono
essere utilizzati per attività
agrituristiche gli edifici destinati a
proprie abitazioni dall' imprenditore
agricolo che svolge la propria attività
in un fondo privo di fabbricati sito nel
medesimo comune o in comune limitrofo.Gli
interventi per il recupero del
patrimonio edilizio rurale ai fini dell'
esercizio di attività agrituristiche,
devono essere conformi alle disposizioni
contenute negli strumenti urbanistici e
alle leggi vigenti nel settore.il
restauro deve essere eseguito nel pieno
rispetto delle caratteristiche
tipologiche e architettoniche degli
edifici esistenti e nel rispetto delle
caratteristiche ambientali delle zone
interessate.
ARTICOLO 4 Determinazione di criteri e
limiti dell' attività agrituristica.
Sulla base del Programma agrituristico
regionale e dei piani annuali di
attuazione, l' Assessore al Dipartimento
agricoltura e foreste,sentita la
Commissione regionale per l'
agriturismo,di cui al successivo art.
10, e avvalendosi delle indicazioni e
delle proposte avanzate dalle
Associazioni presenti nel settore, è
abilitato ad emanare entro il 31 gennaio
di ciascun anno direttive circa la
determinazione dei criteri e dei limiti
di svolgimento delle attività
agrituristiche sul territorio regionale
in funzione delle tipologie aziendali,
delle caratteristiche dei fondi e della
natura delle aree interessate, nel
rispetto, in ogni caso, di quanto
disposto dalla presente legge.
ARTICOLO 5 Regolamento
Entro 60 giorni dall' entrata in vigore
della presente legge, il Consiglio
regionale provvederà a emanare un
regolamento di attuazione contenente i
requisiti degli immobili e delle
attrezzature da utilizzare nell'
esercizio delle attività agrituristiche,
nonché altre modalità relative
all'esercizio delle stesse, volte e
garantire la tutela igienico - sanitaria.La
produzione, la preparazione, il
confezionamento e la somministrazione di
alimenti e bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni
e integrazioni.
ARTICOLO 6 Elenco regionale degli
operatori agrituristici
La
Regione Basilicata istituisce un elenco
dei soggetti abilitati all' esercizio
delle attività agrituristiche, ai sensi
dell' art. 2 della presente legge.L'
elenco è tenuto dalla Commissione
regionale per l' agriturismo, di cui al
successivo artº10. La domanda di
iscrizione deve contenere:
a) idonea documentazione attestante il
possesso della qualifica di imprenditore
agricolo o di suo familiare;
b) impegno formale a esercitare l'
attività agrituristica per un periodo di
tempo non inferiore a 10 anni;
c) descrizione dettagliata delle
attività agrituristiche che si intende
svolgere;
d) indicazione degli edifici e delle
aree che si intende adibire a uso
agrituristico;
e) specificazione della capacità
ricettiva;
f) indicazione dei periodi di esercizio
dell' attività agrituristica;
g) indicazione delle tariffe che si
intende praticare;
h) idonea documentazione dalla quale
emerga: l' ubicazione dell' azienda,
tipologia produttiva, dimensione e
indirizzi colturali.
L' operatore agrituristico iscritto
nell' elenco ha l' obbligo:
a) di rispettare le direttive emanate ai
sensi dell' art. 4 della presente legge;
b) di rispettare l' impegno a esercitare
l'attività agrituristica per un periodo
non inferiore a 10 anni;
c) di consentire agli organi regionali
preposti di eseguire controlli e
ispezioni.L' iscrizione nell' elenco
regionale degli operatori agrituristici
è il presupposto per godere delle
provvidenze previste dalla presente
legge.Non possono ottenere l' iscrizione
nell' elenco regionale i soggetti
destinatari di sentenza penale o
sottoposti a misure di prevenzione o
dichiarati delinquenti abituali.
ARTICOLO 7 Cancellazione dall' elenco
L'iscrizione nell' elenco regionale
degli operatori agrituristici è revocata
dalla Giunta regionale,con provvedimento
motivato, allorché venga accertato che
l' operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l' attività
agrituristica entro un anno dall'
iscrizione nell' elenco e/o dall'
ultimazione dei lavori di adeguamento
degli immobili;
b) abbia, successivamente all'
iscrizione,perduto uno dei requisiti
previsti per l' iscrizione stessa nell'
elenco regionale degli operatori
agrituristici;
c) abbia violato uno degli obblighi
previsti dall'ultimo comma dell'
articolo precedente. La revoca
dell'iscrizione produce la cancellazione
dell'operatore agrituristico dall'
elenco regionale, nonché la decadenza
dagli eventuali contributi conseguiti.Il
recupero delle somme eventualmente
erogate, unitamente alle spese e agli
interessi (secondo gli indici di
rivalutazione ISTAT), sarà effettuato
dal Dipartimento agricoltura e foreste.
ARTICOLO 8 Programma agrituristico
regionale
La
Regione Basilicata, in armonia con gli
indirizzi della programmazione agricola
nazionale e comunitaria, nonché col
programma regionale di sviluppo, adotta
un programma organico di interventi per
la diffusione dell' agriturismo e la
rivitalizzazione delle aree rurali.Il
programma stabilisce gli obiettivi di
sviluppo dell' agriturismo nel
territorio regionale,individua le zone
di prevalente interesse
agrituristico,determina gli interventi
per la valorizzazione delle risorse
economiche, naturali,ambientali e
paesaggistiche presente sul territorio
regionale, ripartisce i fondi regionali
destinati all'agriturismo, stabilisce
gli incentivi finanziari agli
imprenditori agricoli e alle iniziative
collegate all' agriturismo.Il Programma
agrituristico regionale ha durata
triennale e si articola in piani annuali
di attuazione, che determinano per
ciascun anno il livello di spesa e le
iniziative, pubbliche e private
finanziabili.Il Programma agrituristico
regionale è approvato dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta
Regionale. I Piani annuali di attuazione
sono approvati entro il 31 dicembre di
ciascun anno dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione
consiliare. Il Programma agrituristico
regionale e i piani annuali sono redatti
dalla Commissione regionale per l'
agriturismo (di cui al successivo art.
10) sulla base delle indicazioni e delle
proposte degli Enti locali e delle
Associazioni e Organizzazioni
agrituristiche operanti sul territorio
regionale.
ARTICOLO 9 Piani zonali integrati di
sviluppo agrituristico
Le
Comunità Montane, i comprensori e le
associazioni dei Comuni o, in mancanza
di questi,i comuni compresi in ciascuna
delle zone di prevalente interesse
agrituristico, si associano nelle forme
e secondo le modalità stabilite dalle
leggi regionali e statali per redigere
piani zonali integrati di sviluppo
agrituristico. I piani zonali integrati
di sviluppo agrituristico devono
contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l' elenco delle iniziative
agrituristiche già in atto e di quelle
che si intende promuovere e stimolare;
c) la indicazione del patrimonio
edilizio rurale esistente e suscettibile
di utilizzazione agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche
naturali,ambientali, paesaggistiche,
agricole e culturali della zona, con
particolare riguardo al patrimonio
storico e artistico;
e) l' individuazione delle potenzialità
agrituristiche esistenti;
f) l'indicazione dettagliata degli
interventi e delle opere che si
intendono realizzare,corredata da una
analisi tecnico-economica di
fattibilità ;
g) la specificazione della quota di
investimento che l' autorità promotrice
del piano intende erogare per la
realizzazione dello stesso. I piani
zonali integrati di sviluppo
agrituristico devono essere presentati
alla Commissione regionale per l'
agriturismo (di cui al successivo art.
10) entro il 30 settembre di ciascun’anno.
I piani zonali integrati di sviluppo
agrituristico sono approvati con i piani
annuali di attuazione di cui all'
articolo precedente, che ne determinano
il relativo finanziamento.
ARTICOLO 10 Commissione regionale per l'
agriturismo
Presso la Regione Basilicata –
Dipartimento agricoltura e foreste è
istituito il servizio agriturismo -
Presso lo stesso Dipartimento si
riunisce l' apposita Commissione
regionale per l'agriturismo con il
compito di promozione e di consulenza
sulle politiche attinenti il settore
agrituristico.In particolare, la
Commissione regionale per l' agriturismo
ha il compito di:
a) elaborare il programma regionale di
sviluppo agrituristico e i piani annuali
di attuazione;
b) verificare la coerenza dei piani
zonali integrati di sviluppo
agrituristico con gli indirizzi della
programmazione regionale del settore;
c) promuovere attività di indagine, di
studio e di ricerca nel settore;
d) proporre iniziative di sostegno della
domanda e dell' offerta agrituristica;
e) svolgere attività di consulenza in
tema di politiche agrituristiche;
f) tenere l' elenco regionale degli
Operatori agrituristici, effettuare i
controlli e le ispezioni necessarie e
proporre alla Giunta regionale
l'eventuale cancellazione dall' elenco.
La Commissione regionale per l'
agriturismo presieduta dall' Assessore
al Dipartimento Agricoltura e Foreste o
da un suo delegato è così composta:
a) due rappresentanti del Dipartimento
agricoltura e foreste, di cui uno con
funzioni di Segretario;
b) un rappresentante del Dipartimento
attività produttive (Turismo);
c) un rappresentante del Dipartimento
assetto del territorio;
d) un rappresentante per ciascuna
Associazione agrituristica, riconosciuta
a livello nazionale,operante sul
territorio regionale;
e) cinque esperti del settore, eletti
dal Consiglio Regionale.
La Commissione regionale per l'
agriturismo è nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale e si
ripristina con il rinnovo del Consiglio
Regionale. Detto decreto può essere
emesso anche in mancanza di alcune delle
designazioni richieste purché siano
individuati la metà più una dei
componenti.
ARTICOLO 11 Agenzia regionale per lo
sviluppo agrituristico
Con
successivo provvedimento il Consiglio
Regionale potrà costituire l'Agenzia per
lo sviluppo agrituristico quale
strumento tecnico di intervento nel
settore.Nelle more della costituzione
dell' Agenzia la Commissione si avvale
del Servizio agrituristico del
Dipartimento agricoltura e foreste per:
a) svolgere, su richiesta di soggetti
pubblici e privati, indagini, studi e
ricerche nel settore agrituristico;
b) predisporre gli elementi di base per
la redazione del programma regionale
agrituristico e dei piani annuali di
attuazione;
c) assistere le Comunità montane e le
associazioni dei comuni nella redazione
dei piani zonali integrati di sviluppo
agrituristico;
d) progettare e attuare piani di
recupero del patrimonio edilizio rurale
e degli edifici di prevalente interesse
storico e artistico, valorizzare le
risorse naturali, ambientali e
paesaggistiche,su richiesta di soggetti
pubblici e privati;
e) promuovere azioni per il sostegno
della domanda e dell' offerta
agrituristica;
f) svolgere attività di assistenza e
consulenza su richiesta di soggetti
pubblici e privati;
g) assistere gli operatori
agrituristici,istruire i loro progetti e
le loro iniziative, valutare le
condizioni di fattibilità ;
h) svolgere attività di formazione
professionale;
i) inviare ogni anno entro il 30
novembre alla Giunta regionale una
relazione dettagliata sulle attività
agrituristiche e sull' applicazione
della presente legge.
ARTICOLO 12 Iniziative ammesse a
beneficio
Per
l' attuazione delle finalità della
presente legge sono ammesse a beneficio
le seguenti iniziative:
a) la manutenzione ordinaria e
straordinaria,l' ammodernamento, il
risanamento conservativo,la
ristrutturazione edilizia e l'
ampliamento dei fabbricati rurali, da
destinare all'utilizzo agrituristico;
b) il restauro, l' adattamento e l'
allestimento dei fabbricati rurali e in
quelli ubicati in borghi rurali, di
locali per la conservazione,la vendita e
il consumo dei prodotti agricoli e
artigianali di esclusiva produzione
regionale(ristorazione rurale, locali
tipici);
c) l' acquisto dell' arredamento dei
locali di cui ai punti a e b;
d) l' installazione, la manutenzione e
il miglioramento di opere igienico -
sanitarie tecniche,idriche e
telefoniche;
e) l' allestimento di spazi attrezzati
per la sosta di tende, roulottes e
campers in adiacenza a fabbricati
rurali. Inoltre, sono finanziabili con
la presente legge le iniziative proposte
dai comuni, dalle Comunità montane,
dalle Associazioni agrituristiche e da
altri soggetti pubblici e
privati,operanti nel settore
agrituristico, tendenti alla tutela e
alla valorizzazione del paesaggio e
dell' ambiente rurale (allestimento di
musei di cultura contadina, formazione
di piazzali di sosta per i pic-nic,
ripristino e realizzazione di sentieri
pedonali, ciclistici e cavallaggio,
allestimento di palestre verdi, ecc.).
ARTICOLO 13 Misura dei contributi
Agli operatori agrituristici sono
concessi dalla Regione Basilicata
contributi in conto capitale nella
misura del 65% della spesa ammissibile
per le iniziative elencate al 1o comma
dell' art. 12.In ogni caso il contributo
non può superare la cifra massima di L.
100 milioni.Tale cifra è elevata a L.
150 milioni se l'operatore agrituristico
appartiene alla categoria dei giovani
imprenditori agricoli (tali sono
considerati quelli che non superino i 35
anni di età ) o a natura
cooperativistica.Sulla rimanente parte
delle spese sono previsti contributi in
conto interesse, secondo le modalità
stabilite dalle norme vigenti in materia
di credito agrario di miglioramento.Per
le iniziative di cui al 2o comma
dell'art. 12 è previsto un contributo in
conto capitale nella misura massima del
50% della spesa ammissibile.In ogni caso
il contributo non può superare la cifra
massima di L. 70 milioni. Se il
proprietario del fabbricato da riattare
è un soggetto pubblico, il contributo è
elevato al 75% della spesa ammissibile e
la cifra massima del contributo è
elevato a L. 100 milioni.Per le
iniziative di cui al 3o comma dell'art.
12 il contributo in conto capitale è
pari al 90% della spesa ammissibile e
non può superare la cifra massima di L.
100 milioni.
Nella concessione dei contributi di cui
al presente articolo, sono condizioni di
priorità :
a) l' ubicazione dell' iniziativa in una
zona a vocazione agrituristica;
b) l'ubicazione dell' iniziativa in una
area interessata da un piano zonale
integrato di sviluppo agrituristico;
c) l' appartenenza dell' operatore
agrituristico alla categoria dei giovani
imprenditori agricoli; tali sono quelli
che non superino i 35anni;
d) la natura cooperativistica dell'
iniziativa;
e) l' iscrizione dell' operatore
agrituristico allo SCAU;
f) il recupero di strutture edilizie che
rientrano nella tipologia tradizionale
della zona.
Per la costituzione e il funzionamento
di cooperative agrituristiche è prevista
la concessione di un contributo di
avviamento di L. 5milioni.
ARTICOLO 14 Modalità di concessione dei
contributi.
Le
domande di richiesta di concessione dei
contributi previsti dalla presente
legge, dirette alla Giunta regionale,
devono essere presentate al Dipartimento
agricoltura e foreste, entro il30
settembre di ciascun anno, che
provvede,entro 60 giorni a istruirle e a
trasmetterle alla Commissione che, a sua
volta, le inserisce nel piano annuale di
attuazione.
Le domande devono essere corredate da:
a) illustrazione della natura degli
interventi proposti, con progettazione
delle opere ei seguenti elaborati:
relazione tecnica,
corografia,planimetria, profili e
sezioni di turno, piante,prospetti,
sezioni d' opera, computo metrico
estimativo;
b) autorizzazione e/ o concessione
edilizia,nei casi in cui è richiesta
prima dell' inizio dei lavori;
c) nulla osta necessario ove esistono
vincoli sul territorio o sull' immobile;
d) previsione sulle modalità di
gestione;
e) spesa preventiva con piano di
finanziamento e indicazione dei tempi e
dei modi di realizzazione dell' opera;
f) certificato d' iscrizione nell'
elenco se la domanda è proposta dall'
operatore agrituristico;
g) titolo di godimento e/ o
autorizzazione del proprietario nell'
ipotesi che l' operatore agrituristico
non sia anche proprietario dei
fabbricati.
ARTICOLO 15 Disposizioni transitorie
In
attesa della costituzione della
Commissione regionale per l' agriturismo
e dell'Agenzia regionale per lo sviluppo
agrituristico, nonchè dell' approvazione
del programma regionale agrituristico,
le domande di richiesta di concessione
dei contributi previsti dalla presente
legge, dirette alla Giunta regionale,
devono essere presentate al Dipartimento
agricoltura e foreste che provvede a
istruirle e a verificare la loro
conformità alla presente normativa.Ai
fini della concessione delle
agevolazioni previste verranno
considerate zone di prevalente interesse
agrituristico quelle di cui alla
delibera 20 gennaio 1978, n. 354 del
Consiglio regionale nonché quelle di cui
all' art. 4 della legge regionale 17
aprile 1985, n. 21.Le domande di
richiesta di concessione di contributo
verranno approvate con delibera della
Giunta Regionale sulla base di apposito
regolamento del Consiglio regionale che
fisserà le modalità di erogazione delle
provvidenze egli obblighi degli
operatori agrituristici.L' art. 4 della
legge regionale 3 dicembre1976, n. 30 è
abrogato.
ARTICOLO 16 Oneri finanziari
Per
l' esecuzione degli interventi di cui
alla presente legge è autorizzata la
spesa di lire unmiliardo che farà carico
su apposito capitolo di bilancio così
denominato " interventi per
l'agriturismo" e la relativa copertura
finanziaria sarà assicurata con le
disponibilità esistenti nel " fondo
globale per provvedimenti in corso"di
cui all' apposito allegato al bilancio
1986. La Giunta regionale è autorizzata
ad apportare le conseguenti variazioni
in termini di competenza e di cassa al
corrente bilancio.
ARTICOLO 17 La presente legge è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge
della Regione Basilicata. Potenza, addì
7 agosto
LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 27-04-1993
REGIONE BASILICATA
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LR 7
AGOSTO 1986, N. 14
CIRCA NORME PER LO SVILUPPO DELL'
AGRITURISMO IN BASILICATA
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
L'
art. 6 della legge regionale 7 agosto
1986,n. 14, è sostituito dal seguente:"
Art. 6 (Elenco regionale degli operatori
agrituristici).
1. - La Regione Basilicata istituisce,
ai sensi dell' art. 2 della presente
legge, l' elenco dei soggetti abilitati
all' esercizio delle attività
agrituristiche.
2. - L' elenco è tenuto dalla
Commissione regionale per l'agriturismo,
di cui al successivo artº10, ed hanno
titolo ad esservi iscritti;
a) i coltivatori diretti, mezzadri,
coloni e coadiuvanti familiari:
b) gli imprenditori agricoli a titolo
principale;
c) le cooperative agricole;
d) i laureati e diplomati nel settore
agrario o forestale purché privi di
rapporto di lavoro dipendente.
3. - La domanda di iscrizione deve
contenere:
a) idonea documentazione comprovante il
titolo alla iscrizione;
b) impegno formale ed esercitare l'
attività agrituristica per un periodo di
tempo non inferiore a 10 anni;
c) descrizione dettagliata delle
attività agrituristiche che si intendono
svolgere;
d) indicazione degli edifici e delle
aree che si intende adibire ad uso
agrituristico;
e) specificazione della capacità
ricettiva;
f) indicazione dei periodi di esercizio
della attività agrituristica;
g) indicazione delle tariffe che si
intende praticare;
h) idonea documentazione dalla quale
emerga: l' ubicazione dell' azienda,
tipologia produttiva,dimensioni e
indirizzi colturali.
4. - L' operatore agrituristico iscritto
nell' elenco ha l' obbligo:
a) di rispettare le direttive emanate ai
sensi dell' art. 4 della presente legge;
b) di esercitare l' attività
agrituristica per un periodo non
inferiore a 10 anni;
c) di consentire agli organi regionali
preposti di eseguire controlli ed
ispezioni.
5. - L' iscrizione nell' elenco
regionale degli operatori agrituristici
è il presupposto per godere delle
provvidenze previste dalla presente
legge.
6. - Non possono ottenere l' iscrizione
all' elenco regionale i soggetti
destinatari di sentenza penale o
sottoposti a misura di prevenzione o
dichiarati delinquenti abituali.
7. - Non possono ottenere l' iscrizione
all' elenco regionale coloro che all'
atto della domanda abbiano superato il
65o anno di età.
ARTICOLO 2
La
lettera c) del primo comma dell' art. 7
della legge regionale 7 agosto 1986, n.
14, è sostituita dalla seguente:" c)
abbia violato uno degli obblighi
previsti al precedente articolo 6".
ARTICOLO 3
La presente legge
è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione
Basilicata. Potenza, 27 aprile 1993