Legge Regionale N.
25 DEL 09-06-1994
Norme sull'agriturismo
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione,
in armonia con le disposizioni del
regolamento (CEE) n. 797/ 85 del
Consiglio, del12 marzo 1985, e della
legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove,
sostiene e disciplina le attività
agrituristiche allo scopo di:
a) favorire lo sviluppo agricolo e
forestale e il riequilibrio del
territorio;
b) agevolare la permanenza dei
produttori agricoli nelle aree rurali
con particolare riferimento alle zone
montane e particolarmente svantaggiate
attraverso l' integrazione dei redditi
aziendali ed il miglioramento della
qualità della vita;
c) valorizzare e recuperare il
patrimonio rurale naturale ed edilizio;
d) concorrere alla tutela e alla
conservazione dell'ambiente e del
paesaggio;
e) promuovere la conoscenza e l' offerta
dei prodotti tipici, anche al fine di
favorire la diversificazione dei flussi
turistici;
f) recuperare le tradizioni culturali
del mondo rurale;
g) favorire il rapporto tra città e
campagna.
ARTICOLO 2 Attività agrituristiche
1. Per attività
agrituristiche si intendono quelle
esercitate dagli imprenditori agricoli
di cui all' articolo 3 attraverso
l'utilizzazione della propria azienda,
in rapporto di connessione e
complementarità con le attività di
coltivazione del fondo, di silvicoltura,
di allevamento, che rimangono
principali.
2. Sono attività agrituristiche:a
) l' offerta di ospitalità per soggiorni
in appositi locali aziendali;
b) l'offerta di ospitalità in appositi
spazi aperti,nell' ambito dell' azienda,
a campeggiatori;
c) la somministrazione per la
consumazione sul posto e/o la vendita di
pasti costituiti da cibi e bevande,
comprese quelle alcoliche e
superalcoliche, provenienti in
prevalenza dall'utilizzazione dei
prodotti aziendali e/ o tipici della
zona. Sono considerati di produzione
aziendale anche le bevande e i cibi
ricavati da materie prime dell'azienda e
sottoposti a prima lavorazione all'
esterno;
d) la somministrazione di pasti sul
posto esercitata congiuntamente all'
offerta di ospitalità di cui alle
lettere a) e b);
e) la vendita diretta di prodotti
agricoli ed artigianali provenienti
dall' azienda, anche lavorati al di
fuori della stessa;
f) l' organizzazione di attività
ricreative, culturali,divulgative e
sportive, ivi comprese mostre permanenti
di civiltà contadina, mediante
utilizzazione delle strutture aziendali
ed in collegamento con l' attività
produttiva svolta.
3. Le attività previste alle lettere e)
ed f) del comma2 devono essere
esercitate congiuntamente ad una delle
attività di cui alle lettere a), b) e c)
del medesimo comma2.
4. Lo svolgimento delle attività
agrituristiche non costituisce,ai sensi
dell' articolo 2 della legge 5 dicembre
1985,n. 730, distrazione della
destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati.
ARTICOLO 3 Operatori agrituristici
1. L' esercizio
delle attività agrituristiche è
riservato:
a) agli imprenditori agricoli di cui
all' articolo 2135del codice civile,
singoli o riuniti in associazioni
costituite nelle forme di cui all'
articolo 2, primo comma, numero 2),della
legge regionale 25 marzo 1986, n. 13,
nonchè in presenza di impresa familiare,
ai familiari dell' imprenditore agricolo
di cui all' articolo 230 bis del codice
civile;
b) alle cooperative agricole di
conduzione;c) alle cooperative
costituite esclusivamente da
imprenditori agricoli di cui alla
lettera a) per l' esercizio di
attività di cui all' articolo 2, in
rapporto di complementarità con l'
attività agricola svolta dai soci e
mediante utilizzazione delle aziende
agricole dei medesimi.
ARTICOLO 4 Nulla osta dell' Ispettorato
provinciale agrario
1. Chi intende
esercitare attività agrituristiche
presenta richiesta di nulla osta all'
Ispettorato provinciale agrario( IPA)
competente per territorio, corredata da
una relazione contenente:
a) la descrizione dell' azienda, delle
sue caratteristiche,dei fabbricati e
dell' attività di produzione agricola
ivi esercitata;
b) una descrizione dettagliata delle
attività agrituristiche che si intendono
esercitare e delle loro modalità di
esercizio;
c) una relazione descrittiva degli
eventuali interventi edilizi;
d) le planimetrie dei locali da adibire
all' attività con l'ubicazione dei vani
destinati all' attività stessa e con i
dati relativi al numero delle camere e
dei posti letto.
2. L' IPA, sulla base di accertamenti
eseguiti direttamente,verifica la
presenza dei requisiti prescritti e
rilascia il nulla osta entro novanta
giorni dalla data di presentazione della
domanda. Decorso inutilmente il termine
di novanta giorni, la richiesta si
intende accolta. In tale evenienza l'
IPA, entro i successivi trenta giorni,
rilascia il nulla osta per decorrenza di
termini.
3. In caso di diniego è ammesso ricorso
entro i successivi trenta giorni all'
Assessore regionale per l' agricoltura e
le foreste, che decide nei successivi
novanta giorni.
4. Gli IPA tengono un elenco pubblico
degli operatori agrituristici
autorizzati ai sensi dell' articolo 5 ed
esercitano controlli sul mantenimento
dei requisiti. I requisiti sono comunque
soggetti a verifica triennale.
ARTICOLO 5 Autorizzazione comunale
1. I soggetti di
cui all' articolo 3, ricevuto il nulla
osta,presentano al comune in cui ricade
l' immobile aziendale destinato alle
attività , richiesta di autorizzazione
accompagnata da:
a) documentazione attestante il possesso
dei requisiti di cui agli articoli 11 e
92 del Testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'
articolo 5della legge 9 febbraio 1963,
n. 59;
b) documentazione di data non anteriore
a tre mesi ai fini dell' accertamento
dei requisiti di cui all' articolo
6,terzo comma, della legge 5 dicembre
1985, n. 730;
c) copia del libretto sanitario di chi
eserciterà l' attività ;
d) copia degli atti necessari per
eventuali interventi edilizi;
e) nulla osta dell' IPA;f) parere
favorevole dell' autorità sanitaria
competente relativo ai locali da adibire
all' attività .
2. I requisiti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, nel caso delle
cooperative, vanno riferiti sia al
legale rappresentante sia alla persona
preposta all' esercizio dell'
attività agrituristica; nel caso di
familiari dell' imprenditore, di cui
all'articolo 230 bis del codice civile,
i requisiti vanno riferiti sia al
familiare che chiede l' autorizzazione
sia al titolare dell'azienda.
ARTICOLO 6 Provvedimento per il rilascio
dell' autorizzazione
1. Sulle richieste
di autorizzazione, il sindaco decide
entro novanta giorni dalla
presentazione; trascorso tale termine
senza pronuncia, la richiesta si intende
accolta.In tale evenienza, entro i
successivi trenta giorni, il sindaco
rilascia comunque l' autorizzazione per
decorrenza di termini.
2. In caso di accoglimento della
richiesta il sindaco rilascia
un'autorizzazione che abilita, in
sostituzione di ogni altro provvedimento
amministrativo allo svolgimento
dell'agriturismo con riferimento alle
attività ivi indicate.L' autorizzazione
dura nove anni.
3. Il comune comunica all' IPA, alla
Commissione regionale per l'
agriturismo, all' Azienda autonoma
provinciale per l' incremento turistico,
all' autorità di pubblica sicurezza ed
al Prefetto le autorizzazioni
rilasciate.
ARTICOLO 7 Tariffe
1. Agli operatori
agrituristici è fatto obbligo di
presentare al comune entro il 30
novembre di ogni anno una dichiarazione
contenente l' indicazione delle tariffe
che si impegnano a praticare per l' anno
seguente.
2. Il comune trasmette le dichiarazioni
di cui al comma1 alla Commissione
regionale per l' agriturismo e
all'Azienda autonoma provinciale per l'
incremento turistico.
ARTICOLO 8 Definizione delle tariffe
1. I criteri e le
modalità per la definizione delle
tariffe praticate presso le aziende
agrituristiche, in quanto compatibili,
sono gli stessi utilizzati per le altre
strutture ricettive.
ARTICOLO 9 Obblighi degli operatori
agrituristici
1. Gli operatori
agrituristici hanno obbligo di:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione
di cui all' articolo5 e la lista dei
prodotti e dei servizi con i relativi
prezzi;
b) rispettare i limiti e le modalità
indicate nell' autorizzazione e le
tariffe;
c) tenere il registro delle presenze;
d) comunicare al sindaco, entro dieci
giorni, la cessazione o sospensione
dell' attività ;
e) praticare l' offerta agrituristica
per almeno novanta giorni all' anno.
ARTICOLO 10 Sospensione e revoca
1. In caso di
violazione degli obblighi di cui all'
articolo9, accertata dal comune, l'
autorizzazione è sospesa dal sindaco,
per un periodo compreso tra i quindici e
i sessanta giorni.
2. L' autorizzazione è revocata dal
sindaco quando si accerti che l'
operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l' attività
entro due anni dalla data fissata nell'
autorizzazione o la abbia sospesa da
almeno un anno;
b) abbia subito in un biennio
sospensioni per violazione degli
obblighi per un totale di oltre cento
venti giorni;
c) abbia subito la revoca del nulla
osta.
3. Il sindaco comunica il provvedimento
di revoca alla Commissione regionale per
l' agriturismo, all' IPA,all' Azienda
autonoma provinciale per l' incremento
turistico e all' autorità di pubblica
sicurezza.
4. Qualora l' IPA accerti la perdita dei
requisiti prescritti revoca il nulla
osta, dandone comunicazione al
sindaco,alla Commissione regionale per
l' agriturismo e all'Azienda provinciale
per l' incremento turistico.
5. La revoca del nulla osta o dell'
autorizzazione comportala revoca delle
provvidenze regionali concesse, con
obbligo di recupero nei confronti dei
beneficiari delle somme erogate,
rapportate al periodo della
violazione,maggiorate degli interessi
calcolati al tasso ufficiale di sconto
vigente al momento della revoca e con
decorrenza dalla data del provvedimento
di concessione.
ARTICOLO 11 Modalità e limiti nell'
esercizio delle attività agrituristiche
1. Le attività di
cui all' articolo 2 sono svolte in
locali ubicati all' interno dell'
azienda dell' imprenditore o, nel caso
di cooperative, dell' azienda o delle
aziende dei soci.
2. L' ospitalità può essere fornita in
un massimo di dieci camere per una
capacità ricettiva di non più di trenta
posti letto.
3. Spazi aperti da destinare a campeggi
possono essere previsti in aziende di
superficie complessiva non inferiore a
due ettari e per un massimo di cinque
equipaggi eventi persone.
4. Nel caso di esercizio in forma
associata ovvero di cooperative, i
limiti di cui ai commi 2 e 3 sono
elevati proporzionalmente al numero
delle aziende associate, fino ad un
massimo di trenta camere e di settanta
posti letto ovvero di venti equipaggi e
cinquanta persone, salvi i limiti
previsti per ciascuna azienda.
5. All' esercizio delle attività sono
addette prevalentemente persone operanti
nell' ambito dell' azienda. Tra le
qualifiche degli operai agricoli è
aggiunta quella di collaboratore
agrituristico.
ARTICOLO 12 Formazione professionale
1. Alla formazione
professionale degli imprenditori
agrituristici e dei loro collaboratori
si provvede secondo le vigenti
disposizioni di legge prescindendo dal
requisito dell'età e dal titolo di
studio.
ARTICOLO 13 Promozione dell' offerta
agrituristica
1. L' Assessore
regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti, d' intesa
con l' Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, sentita la
Commissione regionale per l'agriturismo,
coordina ed incentiva progetti di
promozione dell'offerta agrituristica
presentati dalle province regionali,
dagli enti parco e dalle associazioni ed
organizzazioni agrituristiche, nell'
ambito e con le modalità di cui agli
articoli 34 e 35 della legge regionale
12 aprile 1967, nº46.2. L' Assessore
regionale per il turismo, le
comunicazioni e i trasporti, ai sensi
del comma 1, sentita la Commissione
regionale per l' agriturismo, provvede
alla promozione direttamente in ambito
ultraregionale e in ambito regionale
anche tramite le province regionali e
gli altri soggetti di cui al comma 1.
ARTICOLO 14 Sanzioni amministrative
1. Solo l'
imprenditore autorizzato può utilizzare
terminologia che richiami in qualsiasi
modo l' agriturismo per indicare la
propria attività . I contravventori sono
soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
5.000.000 a lire 10.000.000, che è
raddoppiata in caso di recidiva, da
versare all' erario comunale.
2. L' operatore agrituristico che violi
gli obblighi previsti dalla presente
legge è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da lire 1.500.000 a lire
3.000.000, che è raddoppiata in caso di
recidiva, da versare all' erario
comunale.
3. Per l' applicazione delle sanzioni di
cui al presente articolo si osservano le
disposizioni previste dalla legge24
novembre 1981, n. 689, e successive
modifiche ed integrazioni.
4. L' emissione della ordinanza -
ingiunzione e della ordinanza di
archiviazione di cui all' articolo 18
della predetta legge n. 689 del 1981
spetta al sindaco del comune nel cui
territorio ricade l' esercizio dell'
attività , che provvede anche su
segnalazione dell' IPA.
ARTICOLO 15 Requisiti degli interventi
sulle aree e sul patrimonio edilizio
1. Gli edifici e
le aree attrezzate destinati a usi
agrituristici devono essere sprovvisti
di barriere architettoniche a norma del
decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5,
convertito dalla legge 30 marzo 1979, n.
118, in modo da rendere fruibile ai
cittadini non deambulanti almeno il
piano terra.
2. Gli interventi per il recupero
edilizio ai fini dell'esercizio delle
attività agrituristiche sono definiti
dall' articolo 20, lettere a), b) e c)
della legge regionale27 dicembre 1978,
n. 71.
3. Le opere di restauro e sistemazione
del patrimonio edilizio sono realizzate
nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche ed architettoniche
originarie anche mediante l'utilizzo dei
materiali di costruzione tradizionali
della zona.
4. All' accertamento del rispetto delle
disposizioni di cui al comma 3 provvede
il sindaco in sede di
autorizzazione,fatte salve eventuali
ulteriori diverse competenze.
ARTICOLO 16 Commissione regionale per l'
agriturismo
1. L' Assessore
regionale per l' agricoltura e le
foreste,entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente
legge, nomina presso l' Assessorato
regionale dell' agricoltura e delle
foreste, la Commissione regionale per l'
agriturismo, formata:
a) dall' Assessore regionale per l'
agricoltura e le foreste o da un
dirigente superiore da lui delegato, con
funzioni di presidente;
b) da un dirigente superiore designato
dall' Assessore regionale per il
turismo, le comunicazioni e i
trasporti;
c) da un dirigente superiore designato
dall' Assessore regionale per il
territorio e l' ambiente;
d) da un docente esperto in materie
agrituristiche e da un docente esperto
in materie agrarie nominati all'
internodi una rosa di docenti proposta
dalle Università di Catania, Palermo e
Messina;
e) da un rappresentate delle
organizzazioni agrituristiche su terne
proposte dalle stesse;
f) da un sindaco designato dall'
Associazione nazionale comuni italiani(
ANCI).
2. La Commissione è assistita da un'
apposita segreteria,istituita dall'
Assessore regionale per l' agricoltura e
le foreste presso il settore competente.
3. La Commissione dura in carica tre
anni.
4. La Commissione ha compiti di proposta
e coordinamento. Essa:
a) predispone lo schema del programma
regionale agrituristico e dei relativi
piani annuali, ed esprime parere sulle
proposte avanzate dai soggetti di cui
all' articolo13, comma 1;
b) tiene l' elenco degli operatori
agrituristici e degli aiuti da ciascuno
ricevuti;
c) svolge ogni altra funzione
demandatale dalla presente legge o
affidatale dall' Assessore per l'
agricoltura e leforeste.
5. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono a carico dell'
Assessorato regionale dell' agricoltura
e delle foreste.
6. Ai componenti esterni all'
Amministrazione spettano il rimborso
delle spese di viaggio e l' indennità di
missione prevista per i dirigenti
superiori regionali.
7. La Commissione è nominata ed
insediata anche in caso di mancata
effettuazione delle designazioni nel
termine di sessanta giorni dalla
richiesta delle medesime.
ARTICOLO 17 Aiuti all' esercizio dell'
attività agrituristica
1. A coloro che
esercitano attività agrituristica
possono essere concessi contributi per:
a) il recupero di strutture insediative
destinate all'esercizio delle attività ,
ivi compresi l' installazione e il
ripristino di impianti termici e
telefonici;
b) l' adattamento di spazi aperti da
destinare alle attività agrituristiche;
c) l' installazione nei fabbricati
aziendali di strutture per la
conservazione dei prodotti agricoli
destinati alla somministrazione o alla
vendita ai sensi dell' articolo2;
d) la realizzazione e la sistemazione di
strutture sportive e ricreative connesse
e dimensionate all' esercizio di una
delle attività .
2. Per la realizzazione degli interventi
di cui al comma1, è concesso un aiuto
regionale equivalente ad un contributo
in conto capitale non superiore al
quaranta per cento della spesa ammessa,
elevabile al cinquanta per cento nelle
zone svantaggiate ai sensi della
direttiva 75/ 268/ CEE del Consiglio del
28 aprile 1975.
3. L' aiuto regionale è concesso sotto
forma di concorso negli interessi e di
abbuono di quota parte del capitale
mutuato per mutui di durata non
superiore a quindici anni e commisurati
all' intera spesa ritenuta ammissibile
fino ad un massimo di lire 300 milioni
per azienda e a un massimo di lire 600
milioni per imprenditore; in alternativa
e per iniziative di importo complessivo
non superiore a100.000 ECU, elevato del
50 per cento nel caso di operatori
agrituristici associati o riuniti in
cooperative, possono essere concessi
contributi in conto capitale nella
misura corrispondente alle aliquote di
cui al comma 2.
4. Per la determinazione, la concessione
e l' erogazione dei benefici di cui ai
commi 2 e 3 si applicano in quanto
compatibili le disposizioni di cui all'
articolo 4, comma terzo,all' articolo 5,
commi primo, secondo, quarto e
quinto,all' articolo 6, all' articolo
26, escluso il comma primo, e
all'articolo 27, commi quarto e quinto,
della legge regionale25 marzo 1986, n.
13, e successive modifiche e
integrazioni.
5. L' ammissione ai benefici è
subordinata alla presentazione della
documentazione che sarà prescritta con
decreto dell'Assessore regionale per l'
agricoltura e le foreste.
6. Gli interventi finanziari di cui alla
presente legge non sono cumulabili con
analoghi aiuti pubblici per le medesime
finalità se non espressamente
consentiti.
ARTICOLO 18 Vincoli di destinazione,
decadenze e revoca dei benefici
1. I locali, gli
impianti e gli interventi per la cui
realizzazione sono stati concessi aiuti
non possono essere distolti dalla loro
destinazione per la durata dei mutui o
per dieci anni dalla data del collaudo.
2. Il vincolo è indicato nel
provvedimento di concessione e
trascritto presso l' ufficio dei
registri immobiliari a spese dei
beneficiari ed ha effetto per i
successoria qualunque titolo nella
disponibilità degli immobili.
3. La violazione degli obblighi previsti
dalla legge e dei vincoli, modalità e
termini fissati nel provvedimento di
concessione comporta gli effetti di cui
all' articolo 10,comma 5.
ARTICOLO 19 Programma regionale
agrituristico
1. Su proposta
dell' Assessore regionale per l'
agricoltura e le foreste, la Giunta
regionale approva o aggiorna entro il 31
ottobre di ogni anno il programma
regionale agrituristico.
2. Il programma definisce, con
proiezione triennale,gli obiettivi da
raggiungere nella predisposizione ed
attuazione degli interventi e le
priorità . Il programma si articola in
piani annuali.
3. Il programma contiene la formulazione
di interventi organici rivolti a
beneficio delle singole zone di
interesse agrituristico.
4. Il programma contiene i criteri di
priorità delle iniziative private da
ammettere all' aiuto pubblico con
riguardo alle tipologie di attività
agrituristica e alle loro
caratteristiche.
ARTICOLO 20 Norme transitorie
1. In sede di
prima applicazione, sono ammessi con
priorità ai benefici, sino alla
concorrenza del cinquanta per cento
degli stanziamenti previsti in bilancio
per il triennio, gli imprenditori
agricoli autorizzati che dimostrino di
avere esercitato le attività di cui all'
articolo 2da almeno un biennio alla data
di entrata in vigore della presente
legge a norma dell' articolo 6 della
legge5 dicembre 1985, n. 730.
2. La normativa di cui all' articolo 14
si applica con decorrenza 1 gennaio
1995.
ARTICOLO 21 Norma finanziaria
1. Per l'
attuazione della presente legge sono
autorizzate per il triennio 1994- 96 le
seguenti spese (espresse in milioni di
lire):- articolo 17contributo in conto
capitale 1994: 800 1995: 12.000 1996:
15.000- articolo 17contributo in conto
interessi 1994: 200 1995: 3.000 1996:
5.0002. Per gli anni successivi la spesa
sarà determinata a norma dell' articolo
4, secondo comma, della legge regionale8
luglio 1977, n. 47.
ARTICOLO 22
1. La presente
legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.2. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Regione. Palermo, 9 giugno
1994.