Legge Regionale N.
2 DEL 25-01-1994
Provvedimenti a favore dell'agriturismo
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità
1.
La Regione, in armonia con la legge 5
dicembre 1985,n. 730, con gli indirizzi
della politica agricola della
Comunità economica europea (CEE), con il
piano agricolo nazionale e con le
direttive regionali di sviluppo,
sostiene l'agricoltura anche promuovendo
e disciplinando forme idonee di turismo
nelle campagne (agriturismo), volte a:
a) favorire lo sviluppo ed il
riequilibrio del territorio agricolo;
b) agevolare la permanenza dei prodotti
agricoli nelle zone rurali, attraverso
l' integrazione dei redditi aziendali ed
il miglioramento delle condizioni di
vita;
c) utilizzare al meglio il patrimonio
rurale, naturale ed edilizio;
d) favorire la conservazione e la tutela
dell' ambiente;
e) valorizzare i prodotti tipici;
f) tutelare e promuovere le tradizioni e
le iniziative culturali del mondo
rurale;
g) sviluppare il turismo sociale e
giovanile nell' ambito regionale;
h) favorire i rapporti fra città e
campagna.
ARTICOLO 2 Definizione di attività
agrituristiche
1.
Per attività agrituristiche si intendono
esclusivamente le attività di ricezione
ed ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli, di cui all'
articolo 2135 del codice civile singoli
od associati; e dai loro familiari di
cui all'articolo 230- bis del codice
civile, attraverso l' utilizzazione
della propria azienda, in rapporto di
connessione e complementarietà rispetto
alle attività di coltivazione del fondo,
silvicoltura ed allevamento del bestiame
che,comunque rimangono principali.
2. Lo svolgimento di attività
agrituristiche, nell' osservanza delle
norme di cui alla presente legge, non
costituisce distrazione della
destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati.
3. Fra tali attività rientrano:
a) l' ospitalità stagionale, anche in
spazi aperti destinati alla sosta dei
campeggiatori;
b) la somministrazione, per la
consumazione sul posto,di pasti e
bevande costituiti prevalentemente da
prodotti dell' azienda, ivi compresi
quelli a carattere alcolico e
superalcolico;
c) l' organizzazione, a favore degli
ospiti, di attività ricreative o
culturali, nell' ambito dell' azienda.
4. Ai fini di cui alla lettera b) sono
considerati di propria produzione le
bevande e i cibi prodotti e lavorati
nell'azienda agricola, nonché quelli
ricavati da materie prime dell'azienda
agricola anche attraverso lavorazioni
esterne.
ARTICOLO 3 Esercizio dell'agriturismo
1.
Non può essere impiegato per lo
svolgimento di attività agrituristiche
personale non appartenente al nucleo
familiare o non convivente, ovvero non
impiegato dall'impresa in attività
agricola aziendale. Tale disposizione
non si applica alle cooperative.
2. La qualifica di << Operatore
Agriturismo >> e la denominazione <<
Azienda agrituristica >> o <<
Agriturismo >>devono essere usati
esclusivamente dai soggetti scritti
nell'elenco degli operatori
agrituristici.
ARTICOLO 4 Utilizzazione dei locali per
attività agrituristiche
1.
Per le attività agrituristiche possono
essere utilizzati i locali siti nell'
abitazione dell' imprenditore agricolo
ubicata nel fondo, nonché gli edifici o
parte di essi esistenti nel fondo e non
più necessari alla conduzione dello
stesso.
2. La Regione nell' ambito del programma
di cui all' articolo11 individua i
comuni nei cui centri abitati possono
essere utilizzati, per attività
agrituristiche, gli edifici destinati ad
abitazione dall' imprenditore agricolo,
che svolga la propria attività in un
fondo privo di fabbricati,sito nel
medesimo comune o in uno limitrofo.
3. L' utilizzazione agrituristica non
comporta cambio di destinazione d' uso
degli edifici e dei fondi rustici
censiti come rurali.
4. Gli interventi consentiti sugli
edifici esistenti da destinare
all'attività agrituristica sono quelli
di restauro, di risanamento conservativo
e di ristrutturazione da eseguire nel
rispetto delle caratteristiche
tipologiche ed architettoniche degli
edifici esistenti e nel rispetto delle
caratteristiche ambientali delle zone
interessate.
5. Eventuali ampliamenti sono possibili
nell' ambito delle norme urbanistiche
vigenti.
ARTICOLO 5 Criteri e limiti
dell'attività agrituristica
1.
La capacità ricettiva delle aziende
agricole che svolgono attività
agrituristica è consentita fino ad un
limite massimo di 6 camere e 15 posti
letto; tale limite può essere elevato a
15 camere e 40 posti letto quando la
stessa attività viene svolta in forma
associativa anche con locali dislocati
in più aziende.
2. L' ospitalità in spazi aperti, da
destinare alla sosta di tende e di altri
mezzi di soggiorno autonomo, è
consentita in aziende di estensione non
inferiore a un ettaro di superficie per
un massimo di 3 piazzole e per non
più di 15 persone.
3. Se l' imprenditore agricolo si avvale
dei due sistemi di ospitalità di cui ai
commi 1 e 2, i limiti di
ricettività sono ridotti rispettivamente
di 1/ 3.
4. I locali destinati ad alloggi
agrituristici vanno arredati con decoro
ed in maniera adeguata alle normali
esigenze degli ospiti.
5. La durata dell' attività
agrituristica e l' eventuale
suddivisione in periodi vanno indicate
nella domanda di iscrizione all' elenco
regionale di cui all' articolo 6 e nella
richiesta, prevista dall' articolo 7, di
autorizzazione allo svolgimento dell'
attività agrituristica.
ARTICOLO 6 Norme igenico-sanitarie
1.
Le caratteristiche strumentali ed
igienico – sanitarie degli edifici
destinati all' attività agrituristica
vanno adeguate a quelle previste dai
regolamenti edilizi comunali per i
locali di abitazione.
2. Negli spazi aperti destinati ai
campeggiatori vengono assicurati i
servizi igienico - sanitari, la
fornitura di acqua e di energia
elettrica, la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti solidi, attraverso impianti
esterni oppure interni alle strutture
edilizie dell' azienda agricola.
3. La produzione, la preparazione, il
confezionamento e la somministrazione di
alimenti e bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile
1962, n. 283.
ARTICOLO 7 Delega alle Province
1.
Le funzioni amministrative, di cui agli
articoli 17, 18e 19 sono delegate alle
Province.
2. Le Province nell' esercizio delle
funzioni delegate osservano le direttive
e gli atti di indirizzo e coordinamento
emanati dalla Giunta Regionale, su
proposta dell'Assessore all'
Agricoltura.
3. La Giunta Regionale esercita, ai
sensi dell' art. 63dello Statuto
Regionale, i poteri di iniziativa e
vigilanza in ordine all' esercizio delle
funzioni Amministrative delegate.
4. La Giunta Regionale, in caso di
accertato inadempimento e previa formale
diffida del Presidente, propone al
Consiglio la revoca della delega.
ARTICOLO 8 Elenco degli operatori
agrituristici
1.
E' istituito, ai sensi dell' art. 6
della legge 5 dicembre1985, n. 730, l'
elenco degli operatori agrituristici
presso l'Assessorato Regionale all'
Agricoltura.
2. L' iscrizione è condizione necessaria
per il rilascio dell'autorizzazione
comunale di cui all' art. 10.
3. L' iscrizione è deliberata da una
Commissione Regionale per l'Agriturismo,
nominata con decreto del Presidente
della Regione, la quale provvede alla
tenuta dell'elenco. Il provvedimento di
nomina può essere emesso anche in
mancanza di alcune delle designazioni
richieste purché siano individuati la
metà più uno dei componenti.Sono fatte
salve le eventuali successive
integrazioni.
4. La Commissione Regionale per l'
Agriturismo dura in carica fino al
termine del mandato del Consiglio
Regionale ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta Regionale
o un' assessore da lui delegato con
funzioni di presidente;
b) gli assessori regionali all'
agricoltura, al turismo e all' ambiente,
o dai loro delegati;
c) tre rappresentanti esperti designati
dalle associazioni agrituristiche
operanti nella regione;
d) tre rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello
regionale;
e) due rappresentanti delle
organizzazioni cooperative.
5. Funge da segretario della Commissione
per l' Agriturismo un dipendente dell'
Assessorato all' Agricoltura.
6. La domanda di iscrizione va
indirizzata al Presidente della
Commissione per l' Agriturismo di cui al
comma 4corredata dalla documentazione
attestante il possesso dei requisiti di
imprenditore agricolo e contenente la
descrizione dettagliata delle
caratteristiche dell' azienda e delle
attività che il richiedente intende
svolgere.
7. Non possono essere iscritti nell'
elenco regionale coloro che si trovano
nelle condizioni di cui al terzo comma
dell' art. 6 della legge n. 730 del
1985.
8. Entro il termine di sessanta giorni
dalla presentazione della domanda, la
Commissione, ove sussistano i requisiti,
provvede alla iscrizione nell' elenco,
dandone comunicazione agli interessati.
Trascorso inutilmente detto termine, la
domanda si intende accolta. Avverso il
diniego di iscrizione, è ammesso il
ricorso in opposizione entro trenta
giorni, ai sensi dell' art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.
9. L' iscrizione ha validità annuale ed
è automaticamente rinnovata se non vi
sono comunicazioni di cessazione dell'
attività da parte del titolare, o non
sopravvengono le condizioni previste
dall' art. 10 per la revoca.
10. Le autorizzazioni provvisorie, sino
all' entrata in vigore della presente
legge rilasciate dall' Assessore
Regionale all' Agricoltura ai sensi
dell' art. 6 della legge730/ 85,
rimangono valide.
11. Ai componenti della Commissione di
cui al comma 4, estranei all'
Amministrazione Regionale, competono,se
ne ricorrono i presupposti, il rimborso
delle spese di viaggio e le indennità di
trasferta nella misura ed alle
condizioni stabilite per i dipendenti
regionali della massima qualifica
dirigenziale.
12. Ai lavori della Commissione può
assistere il Sindaco del Comune nel cui
territorio ricade l' Azienda
Agrituristica.
ARTICOLO 9 Disciplina amministrativa
1.
I soggetti di cui al comma 1 dell'
articolo 2 che intendono svolgere
attività agrituristiche, devono
presentare,al Sindaco del Comune ove ha
sede l' immobile, apposita domanda
contenente la descrizione dettagliata
delle attività proposte, con l'
indicazione delle caratteristiche
dell'azienda, degli edifici e delle aree
da utilizzare a scopo agrituristico,
della capacità ricettiva, dei periodi di
esercizio dell' attività e delle tariffe
che s' intendono praticare nell' anno in
corso.
2. La domanda va corredata:
a) della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di cui agli
articoli 11 e 92 del testo Unico
approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773ed all' articolo 5 della
legge 9 febbraio 1963, n. 59;
b) del certificato di sana e robusta
costituzione fisica e idoneità all'
esercizio dell' attività ricettiva delle
persone che la esercitano, rilasciato
dal competente servizio dell' Unità
Sanitaria Locale( USL);
c) del parere favorevole del competente
servizio dell'USL relativo all' idoneità
dei locali da adibire all'attività
agrituristica;
d) della copia della concessione
edilizia, ove necessaria,corredata dalla
relativa documentazione;e) del
certificato di iscrizione nell' elenco
di cui all'articolo 6;
f) dell' autorizzazione del proprietario
alla utilizzazione degli immobili per
attività agrituristica, quando la
richiesta viene avanzata dall'
affittuario, dal colono o dal mezzadro
del fondo.
ARTICOLO 10 Autorizzazione comunale
1.
Il sindaco provvede sulle domande di cui
all' articolo7, entro 60 giorni dalla
loro presentazione. Trascorso tale
termine senza pronuncia, la domanda si
intende accolta.
2. Il sindaco, entro 30 giorni dall'
accoglimento della domanda o dalla
scadenza del termine senza pronuncia
rilascia una autorizzazione che abilita
allo svolgimento dell' attività , nel
rispetto dei limiti e delle modalità
stabilite nell' autorizzazione medesima.
3. L' autorizzazione è sostitutiva di
ogni altro provvedimento amministrativo.
4. Al provvedimento di autorizzazione di
applicano il quarto ed il quinto comma
dell' articolo 19 del decreto del
presidente della repubblica 24 luglio
1977, n. 616.5. Non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 16giugno
1939, n. 1111.
ARTICOLO 11 Obblighi amministrativi
1.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno va
presentata al comune una dichiarazione
contenente l' indicazione delle tariffe
che gli interessati si impegnano a
praticare per l' anno successivo. In
caso di inadempienza, s' intendono
confermate le tariffe comunicate per l'
anno precedente.
2. I soggetti autorizzati all' esercizio
dell' attività agrituristica, inoltre,
si impegnano a:
a) iniziare l' attività entro il termine
massimo di un anno dalla data fissata
nell' autorizzazione;
b) esporre al pubblico copia dell'
autorizzazione comunale,di cui all'
articolo 8, nonché le tariffe praticate;
c) rispettare i limiti e le modalità
indicate nell' autorizzazione stessa,
nonché le tariffe di cui al comma 1;
d) tenere un registro con le generalità
delle persone alloggiate;
e) comunicare alla locale autorità di
pubblica sicurezza l' arrivo e la
partenza degli ospiti mediante la
consegna di appositi modelli;
f) fornire al Comune interessato ed alla
Regione, se richieste, tutte le
informazioni relative al bilancio
economico - finanziario dell' attività
agrituristica.
ARTICOLO 12 Sospensione e revoca
dell'autorizzazione
1.
L' autorizzazione è sospesa dal Sindaco,
con provvedimento motivato, per un
periodo massimo di 5 giorni per
violazione degli obblighi di cui alle
lettere b) ed f)dell' articolo 9 e per
un periodo massimo di giorni 30per
violazione degli obblighi di cui alle
lettere c), d) e de) dello stesso
articolo 9.
2. L' autorizzazione è revocata dal
Sindaco, sempre con provvedimento
motivato, qualora si accerti che l'
interessato:
a) non ha iniziato l' attività entro un
anno dalla data fissata nell'
autorizzazione per l' inizio della
attività stessa, ovvero ha sospeso l'
attività da almeno un anno;
b) ha perduto i requisiti di cui al
comma 1 dell' articolo2 o il diritto di
iscrizione nell' elenco degli operatori
agrituristici di cui all' articolo 6;
c) ha subito, nel corso dell' anno
solare, più sospensioni per violazione
degli obblighi di cui alle lettere b),
c),d) ed f) dell' articolo 9;
d) non ha rispettato il vincolo di
destinazione di cui all'articolo 15, o
eventuali provvedimenti di sospensione.
3. I provvedimenti di sospensione e di
revoca vanno comunicati al Prefetto per
gli effetti di cui al quarto e quinto
comma dell' articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
4. Il provvedimento di revoca è
comunicato dal sindaco alla Regione,
alla Provincia ed alle associazioni
agrituristiche,al fine dell'
aggiornamento dell' elenco in loro
possesso nonché della revoca e recupero
degli eventuali contributi concessi.
5. Contro il provvedimento di revoca è
ammesso il ricorso alla Giunta Regionale
entro 30 giorni dalla data di notifica
dello stesso.
ARTICOLO 13 Programma Regionale
agrituristico e di rivitalizzazione
delle arre rurali
1.
Il Consiglio Regionale, entro 3 mesi
dall' entrata in vigore della presente
legge, approva il programma
agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali, in armonia con gli
indirizzi della programmazione nazionale
e regionale e con la pianificazione
territoriale.
2. Il programma stabilisce gli obiettivi
di sviluppo dell' agriturismo nel
territorio regionale; individua le zone
di prevalente interesse agrituristico e
i comuni di cui al comma 2 dell'
articolo 4, coordina le iniziative di
studio, di ricerca e di promozione dell'
offerta agrituristica e di formazione
professionale; stabilisce i principi per
la realizzazione dei piani integrati di
interventi straordinari previsti dall'
articolo 14.
3. Il programma è predisposto dalla
Giunta Regionale sulla base delle
proposte degli enti locali, sentite le
associazioni e le organizzazioni
agrituristiche operanti nella Regione,
nonché le organizzazioni professionali
agricole.
4. Ai fini della predisposizione del
programma, nelle proposte degli enti
locali vanno indicati:
a) la perimetrazione delle zone d'
intervento;
b) l' elenco delle iniziative
agrituristiche in atto;
c) l' indicazione sintetica del
patrimonio edilizio rurale esistente e
suscettibile di utilizzazione
agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche
naturali, ambientali agricole e
culturali delle zone con particolare
riguardo al patrimonio storico e
artistico;
e) le previsioni sulla potenzialità
agrituristiche, tenuto conto anche delle
strutture esistenti per la ricezione e
la somministrazione di alimenti e
bevande:
f) le indicazioni, con appropriate
illustrazioni, degli itinerari
agrituristici.
5. Il programma agrituristico è
approvato dal Consiglio Regionale ed ha
durata triennale.
6. Il programma viene aggiornato
annualmente sulla base dei risultati
conseguiti e delle disponibilità
finanziarie.
7. Il programma è trasmesso al Ministero
dell' Agricoltura e Foreste.
ARTICOLO 14 Formazione professionale
1.
La Regione provvede alla formazione
riqualificazione ed aggiornamento
professionale degli:
a) animatori agrituristici, per la
promozione di iniziative agrituristiche
e per l' assistenza alle stesse;
b) operatori agricoli e dei loro
familiari, per l' accoglimento del
turismo.
2. L' Assessorato regionale preposto
alla formazione professionale, sentito
l' Assessore all' Agricoltura, o su
proposta dello stesso, promuove e
coordina iniziative formative rivolte
agli imprenditori agricoli e loro
familiari e agli animatori
agrituristici.
ARTICOLO 15 Promozione dell'offerta
agrituristica
1.
La Regione incentiva e coordina, anche
in collaborazione con le associazioni e
le organizzazioni agrituristiche e con
gli enti locali, le iniziative per la
formazione dell' offerta agrituristica
regionale, attraverso idonee forme di
pubblicità e di propaganda che mettono
in evidenza le attività agrituristiche e
le loro caratteristiche legate all'
ambiente naturale, alla cultura ed alle
tradizioni locali.
2. La Regione sostiene, affidandone la
realizzazione alle associazioni
agrituristiche operanti nella
stessa,anche progetti - pilota per
iniziative aziendali ed interaziendali a
carattere sperimentale.
3. Per le iniziative di cui ai commi 1 e
2, previste nel programma regionale,
sono concessi incentivi fino ad un
massimo dell' 80% della spesa
ammissibile.
4. Per le iniziative di cui al comma 1
il contributo non può essere superiore a
L. 8.000.000 per ciascun soggetto
richiedente. Per le iniziative di cui al
comma 2 il contributo non può essere
superiore a L. 80.000.000 per ciascun
progetto.
ARTICOLO 16 Interventi degli enti locali
e piani integrati di interventi
straordinari
1.
Le comunità montane, i comprensori e le
associazioni di comuni e, in mancanza di
questi, i comuni compresi in ciascuna
delle zone di prevalente interesse
agrituristico,si associano nelle forme
stabilite dalla vigente normativa
regionale, per redigere un piano
integrato di interventi straordinari,
ove ritenuto necessario perle
caratteristiche della zona, con l'
indicazione dettagliata delle dotazioni
civili e sociali occorrenti per la
realizzazione dell' attività
agrituristica.
2. Il piano integrato di interventi
straordinari è approvato dalla Regione,
che interviene con un contributo in
conto capitale fino al 50% della spesa
ritenuta ammissibile,e per un massimo di
400 milioni.
ARTICOLO 17 Incentivi agli imprenditori
agricoli ed alle iniziative collegate
all'agriturismo
1.
Agli imprenditori agricoli, singoli o
associati, ed ai loro familiari, che
risultano iscritti nell' elenco
regionale degli operatori agrituristici,
la Regione concede contributi per le
seguenti iniziative:
a) ristrutturazione e sistemazione di
locali, cucine e stanze da destinare
alle attività agrituristiche in
fabbricati censiti come rurali;
b) adattamento di spazi aperti da
destinare alla sosta dei campeggiatori;
c) realizzazione, nei fabbricati
aziendali o sociali, di centri di
commercializzazione per la vendita al
dettaglio o per il consumo di prodotti
agricoli tipici della zona;
d) realizzazione di strutture sportive e
di centri di servizio per la
rivitalizzazione delle aree rurali,
concesse e dimensionate all' attività
agrituristica;
e) installazione, ripristino,
manutenzione straordinaria e
miglioramento di impianti igienico -
sanitari, idricitermici, elettrici e
telefonici, al servizio dei locali e
degli spazi di cui alle lettere a), b),
c) e d);
f) arredamento dei locali utilizzati a
scopo agrituristico;
g) acquisto di cavalli al solo scopo di
praticare l' agriturismo equestre, nel
limite massimo di cinque capi per le
aziende singole e di 10 capi per le
aziende associate.
2. I contributi in conto capitale per le
iniziative di cui al punto 1 lettera a),
b), c), d) e), f), g) sono fissati nella
misura del 40% della spesa riconosciuta
ammissibile,elevato al 50% nelle zone
montane ed in quelle dichiarate
svantaggiate delimitate rispettivamente
ai sensi della legge 25 luglio n. 991 e
della direttiva CEE n. 268/ 75.Il
beneficio del 50% è elevato al 60% per
gli interventi ricadenti almeno in una
delle suddette zone, con altitudine
s.l.m. superiore a 600 mt., al 70% in
quelle con altitudine superiore a 700
mt. s.l.m. al 75% in quelle con
altitudine superiore ad 800 m. s.l.m.
Sono altresì concessi contributi in
conto interessi alla misura del50% della
spesa ammissibile, secondo le modalità
stabilite dalle norme vigenti in materia
di credito agrario di miglioramento. Non
può essere ammessa una spesa complessiva
superiore a 150 milioni per le aziende
singole e 250 milioni per le aziende
associate, ne la somma tra contributi in
conto capitale e contributi in conto
interessi può superare la spesa
ammissibile.
3. Nella concessione dei contributi
costituisce motivo di priorità:
a) la collocazione dell' azienda in una
delle zone considerate di maggiore
interesse agrituristico e/o ricadenti
nelle zone montane e/ o svantaggiate di
cui al comma 2;
b) la realizzazione di progetti pilota a
carattere sperimentale di cui all'
articolo 15 comma 2;
c) la residenza degli imprenditori
agricoli in azienda e/o lo svolgere
esclusivamente attività agricola;
d) i giovani imprenditori agricoli
aventi titolo, di età non superiore a 40
anni.
4. Le provvidenze citate non sono
cumulabili con quelle concesse, allo
stesso titolo, da altri enti, dallo
Stato o dalla CEE ai sensi dell'
articolo 16 del regolamento CEE n. 797/
85 del Consiglio del 12 marzo 1985 e sue
successive modifiche ed integrazioni.
5. Le opere riguardanti i progetti
speciali possono usufruire dei
contributi regionali ad integrazione di
quelli previsti dalla normativa
nazionale o comunitaria, allorquando
questa lo consente.
6. Ai mutui di cui al comma 2, si
applica il tasso di riferimento fissato,
per le operazioni di credito agrario di
miglioramento, con decreto del Ministero
del Tesoro.
7. Il tasso agevolato, a carico del
mutuatario, non può essere inferiore a
quello minimo previsto dal terzo comma
dall' articolo 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
8. Ai mutui concessi, si applicano le
disposizioni in materia di intervento
del Fondo Interbancario di garanzia di
cui all' articolo 36 della legge 2
giugno 1961,n. 454.
9. I locali, gli impianti e le
attrezzature oggetto dei citati benefici
sono soggetti ad un vincolo di
destinazione decennale a decorrere dalla
data di collaudo.
10. La regione ogni anno trasmette al
Ministero dell'Agricoltura e Foreste una
relazione sullo stato di attuazione dei
programmi agrituristici e sugli
incentivi erogati dalle Province.
11. Le Province concorrono
finanziariamente negli interventi,nella
misura determinata nel programma di cui
all' art. 13.
ARTICOLO 18 Richiesta e liquidazione
degli incentivi finanziari
1. Le
domande di richiesta di concessione di
contributo in conto capitale e in conto
interessi, riferite ad opere o ad
acquisti da effettuare, vanno
indirizzate all'Assessorato all'
Agricoltura e Foreste corredate dalla
seguente documentazione:
a) progetto completo (relazioni, disegni
e computo metrico);
b) certificati catastali di partita
dell' intera azienda ed estratti di
mappa degli immobili interessati ai
miglioramenti;
c) preventivo di spesa per gli arredi e
le attrezzature;
d) convenzione predisposta dalla Giunta
Regionale sottoscritta con firma
autenticata.
2. Ad opere ultimate, i beneficiari
devono inviare i seguenti documenti:
a) stato finale delle opere realizzate;
b) copia delle autorizzazioni
amministrative relative all'esercizio
dell' attività per la quale si
richiedono le provvidenze;
c) dichiarazione del beneficiario di non
aver usufruito,per le stesse iniziative,
di contributi statali, regionali e
comunitari;
d) dichiarazione con la quale il
beneficiario si obbliga a non
distogliere dall' utilizzazione
agrituristica, per almeno 10 anni dalla
data del collaudo, i locali gli impianti
e le attrezzature realizzate con il
concorso finanziario regionale previsto
dalla presente legge;
e) documenti giustificativi delle spese,
se richiesti.
3. I contributi sono concessi dalla
Giunta Regionale sulla base di apposita
convenzione predisposta dalla Giunta
stessa che fisserà le modalità di
erogazione delle provvidenze e gli
obblighi degli operatori agrituristici.
ARTICOLO 19 Revoca dei benefici
1.
La Giunta regionale, sentita la
Commissione di cui all' articolo 6,
dispone la revoca dei benefici ed il
recupero delle somme eventualmente
erogate, nonchè delle spese e degli
interessi, se:
a) l' iniziativa non è realizzata
conformemente al progetto approvato ed
entro i termini indicati nella
deliberazione di concessione;
b) sono accertate sostanziali
irregolarità nella documentazione
giustificativa delle spese;
c) viene mutata la destinazione dell'
immobile prima della scadenza del
termine decennale indicato nel comma 10
dell' articolo 15;
d) vengano rilevate violazioni delle
norme edilizie e degli strumenti
urbanistici vigenti.
ARTICOLO 20 Sanzioni
1.
Chiunque eserciti l' attività
agrituristica sprovvisto della relativa
autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L.
1.000.000 e all' immediata chiusura
dell' azienda agrituristica.
2. Si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro:
a) da L. 500.000 a L. 1.500.000 nel caso
di violazione delle norme contenute
nell' art. 2;
b) da L. 50.000 a L. 150.000 nel caso di
violazione delle norme contenute nell'
art. 3, comma 1;
c) da L. 500.000 a L. 1.500.000 nel caso
di violazione dell'art. 3, comma 2;
d) da L. 300.000 a L. 600.000 nel caso
di violazione delle norme contenute
nell' art. 11.3. In caso di più
violazioni nel corso dell' anno degli
obblighi di cui al comma 2 viene
disposta la sospensione dell'
autorizzazione con effetto immediato
fino alla definizione del procedimento
amministrativo.
4. Per l' applicazione delle suddette
sanzioni si applicano le procedure
previste dalla legge del 2 novembre
1981, n. 689.
ARTICOLO 21 DISPOSIZIONE ABROGATIVA1.
La legge regionale 24 gennaio 1980, n.
3, è abrogata.
ARTICOLO 22 Norma finanziaria
1.
All' onere derivante dall' attuazione
della presente legge si provvede con l'
istituzione di nuovi capitoli di spesa
con legge approvativa del bilancio
1994.
ARTICOLO 23 Dichiarazione d'urgenza
1.
La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi dell'articolo 127 della
Costituzione e dell' articolo 38 dello
Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della regione Molise.Data a
Campobasso, addì 25 gennaio 1994