Legge Regionale N.
3 DEL 03-04-2002
Norme per l'attività agrituristica e per
il turismo rurale
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)1. La
Regione, in armonia con la legislazione
comunitaria e statale, sostiene
l’agricoltura anche mediante la
promozione di idonee forme di turismo
nelle campagne al fine di:
a) favorire lo sviluppo ed il
riequilibrio del territorio agricolo e
rurale;
b) agevolare la permanenza
dei produttori agricoli nelle zone
rurali attraverso lo sviluppo della
multifunzionalità della loro attività
per il completamento della formazione
del reddito agricolo e per il
miglioramento delle condizioni di vita;
c) creare e consolidare nuove
forme di ricettività e di servizi
turistici nei territori rurali;
d) salvaguardare e migliorare
il patrimonio naturale ed edilizio di
architettura rurale;
e) conservare, tutelare e
promuovere l’ambiente e il paesaggio
agricolo;
f) valorizzare i prodotti
tipici e tradizionali e quelli
provenienti da agricoltura biologica;
g) tutelare e promuovere le
tradizioni e le iniziative culturali del
mondo rurale;
h) sviluppare il turismo
sociale e giovanile per consentire una
migliore conoscenza dell’ambiente,
degli usi e delle tradizioni rurali.
Capo
I
Norme per l’esercizio dell’agriturismo
ARTICOLO 2 (Definizione di attività
agrituristiche)
1.
Per attività agrituristiche si intendono
quelle di ricezione e ospitalità
esercitate stagionalmente dagli
imprenditori agricoli, singoli od
associati, attraverso l’utilizzazione
delle strutture, così come individuate
dall’articolo 7, e dei fondi
dell’azienda agricola a qualsiasi titolo
condotta. Le suddette attività devono
risultare in rapporto di connessione e
complementarità rispetto a quelle
agricole e non costituiscono esercizi
pubblici commerciali di ristorazione,
albergo o affittacamere.
2. In particolare, sono attività
agrituristiche:
a) dare alloggio in appositi
locali aziendali a ciò adibiti;
b) ospitare in spazi aperti
opportunamente attrezzati per la sosta;
c) somministrare per il
consumo sul posto, spuntini, pasti e
bevande, ivi comprese quelle a carattere
alcolico e superalcolico, prodotti per
almeno il 35 per cento con materia prima
proveniente dalla propria azienda,
ridotto al 25 per cento per le aziende
che ricadono nelle aree di montagna e
svantaggiate definite dalla direttiva
comunitaria n. 268 del 1975 e successive
modificazioni ed integrazioni. I
prodotti integrativi e complementari per
la preparazione, provenienti dalla
ordinaria distribuzione dei beni
alimentari, non devono superare il 20
per cento. La restante parte deve
provenire dalla produzione locale
acquistata direttamente presso imprese
agricole singole o associate operanti
nel territorio regionale;
d) organizzare, nell’ambito
dell’azienda o delle aziende associate o
secondo itinerari agrituristici
integrati, anche se svolte all’esterno
dei beni fondiari nella disponibilità
dell’impresa, attività ricreative legate
alle tradizioni rurali e territoriali,
sportive, divulgative e culturali legate
alle attività agricole, ivi inclusa
l’organizzazione di fattorie didattiche
secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
3. S’intende per attività agrituristica
stagionale quella riferita alla durata
del soggiorno dei singoli ospiti che non
può essere superiore ai tre mesi
consecutivi.
ARTICOLO
3 (Rapporto di connessione e
complementarità)
1.
Le attività agrituristiche devono
risultare in rapporto di connessione e
complementarità con l’attività agricola,
che deve comunque rimanere principale.
2. Il carattere di principalità
dell’attività di coltivazione del fondo,
di silvicoltura, di allevamento di
animali, di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti, di
salvaguardia ambientale rispetto a
quella agrituristica si intende
realizzato quando il tempo-lavoro
impiegato nell’attività agricola è
superiore a quello impiegato
nell’attività agrituristica.
3. Con il regolamento di attuazione di
cui all’articolo 6 sono adottate
apposite tabelle per il calcolo delle
ore lavorative occorrenti per le singole
colture, per gli allevamenti, per la
silvicoltura, per le trasformazioni e
per i lavori di conservazione dello
spazio agricolo e di tutela
dell’ambiente, ed i tempi previsti per
l’espletamento delle attività
agrituristiche.
4. Il rapporto di connessione e
complementarità è presunto nel caso di
aziende che diano ospitalità completa a
non più di otto persone o somministrino
sedici pasti giornalieri oppure
accolgano campers, roulottes e tende per
un massimo di quattro piazzole.
5. Per la verifica del rapporto di
connessione e complementarità
l’operatore agrituristico è tenuto a
presentare al comune, nel cui territorio
ricade la struttura, entro il 31
dicembre di ciascun triennio successivo
alla data di inizio dell’attività, una
relazione secondo le modalità stabilite
con il regolamento di attuazione di cui
all’articolo 6. L’accertamento della
sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2 è effettuato dal comune nel cui
territorio hanno sede gli immobili
dell’azienda nei quali viene esercitata
l’attività agrituristica.
ARTICOLO
4 (Operatori agrituristici)
1.
Gli operatori agrituristici possono
avvalersi, per l’esercizio dell’attività
agrituristica, della collaborazione di
loro familiari, ai sensi dell’articolo
230 bis del codice civile e di personale
dipendente assunto per l’attività
aziendale con contratto di lavoro
agricolo ai sensi della normativa
vigente.
2. Possono avvalersi del titolo di
operatore agrituristico, utilizzando le
denominazioni “agriturismo” e
“agrituristico”, solo gli imprenditori
agricoli singoli o associati iscritti
nell’elenco regionale di cui
all’articolo 9 e in possesso
dell’autorizzazione di cui all’articolo
10.
3. E’ vietato l’uso delle denominazioni
di “agriturismo”, “agrituristico”, anche
modificate, alterate, rettificate o
associate ad altre denominazioni, come
marchio individuale o commerciale,
insegna, ragione sociale da parte di
soggetti che non possono avvalersi del
titolo di operatore agrituristico ai
sensi del comma 2. E’ fatta salva la
facoltà dell’utilizzo della propria
denominazione da parte dell’associazione
“Agriturist” e dei suoi associati ad
integrazione della denominazione
aziendale.
4. Parimenti è vietato l’uso, da parte
delle aziende agrituristiche, delle
denominazioni “ristorante”, “pizzeria”,
“albergo” riservate esclusivamente ai
titolari di licenze commerciali.
ARTICOLO
5 (Limiti di attività)
1.
La capacità ricettiva delle aziende
agricole che svolgono attività
agrituristiche non deve essere
superiore:
a) per ospitalità in alloggi:
a trentacinque posti letto. E’
consentito raggiungere il limite di
cinquanta posti letto esclusivamente
alle aziende ricadenti nelle aree di
montagna e svantaggiate definite ai
sensi della normativa comunitaria e
statale vigente, nonché nelle aree
comprese nei parchi regionali e
nazionali e in quelle sottoposte a
vincoli di tutela integrale dal piano
paesistico ambientale regionale;
b) per la sosta in spazi
aperti: a dodici piazzole. In questo
caso l’azienda agricola deve avere una
superficie minima di almeno tre ettari.
E’ consentito raggiungere il limite di
venti piazzole esclusivamente alle
aziende ricadenti nelle aree di montagna
e svantaggiate definite ai sensi della
normativa comunitaria e statale vigente,
di dimensione minima di dieci ettari;
c) per la somministrazione di
pasti e bevande sul posto: a settanta
posti a tavola. Tale limite è elevabile
a novanta posti in caso di
somministrazione di prodotti provenienti
per non meno del 50 per cento dalla
propria azienda. Il numero massimo di
pasti che l’azienda può somministrare
nel corso dell’anno è quello consentito
dal rispetto del rapporto di connessione
e complementarità.
ARTICOLO
6 (Regolamento di attuazione)
1.
Il regolamento di attuazione della
presente legge contiene:
a) le tabelle formulate per
il calcolo delle ore lavorative relative
alle attività agricola ed agrituristica
e i criteri di conteggio;
b) la modulistica necessaria
per gli adempimenti amministrativi;
c) i criteri e le modalità per
la verifica del rapporto di connessione
e complementarità;
d) la tipologia dei prodotti di
derivazione aziendale o locale
utilizzati per la sommistrazione di
spuntini, pasti e bevande;
e) le norme di carattere
igienico-sanitario ad integrazione di
quelle previste dall’articolo 8;
f) le modalità, le procedure
e la documentazione da presentare per
l’iscrizione nell’elenco regionale degli
operatori agrituristici ai sensi
dell’articolo 9;
g) i criteri, le modalità e la
documentazione da presentare per il
rilascio e per il rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività agrituristica;
h) i criteri e le modalità
per la classificazione delle aziende
agrituristiche;
i) i periodi minimi di
apertura;
l) ogni altra disposizione
necessaria per dare esecuzione alla
presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è
approvato dalla Giunta regionale, entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, acquisito il
parere della competente Commissione
consiliare.
ARTICOLO 7 (Immobili destinati
all’agriturismo)
1. Possono essere
utilizzati per le attività
agrituristiche i locali siti
nell’abitazione dell’imprenditore
agricolo ubicati nel fondo, nonché gli
edifici o parte di essi esistenti nel
fondo, indipendentemente dalle forme di
accatastamento.
2. Le attività agrituristiche possono
essere esercitate anche nei nuclei e
borghi rurali, così come individuati
dagli strumenti urbanistici comunali, in
locali nella disponibilità
dell’imprenditore agricolo. Possono
altresì essere utilizzati gli immobili
destinati a propria abitazione
dall’imprenditore agricolo che non
disponga di fabbricati e strutture nel
fondo coltivato ma sempre nello stesso
comune o in comune contiguo.
3. Gli edifici utilizzati per l’attività
agrituristica mantengono la loro
destinazione di uso agricolo.
ARTICOLO 8 (Norme igienico-sanitarie)
1. Le aziende
agrituristiche di cui alla presente
legge devono possedere, riguardo agli
aspetti di abitabilità e agibilità, i
requisiti strutturali ed
igienico-sanitari previsti dai
regolamenti edilizi comunali e di igiene
per i locali di civile abitazione,
tenuto conto delle loro particolari
caratteristiche di ruralità.
2. Fatto salvo l’obbligo di assicurare
una superficie minima di metri quadrati
7 per le stanze da un letto e di metri
quadrati 11 per le stanze a due letti
con incremento di 4 metri quadrati di
superficie per ogni letto in più (la
frazione superiore a metri quadrati 0,50
è in tutti i casi arrotondata all’unità
superiore) nonché un’altezza media
minima di metri 2,50, qualora le
caratteristiche strutturali o
architettoniche degli edifici rurali
esistenti non permettano l’adeguamento
ai requisiti di cui al comma 1, può
essere consentita la riduzione
dell’altezza fino al limite minimo di
metri 2,20, purché il volume disponibile
per posto-letto non sia inferiore a 18
metri cubi per camera ad un letto e per
i locali servizi, a 23 metri cubi per
camera a due letti.
3. La superficie minima delle unità
abitative attrezzate per il
pernottamento ed il soggiorno dotate di
servizio autonomo di cucina, è fissata
in metri quadrati ventisei e possono
esservi alloggiate non più di quattro
persone, elevabili a cinque nel caso di
bambini fino a dodici anni.
ARTICOLO
9 (Elenco regionale degli operatori
agrituristici)
1.
Presso la competente struttura regionale
è istituito l’elenco regionale degli
operatori agrituristici.
2. L’iscrizione nell’elenco costituisce
condizione necessaria per il rilascio
dell’autorizzazione comunale di cui
all’articolo 10.
3. Con il regolamento di attuazione, di
cui all’articolo 6, vengono stabilite le
modalità e le procedure per l’iscrizione
nonché la documentazione da presentare.
4. L’iscrizione nell’elenco si intende
concessa qualora il termine fissato dal
regolamento di cui all’articolo 6 sia
decorso in assenza di comunicazione
all’interessato.
5. L’iscrizione nell’elenco è negata nei
casi previsti dall’articolo 6, terzo
comma, della legge 5 dicembre 1985, n.
730.
6. La cancellazione dall’elenco è
disposta qualora l’imprenditore non
abbia intrapreso l’attività entro i tre
anni successivi all’iscrizione, nei casi
di revoca dell’autorizzazione di cui
all’articolo 12 o per la perdita dei
requisiti per l’iscrizione.
7. La struttura regionale competente
verifica periodicamente la sussistenza e
il mantenimento dei requisiti previsti.
8. Nel caso di cancellazione dall’elenco
gli operatori devono restituire
l’eventuale contributo riscosso
maggiorato degli interessi legali,
calcolati dalla data dell’accertamento
della perdita dei requisiti.
9. La Regione comunica al comune nel cui
territorio è ubicata l’azienda
agrituristica l’avvenuta iscrizione e
cancellazione della stessa dall’elenco
di cui al comma 1.
ARTICOLO
10 (Autorizzazione comunale)
1.
Gli imprenditori agricoli, iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 9, che
intendono svolgere attività
agrituristica devono presentare, al
comune dove hanno sede gli immobili,
apposita domanda di autorizzazione.
2. Con il regolamento di attuazione di
cui all’articolo 6, sono indicate le
modalità e la documentazione da
presentare per il rilascio e per il
rinnovo dell’autorizzazione.
3. L’autorizzazione è rilasciata entro
sessanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza, previa
verifica del possesso dei requisiti
richiesti per le singole attività
esercitate; in mancanza di provvedimento
espresso, la domanda si intende accolta.
4. L’autorizzazione è sostitutiva di
ogni altro provvedimento amministrativo
e viene rilasciata a titolo gratuito ed
ha durata triennale. Alla scadenza del
triennio l’operatore agrituristico
presenta domanda di rinnovo, secondo le
modalità di cui al comma 2.
5. Nell’autorizzazione comunale dovranno
essere specificate le attività
agrituristiche consentite ed i relativi
limiti, nonché le utenze annuali
ammissibili ed i periodi di apertura. A
richiesta dell’operatore, o a seguito di
controlli effettuati, nel rispetto del
rapporto di connessione e
complementarità, secondo quanto indicato
dall’articolo 3, il comune può variare
il volume di attività, mediante la
modifica dell’autorizzazione in corso.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il
comune invia alla Regione un elenco
aggiornato degli operatori agrituristici
autorizzati, con la localizzazione delle
aziende e l’indicazione delle singole
attività esercitate.
ARTICOLO
11 (Obblighi amministrativi)
1.
Il soggetto autorizzato allo svolgimento
di attività agrituristiche deve:
a) dare inizio all’attività
entro il termine di un anno dalla data
del rilascio dell’autorizzazione;
b) esporre al pubblico
l’autorizzazione di cui all’articolo 10;
c) rispettare i limiti e le
modalità indicate nell’autorizzazione
stessa e le tariffe esposte ai sensi
dell’articolo 13;
d) provvedere alla
registrazione e denuncia periodica delle
generalità delle persone alloggiate nel
rispetto delle forme e dei modi previsti
dalla normativa vigente in materia di
pubblica sicurezza;
e) predisporre un foglio
illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG,
DOC, DOCG, IGT, dei prodotti
tradizionali di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole 8
settembre 1999, n. 350, dei prodotti
biologici offerti dall’azienda agricola
e metterlo a disposizione degli ospiti.
ARTICOLO 12 (Sospensione e revoca
dell’autorizzazione)
1.
L’autorizzazione di cui all’articolo 10
è sospesa con provvedimento motivato per
un periodo compreso tra i dieci e i
trenta giorni, qualora venga accertato
che l’operatore agrituristico abbia
violato gli obblighi stabiliti dalla
presente legge.
2. L’autorizzazione è revocata con
provvedimento motivato qualora si
accerti che l’operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso
l’attività entro un anno dalla data del
rilascio dell’autorizzazione, ovvero
abbia sospeso l’attività da almeno un
anno;
b) abbia contravvenuto agli
obblighi di cui all’articolo 11;
c) abbia subito, nel corso dell’anno
solare, più di due sospensioni ai sensi
del comma 1;
d) non abbia rispettato i
vincoli previsti a norma dell’articolo
17 per la destinazione d’uso degli
immobili beneficiari di contributi
regionali.
3. Il provvedimento di revoca è
comunicato dal comune alla Regione al
fine dell’aggiornamento dell’elenco di
cui all’articolo 9.
ARTICOLO
13 (Pubblicità dei servizi e prezzi)
1.
Nei locali di accesso o di ricevimento
degli ospiti deve essere esposta una
tabella riassuntiva dei prezzi praticati
per i servizi offerti, compreso l’elenco
delle camere con l’indicazione, per
ciascuna di esse, dei principali servizi
e attrezzature disponibili, dei letti
aggiungibili e dei prezzi massimi
applicabili.
2. In ogni camera deve essere esposto il
cartellino contenente il prezzo massimo
del pernottamento e dei servizi ad esso
collegati.
3. Gli operatori autorizzati che
svolgono attività di alloggio o di
ospitalità in spazi aperti notificano,
entro il 1° ottobre di ogni anno al
comune competente per territorio,
mediante appositi modelli, i prezzi
giornalieri minimi e massimi che
intendono praticare a partire dal 1°
gennaio dell’anno successivo, con
facoltà di modificarli, entro il 1°
marzo di ogni anno, per quelli da
praticare dal 1° giugno dello stesso
anno.
ARTICOLO
14 (Barriere architettoniche)
1.
Ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture
agrituristiche, si applicano le
prescrizioni previste per le strutture
ricettive ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n.
13, quando la ricettività complessiva
aziendale sia superiore a sei camere per
alloggio, o a quattro piazzole per sosta
in spazi aperti o a venticinque posti
per la somministrazione di pasti e
bevande.
2. E’ consentita una deroga alla
disposizione di cui al comma 1 qualora
negli interventi di natura edilizia sia
dimostrata l’impossibilità tecnica,
connessa agli elementi strutturali ed
impiantistici o per la presenza di
fabbricati di particolare pregio
architettonico, dell’abbattimento delle
barriere architettoniche e
dell’adeguamento dei locali per
l’accoglienza delle persone fisicamente
impedite. La deroga è consentita dal
comune in sede di provvedimento
autorizzativo.
ARTICOLO
15 (Recupero del patrimonio edilizio)
1.
Negli edifici utilizzati per le attività
agrituristiche sono ammessi gli
interventi di manutenzione, ordinaria e
straordinaria, recupero e risanamento
conservativo, e di ristrutturazione. Nel
caso delle ristrutturazioni sono
possibili aumenti volumetrici, se
previsti e consentiti dalle normative
urbanistiche comunali.
2. La Regione favorisce gli interventi
di recupero o di ampliamento dei locali
ad utilizzo agrituristico che avvengano
nel rispetto delle caratteristiche
rurali dell’edificio conservandone
l’aspetto complessivo ed i singoli
elementi architettonici con l’uso di
materiali e tecniche tipici della zona e
con il ricorso a tecniche di
bioarchitettura.
3. Le concessioni edilizie relative agli
interventi disciplinati dal presente
articolo sono rilasciate a titolo
gratuito.
ARTICOLO
16 (Incentivi agli imprenditori agricoli
e alle iniziative collegate con
l’agriturismo)
1.
La Regione concede contributi in conto
capitale agli imprenditori agricoli
singoli o associati che siano iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 9.2. I
finanziamenti di cui al comma 1 sono
concessi per le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione e
sistemazione di locali da destinare alle
attività agrituristiche in fabbricati al
servizio dell’azienda agricola,
sistemazioni esterne e adattamento di
spazi aperti da destinare alla sosta dei
campeggiatori;
b) arredamento ed
attrezzature per i locali e per gli
esterni di cui alla lettera a);
c) realizzazione di
itinerari, di strutture sportive e
ricreative connesse alle attività
agricole e agrituristiche, con
preferenza per quelle gestite in forma
associata da operatori agrituristici.
3. Con successivi atti della Giunta
regionale sono individuati i criteri, le
modalità, le percentuali di aiuto e le
priorità per l’assegnazione dei
benefici.
ARTICOLO
17 (Vincolo di destinazione degli
edifici)
1.
Le opere e gli allestimenti finanziati
ai sensi dell’articolo 16 sono vincolati
alla loro specifica destinazione a
decorrere dalla data della liquidazione
finale dei contributi per la durata di
anni dieci.
2. I beneficiari dei contributi sono
tenuti a presentare atto da trascrivere
a proprie spese nel quale si impegnano
al mantenimento della destinazione degli
immobili o degli allestimenti vincolati,
ai sensi degli articoli 2643 e 2672 del
codice civile.
3. L’elenco delle strutture sottoposte
al vincolo di cui al comma 1 è tenuto
dalla struttura regionale competente.
ARTICOLO
18 (Formazione professionale)
1.
La Regione, le Province e gli enti
locali assumono iniziative in materia di
formazione, riqualificazione e
aggiornamento professionale degli
operatori agrituristici, ai sensi della
normativa regionale vigente in materia
di formazione professionale.
ARTICOLO
19 (Vigilanza e controllo)
1.
La vigilanza e il controllo
sull’applicazione della presente legge
sono esercitati dai comuni.
Capo II
Turismo rurale
ARTICOLO 20 (Definizione del turismo
rurale)
1. Per turismo
rurale s’intende una specifica
articolazione dell’offerta turistica
regionale composta da un complesso di
attività che possono comprendere
ospitalità, ristorazione, attività
sportive, del tempo libero e di
servizio, finalizzate alla corretta
fruizione dei beni naturalistici,
ambientali e culturali del territorio
rurale.
2. In particolare, l’attività di turismo
rurale deve essere esercitata in
immobili già esistenti, ubicati
all’esterno del territorio urbanizzato o
nei borghi rurali così come delimitato
dagli strumenti urbanistici vigenti, che
mantengano le caratteristiche proprie
dell’edilizia tradizionale della zona.
3. La ristorazione deve basarsi su
un’offerta gastronomica tipica della
zona, che utilizza come materie prime
almeno il 70 per cento dei prodotti
locali o tipici acquisiti direttamente
presso aziende e cooperative agricole
della regione, con preferenza per le
produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT,
dei prodotti tradizionali di cui al d.m.
350/1999, e dei prodotti biologici.
4. Gli arredi ed i servizi degli
immobili e delle strutture debbono
ispirarsi alla cultura rurale della
zona.
ARTICOLO
21 (Esercizi di turismo rurale)
1.
Sono esercizi di turismo rurale:
a) le country-houses così
come individuate e disciplinate dalle
leggi regionali di settore;
b) i centri rurali di ristoro
e degustazione.
2. Gli esercizi di cui al comma 1,
lettera b), sono disciplinati dalla
legge 25 agosto 1991, n. 287 e
successive modificazioni. Per tali
tipologie il comune integra il proprio
piano per la somministrazione di
alimenti e bevande, con la previsione di
una specifica quota di autorizzazioni
destinate a questa attività.
3. Le autorizzazioni non sono
trasferibili in altre zone non
agricole.
ARTICOLO 22 (Sanzioni amministrative)
1. Per le
violazioni delle disposizioni di cui
all’articolo 4 si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro 1.000.
2. Chi opera senza l’autorizzazione
comunale di cui all’articolo 10 è
soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.750,
nonché alla chiusura dell’esercizio
aperto senza l’autorizzazione, che non
può essere nuovamente rilasciata prima
che sia decorso un anno dal
provvedimento di chiusura.
3. Il titolare di impresa agricola che
esercita l’attività agrituristica che
utilizza i locali e gli spazi destinati
ad alloggiare gli ospiti per un numero
di posti superiore a quello autorizzato
è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da cinque a
dieci volte il prezzo praticato per il
servizio per ciascun ospite riscontrato
in esubero.
4. E’ applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250 a
euro 500 nei casi di:
a) attribuzione al proprio
esercizio con scritti, stampati ovvero
pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo,
di un’attrezzatura non conforme a quella
esistente o di una denominazione diversa
da quella autorizzata;
b) mancato rispetto dei
periodi di apertura dichiarati;
c) mancata esposizione al
pubblico di copia dell’autorizzazione
comunale;
d) violazione degli obblighi
di cui alla presente legge non
altrimenti sanzionati.
5. Nel caso in cui venga commessa la
stessa infrazione entro i due anni
successivi, le sanzioni pecuniarie
previste dai commi precedenti sono
raddoppiate; viene altresì disposta la
chiusura dell’esercizio da tre a trenta
giorni. In caso di reiterate violazioni,
il comune può procedere alla revoca
dell’autorizzazione.
6. Le sanzioni amministrative sono
applicate dai comuni secondo la
procedura stabilita dalla l.r. 10 agosto
1998, n. 33.
Capo III
Disposizioni comuni, transitorie e
finali
ARTICOLO 23 (Conferenza permanente
dell’agriturismo e del turismo rurale)
1. Al fine di
analizzare le problematiche sulle
attività previste dalla presente legge e
formulare pareri e proposte operative
alla Giunta regionale, è istituita la
Conferenza permanente dell’agriturismo e
del turismo rurale, articolata in:
a) comitato istituzionale;
b) comitato tecnico.
2. Il comitato istituzionale è composto
da:
a) i dirigenti delle
strutture regionali competenti in
materia di ambiente, sanità, turismo e
urbanistica;
b) un rappresentante
designato da ciascuna delle
organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello
regionale;
c) un rappresentante della
cooperazione, designato congiuntamente
dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello regionale;
d) un rappresentante
designato da ciascuno degli organismi e
degli enti istituzionalmente preposti al
controllo ed alla vigilanza sulle
attività consentite dalla presente
legge;
e) un rappresentante degli
esercenti del commercio designato
congiuntamente dalle associazioni
maggiormente rappresentative a livello
regionale;
f) un rappresentante degli
esercenti del turismo designato
congiuntamente dalle associazioni
maggiormente rappresentative a livello
regionale;
g) un rappresentante
dell’unione delle camere di commercio
delle Marche.
3. Il comitato tecnico, che ha la
funzione di analizzare l’attuazione e
l’applicazione delle norme contenute
nella presente legge per il solo settore
agrituristico, è composto da:
a) il dirigente della
struttura regionale competente in
materia di agriturismo o suo delegato
che lo presiede;
b) i funzionari delle
strutture regionali responsabili delle
istruttorie in materia di agriturismo;
c) quattro rappresentanti
designati dalle associazioni
agrituristiche maggiormente
rappresentative a livello regionale.
4. Sono componenti di diritto della
Conferenza:
a) l’assessore regionale
competente in materia di agriturismo,
che la presiede;
b) il dirigente della
struttura regionale competente in
materia di agriturismo;
c) il dirigente della
struttura regionale competente in
materia di commercio.
5. La Conferenza è costituita con
decreto del Presidente della Giunta
regionale a seguito dell’avvenuta
designazione di almeno la metà più uno
dei rappresentanti di ciascuno dei
comitati di cui ai commi 2 e 3.
6. Il presidente della Conferenza
convoca congiuntamente o disgiuntamente
i comitati di cui ai commi 2 e 3.
7. Le sedute sono valide con la presenza
in prima convocazione della maggioranza
dei componenti in carica; in seconda
convocazione è sufficiente un terzo dei
componenti.
8. La partecipazione alla Conferenza è a
titolo gratuito.
9. Le funzioni di segreteria sono svolte
dalla struttura regionale competente in
materia di agriturismo.
ARTICOLO 24 (Norme transitorie)
1. Le aziende
agricole che esercitano attività
agrituristiche che, alla data di entrata
in vigore della presente legge,
esercitano l’attività ai sensi della
l.r. 18 ottobre 1999, n. 27 o, in regime
di proroga, in base alla l.r. 13
novembre 2001, n. 24, si considerano
automaticamente autorizzate se
rispettano quanto stabilito all’articolo
5 e se mantengono il rapporto di
connessione e complementarità di cui
all’articolo 3.
2. Le aziende autorizzate ma non
conformi a quanto stabilito dal comma 1,
adeguano i requisiti alle norme della
presente legge entro il 31 dicembre
2002.
3. Entro lo stesso termine, i titolari
delle aziende autorizzate ai sensi della
l.r. 6 giugno 1987, n. 25, che non
intendano adeguarsi alle condizioni
previste dalla presente legge, possono
richiedere al comune competente la
trasformazione dell’autorizzazione
agrituristica nelle autorizzazioni come
previsto all’articolo 21. Nel caso che
la trasformazione comporti la
costituzione di un centro rurale di
ristoro e degustazione il comune
provvede, entro sessanta giorni dal
ricevimento della domanda, in deroga al
numero di autorizzazioni consentite,
previo accertamento dei requisiti
prescritti per l’operatore e per le
strutture dalla legge 287/1991 e
successive modificazioni. In questo caso
agli operatori autorizzati da più di due
anni viene riconosciuto il requisito
professionale ivi previsto e sono
iscritti d’ufficio al registro esercenti
commerciali presso la camera di
commercio della provincia competente per
territorio. Le aziende agricole che
esercitano attività agrituristiche in
qualsiasi forma organizzate, soggette a
regolarizzazione per ottenere
l’iscrizione alla camera di commercio,
conservano il diritto alla
trasformazione nelle attività di turismo
rurale, con la sola condizione di
mantenere la compagine sociale in essere
anche se in forma giuridica societaria
di nuova costituzione ed in relazione
anche al trasferimento del ramo di
azienda.
4. Nel caso di trasformazione ai sensi
del comma 3, i titolari delle aziende
non sono tenuti ad alcun versamento
degli oneri di urbanizzazione relativi
alle opere realizzate ai sensi della
l.r. 25/1987. Non sono altresì tenuti a
restituire gli eventuali contributi
percepiti per l’attività agrituristica.
ARTICOLO
25 (Disposizioni finanziarie)
1.
Per le finalità previste dalla presente
legge, dall’anno 2002 e per gli anni
successivi, l’entità della spesa sarà
stabilita con legge di approvazione dei
rispettivi bilanci.
2. Le somme occorrenti per il pagamento
delle spese autorizzate sono iscritte a
carico del capitolo che la Giunta
regionale è autorizzata ad istituire
nello stato di previsione della spesa
del bilancio per l’anno 2002 con la
denominazione di seguito indicata:
“Attuazione degli interventi in materia
di agriturismo e di turismo rurale”.
3. Per gli anni successivi le risorse
saranno assegnate al capitolo
corrispondente a quello indicato al
comma 2 con legge di bilancio.
ARTICOLO
26 (Abrogazione)
1.
Sono abrogati la l.r. 27/1999, la l.r.
24/2001 e l’articolo 6, comma 4, della
l.r. 8 marzo 1990, n. 13.
ARTICOLO 27 (Notifica alla Commissione
europea)
1. La concessione
dei contributi previsti dalla presente
legge è subordinata al parere positivo
di compatibilità da parte della
Commissione europea, ai sensi degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE.
ARTICOLO
28 (Efficacia delle norme)
1.
Salvo quanto previsto dall’articolo 6,
le norme della presente legge hanno
effetto a decorrere dall’adozione del
regolamento ivi previsto.
Formula
Finale:
La
presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge Regione Marche.Data ad Ancona,
addì 3 aprile 2002