Legge Regionale N.
36 DEL 10-11-1997
Norme in materia di Agriturismo
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 F i n a l i t à
La
Regione, in armonia con le norme del
proprio Statuto, con gli indirizzi di
politica agraria nazionale e
comunitaria, con i programmi regionali
di promozione economica nel settore
agricolo e turistico, promuove e
disciplina le attività agrituristiche
volte a favorire lo sviluppo ed il
riequilibrio del territorio agricolo, la
permanenza dei produttori agricoli nelle
campagne attraverso l'integrazione del
reddito aziendale ed il miglioramento
delle condizioni di vita, la
salvaguardia del patrimonio rurale
naturale ed edilizio, la valorizzazione
dei prodotti tipici e delle tradizioni
culturali, ad incentivare il turismo
sociale e giovanile, a favorirei
rapporti tra città e campagna.
ARTICOLO 2 Definizione di attività
agrituristiche
1.
Per attività agrituristiche si intendono
esclusivamente quelle di ricezione e
ospitalità esercitate dagli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, singoli od associati e
dai loro familiari di cui all'articolo
230-bis del codice civile,utilizzando la
propria azienda, in rapporto di
connessione e complementarietà rispetto
alle attività di coltivazione del
fondo,silvicoltura, allevamento del
bestiame, che devono comunque rimanere
principali in termini di tempo di
lavoro.
2. Nell'arco dell'anno il tempo di
lavoro dedicato alle attività di
coltivazione del fondo, di allevamento
zootecnico e di silvicoltura deve essere
superiore al tempo corrente per lo
svolgimento delle attività
agrituristiche. Per il calcolo del tempo
di lavoro si applicano, all'effettivo
ordinamento colturale e produttivo
dell'azienda interessata, i valori medi
di impiego di manodopera definiti, per
periodi di cinque anni, dalla Giunta
regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, tenendo conto:
a) per lavoro agricolo, delle tabelle
ettaro coltura stabilite dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ai
sensi dell'art. 7del decreto-legge 3
febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di
collocamento e accertamento dei
lavoratori agricoli), convertito nella
legge 11 marzo 1970, n. 83;b) per le
attività agrituristiche, di analoghi
parametri relativi al settore turistico.
I limiti massimi di riferimento per il
tempo di lavoro sono fissati in 288
giornate o in 2000 ore lavorative
nell'arco di un anno per unità
lavorativa. Il tempo di lavoro agricolo
può essere moltiplicato per un
coefficiente compensativo, fino a 2, per
aziende nelle quali le particolari
condizioni relative alla ubicazione e
giacitura comportano un particolare
disagio operativo.
3. Rientrano tra le attività
agrituristiche:a) dare stagionalmente
ospitalità , anche in spazi aperti
destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare, per la consumazione
sul posto, pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri e/o
tipici della zona in cui l'azienda
ricade, ivi compresi quelli di carattere
alcolico e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative,
divulgative e culturali nell'ambito
dell'azienda.
4. Sono considerate di propria
produzione le bevande ed i cibi prodotti
e lavorati nell'azienda agricola, nonchè
quelli ricavati da materie prime
dell'azienda stessa anche attraverso
lavorazioni esterne. L'entità delle
produzioni aziendali in termini di
valore deve essere riferita alle
quantità annue, applicando le rese medie
della zona per tipo di coltura e/o
allevamento all'ordinamento colturale e
produttivo aziendale.
5. In caso di attività di
somministrazione di pasti e bevande la
prevalenza delle produzioni aziendali
e/o tipiche della zona deve raggiungere
complessivamente la misura del 70 per
cento in valore delle bevande e dei cibi
somministrati, per metà assicurata dai
prodotti aziendali.
6. Per l'esercizio dell'attività
agrituristica è richiesta
l'autorizzazione di cui all'articolo 8.
7. Lo svolgimento di attività
agrituristiche, nella osservanza delle
norme di cui alla presente legge, non
costituisce variazione della
destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati.
ARTICOLO 3 Immobili destinati
all'agriturismo
1.
Possono essere utilizzati per attività
agrituristiche i locali siti
nell'abitazione dell'imprenditore
agricolo ubicati nel fondo,nonchè gli
edifici o parte di essi esistenti nel
fondo e non più necessari alla
conduzione dello stesso.
2. Possono essere utilizzati per gli
stessi fini anche gli edifici esistenti
nei borghi od in centri abitati
destinati a propria abitazione
dall'imprenditore agricolo che svolga la
sua attività in un fondo privo di
fabbricati, sito nel medesimo comune od
in comune limitrofo, purchè gli stessi
borghi o centri abitati abbiano limitate
dimensioni e specifiche caratteristiche
e siano stati in tal senso individuati
con il piano regionale di cui
all'articolo 18.
ARTICOLO 4 Interventi per il recupero
del patrimonio edilizio
1.
Gli interventi per il recupero del
patrimonio edilizio rurale esistente, ad
uso dell'imprenditore agricolo ai fini
di attività agrituristiche, devono
essere conformi alle disposizioni
contenute negli strumenti urbanistici.
2. Le opere di restauro devono essere
eseguite nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche ed
architettoniche degli edifici esistenti
e nel rispetto delle caratteristiche
ambientali delle zone interessate.
3. La Regione, in relazione ai propri
programmi di intervento per lo sviluppo,
può concedere contributi in conto
capitale agli imprenditori agricoli,
singoli od associati che siano
personalmente iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 7 o che abbiano un
proprio familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile iscritto
nell'elenco medesimo.
4. I finanziamenti di cui al comma 3
sono concessi per le seguenti
iniziative:
a) ristrutturazione e sistemazione di
stanze, cucine e locali ristoro da
destinare all'attività agrituristica, ed
il relativo arredamento, in fabbricati
accatastati rurali;
b) adattamento di spazi aperti da
destinarsi alla sosta di campeggiatori,
senza mutamento della destinazione
agricola dei terreni;
c) installazione nei fabbricati
aziendali o sociali di strutture per la
conservazione, per la vendita al
dettaglio e per il consumo di prodotti
agricoli;
d) installazione, ripristino,
manutenzione straordinaria e
miglioramento di impianti
igienico-sanitari, idrici,
termici,elettrici al servizio dei locali
e degli spazi di cui alle, lettere a) b)
e c);e) organizzazione di attività
ricreative che non contrastino con le
normative urbanistiche e non riducano la
superficie agricola utilizzata e la
capacità produttiva dell'azienda agraria
in modo irreversibile e non facciano
diventare l'attività agricola aziendale
secondaria, in termini di tempo di
lavoro, rispetto a quella
agrituristica.
ARTICOLO 5 Norme igienico-sanitarie
1.
I requisiti igienico-sanitari degli
immobili da destinare all'attività
agrituristica sono verificati dal
competente servizio dell'azienda unità
sanitaria locale, anche con riguardo
alle normative vigenti in materia di
tutela dall'inquinamento.
2. I locali destinati all'esercizio di
attività agrituristi che devono
possedere i requisiti strutturali ed
igienico-sanitari previsti dal
regolamento edilizio comunale.
3. Nella valutazione dei requisiti di
cui ai commi 1 e 2 deve essere tenuto
conto delle particolari caratteristiche
di ruralità degli edifici esistenti.
Negli interventi di restauro e
risanamento conservativo degli edifici
rurali esistenti destinati alla
utilizzazione agrituristica è consentito
derogare ai limiti di altezza e di
superficie arco-illuminante previsti
dalle norme richiamate al comma 2.
4. Gli spazi aperti destinati alla sosta
di campeggiatori debbono essere
attrezzati con servizi igienico-sanitari,
distinti dai servizi degli alloggi
agrituristici, aventi i requisiti minimi
stabiliti dall'articolo 9, lettera c),
della legge regionale 3 maggio 1985, n.59.
5. La produzione, la preparazione, il
confezionamento e la somministrazione di
alimenti e bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile
1962, n. 283 e successive modifiche ed
integrazioni.
ARTICOLO 6 Limiti di attività
1.
La capacità ricettiva delle aziende
agricole che svolgono attività
agrituristica non deve essere superiore
a dieci camere ammobiliate per un
massimo di trenta posti letto.
2. Tale limite può essere elevato a
dodici stanze per un massimo di quaranta
posti letto quando ad alloggi
agrituristici vengono adibiti
preesistenti edifici rurali regolarmente
accatastati che alla data del 31
dicembre 1985 risultavano non più
utilizzati per le attività aziendali o
per abitazione degli addetti alle
attività stesse e purchè i predetti
edifici abbiano i requisiti necessari.
3. I limiti massimi di ricettività in
posti letto e/o ristorazione autorizzati
per ogni singola azienda sono
quantificati in sede di autorizzazione
comunale sulla base dell'effettiva
potenzialità agrituristica dell'azienda
agricola, fermo restando il requisito di
connessione e complementarietà
dell'attività agrituristica con quella
agricola.
4. Gli spazi aperti da destinarsi alla
sosta di campeggiatori possono avere una
ricettività massima di numero dieci
equipaggi e di trenta persone, purché in
aziende agricole di superficie agricola
utilizzata non inferiore a due ettari
nelle zone montane e svantaggiate di cui
alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio,
del 28aprile 1975, e non inferiore a
cinque ettari nelle altre zone.
5. Nel caso di imprenditori agricoli
associati o di cooperative agricole e
forestali, i parametri di ricettività di
cui ai commi precedenti si moltiplicano
per il numero delle aziende
associate,anche quando le strutture
ricettive siano concentrate in unica
sede,a condizione che le strutture
stesse siano di proprietà dell'organismo
associativo.
6. Nell'attività agrituristica possono
essere occupati esclusivamente
l'imprenditore agricolo ed i suoi
familiari di cui all'articolo 230-bis
del codice civile, nonchè il personale
dipendente dell'azienda agricola. Il
tempo di lavoro complessivo prestato
nell'attività agrituristica deve
comunque rimanere inferiore al tempo di
lavoro destinato all'attività agricola
dell'azienda.
ARTICOLO 7 Elenchi provinciali
1.
Presso ciascuna Amministrazione
provinciale è istituito l'elenco
provinciale dei soggetti abilitati
all'esercizio delle attività
agrituristiche, tenuto da una
commissione provinciale costituita da:
a) l'Assessore provinciale competente in
materia di agricoltura, o dal dirigente
dell'Ufficio competente da lui delegato,
in qualità di Presidente;
b) il dirigente dell'Ufficio competente
per materia dei settori decentrati
dell'Assessorato regionale allo sviluppo
del sistema agricolo e del mondo rurale;
c) un rappresentante di ciascuna delle
tre organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a
livello regionale;
d) il dirigente dell'Ufficio
dell'Amministrazione provinciale
competente in materia di agriturismo.
2. Le funzioni di segreteria della
Commissione sono espletate dall'Ufficio
dell'Amministrazione provinciale
competente in materia di agriturismo.
3. L'iscrizione all'elenco provinciale è
condizione necessaria per il rilascio
dell'autorizzazione comunale
all'esercizio delle attività
agrituristiche, di cui all'articolo 8.
4. La commissione di cui al comma 1 è
nominata con decreto del Presidente
della Giunta provinciale ed ha il
compito di valutare l'idoneità dei
richiedenti l'iscrizione negli elenchi
provinciali,nel rispetto dei principi
stabiliti dalla legge 5 dicembre 1985, n.730,
e dalla presente legge, tenuto conto
dell'effettiva potenzialità
agrituristica dell'azienda agricola e
del fondo interessati, la cui tipologia
deve essere espressamente indicata
nell'elenco provinciale.
5. Ai componenti della commissione di
cui al comma 1 si applica il trattamento
economico previsto dalla normativa
regionale vigente in materia.
6. L'iscrizione nell'elenco è negata,
tranne che abbiano ottenutola
riabilitazione, ai soggetti indicati
nell'articolo 6, terzo comma,lettere a)
e b), della legge n. 730 del 1985.
7. La commissione provinciale si
pronuncia sulle domande di iscrizione
nell'elenco entro sessanta giorni dalla
ricezione delle domande medesime. La
data di ricezione si riferisce alla
consegna della documentazione completa
ed è attestata da apposita ricevuta ai
fini della decorrenza del termine di
pronuncia. La decorrenza del termine non
comporta comunque l'iscrizione
nell'elenco.
8. Il diniego motivato dell'iscrizione
deve essere comunque comunicato al
richiedente.
9. La commissione provvede ogni tre anni
alla revisione dell'elenco provinciale,
verificando la sussistenza dei requisiti
di idoneità degli iscritti e delle
condizioni di legge. Per detta verifica
la commissione può avvalersi dei comuni
oltre che delle strutture provinciali
competenti. Qualora risulti la non
sussistenza dei requisiti di idoneità la
commissione provvede alla cancellazione
provvisoria del nominativo, comunicando
la propria determinazione al soggetto
interessato con indicazione del termine
per eventuali controdeduzioni. La
cancellazione definitiva dall'elenco
provinciale viene notificata al soggetto
interessato ed al Comune.
ARTICOLO 8 Disciplina amministrativa ed
autorizzazione comunale
1.
I soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
iscritti negli elenchi provinciali di
cui all'articolo 7, che intendono
esercitare attività agrituristiche,
devono presentare al Comune nel cui
territorio ha sede l'immobile
interessato, apposita domanda contenente
la descrizione dettagliata delle
attività proposte fra quelle
riconosciute idonee in sede di
iscrizione all'elenco provinciale, con
l'indicazione delle caratteristiche
dell'azienda, degli edifici e delle aree
da utilizzare per uso agrituristico,
delle capacità ricettive, dei periodi di
esercizio dell'attività e delle tariffe
che si intendono praticare nell'anno in
corso, nonchè del numero delle persone
addette e del rispettivo rapporto con
l'azienda agricola.
2. Le informazioni di cui al comma 1
possono essere contenute anche in
separata relazione illustrativa allegata
alla domanda.
3. La domanda deve essere corredata dai
seguenti documenti:
a) idonea certificazione dalla quale
risulti il possesso dei requisiti di cui
agli articoli 11 e 92 del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 ed all'articolo 5 della
legge 9febbraio 1963, n. 59;
b) copia del libretto sanitario;
c) parere favorevole del competente
servizio dell'azienda unità sanitaria
locale relativamente all'idoneità degli
immobili e dei locali da utilizzare per
l'attività agrituristica;
d) ove necessaria, copia della
concessione edilizia e/o
dell'autorizzazione comunale per i
locali da utilizzare per l'attività
agrituristica;
e) certificato di iscrizione nell'elenco
di cui all'articolo 7,comma 1;
f) il consenso del proprietario se la
richiesta viene avanzata
dall'affittuario del fondo e/o degli
edifici, ovvero dell'imprenditore
agricolo se la richiesta è avanzata da
familiare dello stesso;
g) relazione a firma autenticata del
richiedente contenente la descrizione
delle caratteristiche specifiche
dell'ordinamento colturale e produttivo
e dell'organizzazione gestionale
dell'azienda nonché degli edifici
presenti e delle aree da adibire ad uso
agrituristico.
4. Entro novanta giorni dalla data di
presentazione il Sindaco esamina la
domanda emettendo pronuncia di
accoglimento o diniego L'autorizzazione
comunale deve specificare le
attività agrituristiche consentite ed i
periodi di esercizio che, comunque,non
possono essere superiori a complessivi
nove mesi annui. L'autorizzazione,
inoltre, deve specificare il numero
massimo degli addetti all'attività
agrituristica.
5. Scaduti i novanta giorni senza che ci
sia stata alcuna pronuncia, la domanda
si intende accolta.
6. L'autorizzazione è sostitutiva di
ogni altro provvedimento amministrativo.
7. Non si applicano all'esercizio
dell'agriturismo le norme di cui alla
legge 16 giugno 1939, n. 1111, per la
disciplina degli affittacamere.
8. Entro il 31 gennaio di ogni anno il
comune invia alla competente commissione
provinciale per l'agriturismo ed
all'Ente cui sono demandate le funzioni
in materia di turismo, competente per
territorio, un elenco delle
autorizzazioni rilasciate nell'anno
precedente nonché le eventuali
variazioni intervenute relativamente
alle autorizzazioni già in essere.
9. Presso l'ufficio regionale competente
per l'agriturismo sono tenuti i registri
provinciali degli operatori
agrituristici iscritti negli elenchi
provinciali.
ARTICOLO 9 Obblighi amministrativi
1.
Il soggetto autorizzato allo svolgimento
di attività agrituristiche ha i seguenti
obblighi:
a) rispettare i limiti e le modalità
indicate nella autorizzazione e le
tariffe determinate ai sensi
dell'articolo 12;
b) tenere un registro contenente le
generalità delle persone alloggiate,
comunicandone l'arrivo e la partenza
alla locale autorità di pubblica
sicurezza;
c) esporre al pubblico l'autorizzazione
comunale.
2. Sono altresì fatti salvi gli altri
obblighi previsti dall'articolo 109 del
testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza così come modificato
dall'articolo 7, comma 4, del decreto
legge 29marzo 1995, n. 97 convertito con
modificazioni dalla legge 30 maggio1995,
n. 203.
ARTICOLO 10 Riserva di denominazione
1.
La denominazione "Agriturismo" nelle
insegne, nel materiale illustrativo e
pubblicitario, ed in ogni altra forma di
comunicazione al pubblico, è riservata
esclusivamente a coloro ai quali sia
stata rilasciata l'autorizzazione
all'esercizio
dell'attività agrituristica a norma
dell'articolo 8.
2. Sono soggetti alla sanzione
amministrativa da lire 2 milioni a lire
6 milioni gli esercenti attività di
ricezione e ospitalità che si
attribuiscono la denominazione di
"Agriturismo", senza aver ottemperato a
quanto previsto dall'articolo 8. La
sanzione amministrativa si applica con
le seguenti modalità :lire 2 milioni per
la prima violazione;fino a lire 6
milioni per le successive violazioni.
3. Sono affidate all'Amministrazione
provinciale competente per territorio le
attività di controllo e l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2, con
l'obbligo di relazionare entro il 31
marzo di ciascun anno all'ufficio
regionale competente per l'Agriturismo.
4. L'Amministrazione regionale può
effettuare autonomamente verifiche e
controlli. I relativi verbali di
accertamento devono essere trasmessi
alla Amministrazione provinciale
competente per territorio per
l'eventuale applicazione delle sanzioni
di cui al comma 2.
5. I proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono
interamente introitate dalle
Amministrazioni provinciali competenti
per territorio a titolo di finanziamento
delle funzioni attribuite.
ARTICOLO 11 Sospensione e revoca
dell'autorizzazione
1.
L'autorizzazione di cui all'articolo 8 è
sospesa dal Sindaco con provvedimento
motivato per un periodo compreso tra
dieci e trenta giorni per violazione
degli obblighi di cui all'articolo 9 e
comunque per temporanea inosservanza
delle norme igienico-sanitarie e di
pubblica sicurezza nell'esercizio degli
alloggi agrituristici.
2. L'autorizzazione è revocata dal
sindaco con provvedimento motivato
qualora si accerti che l'operatore
agrituristico:
a) non abbia intrapreso l'attività entro
un anno dalla data fissata
nell'autorizzazione, ovvero abbia
sospeso l'attività da almeno un anno;
b) abbia definitivamente perduto i
requisiti richiesti per il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo
8;
c) sia incorso durante l'anno solare, in
più provvedimenti di sospensione di cui
al comma 1, per complessivi sessanta
giorni;
d) non abbia rispettato i vincoli di
destinazione di uso degli immobili
interessati.
3. Il provvedimento di revoca è
comunicato dal sindaco al prefetto, alla
Provincia ed all'Ente cui sono demandate
le funzioni in materia di turismo,
competente per territorio ai fini
dell'aggiornamento degli elenchi e dei
registri prescritti, nonché della revoca
degli eventuali contributi concessi
ovvero del recupero di quelli erogati.
4. Qualora da parte del Comune o di
altro ente pubblico si accerti che
l'attività agricola aziendale misurata
in tempo di lavoro è divenuta secondaria
rispetto all'attività agrituristica, a
causa di modifiche intervenute
nell'ordinamento colturale e produttivo
o nella conduzione dell'azienda, deve
essere fatta segnalazione alla
competente Commissione provinciale di
cui all'articolo 7 per la cancellazione
del relativo elenco provinciale dei
soggetti abilitati e per la conseguente
revoca della autorizzazione comunale.
ARTICOLO 12 Determinazione delle tariffe
1.
Entro il 31 luglio di ciascun anno il
soggetto autorizzato all'esercizio
dell'agriturismo deve presentare al
Comune ed alla Azienda di Promozione
Turistica (A.P.T.) competente per
territorio una dichiarazione contenente
l'indicazione delle tariffe che intende
praticare per l'anno successivo.
ARTICOLO 13 Incentivi agli imprenditori
agricoli per investimenti agrituristici
1.
I contributi in conto capitale previsti
all'articolo 4 sono concessi nelle
misure seguenti:a) a favore di
imprenditori agricoli a titolo
principale:
1) per le aziende che ricadono in zone
montane e svantaggiate di cui agli
articoli 2 e 3 della direttiva CEE n.
268/75, il 45 percento per interventi
strutturali sugli immobili ed il 30 per
cento per gli altri tipi di
investimento;
a) per le aziende che ricadono nelle
altre zone il 35 per cento per
interventi strutturali sugli immobili,
ed il 20 per cento per gli altri tipi di
investimento;
b) a favore di imprenditori agricoli non
a titolo principale:
1) per le aziende che ricadono in zone
montane e svantaggiate di cui agli
articoli 2 e 3 della direttiva CEE n.
268/75 il 33 per cento per interventi
strutturali sugli immobili ed il 22 per
cento per gli altri tipi di
investimento;
2) per le aziende che ricadono nelle
altre zone il 26 per cento per
interventi strutturali sugli immobili ed
il 15 per cento per gli altri tipi di
investimento.
2. Qualora gli investimenti aziendali
siano sviluppati nel quadro di un
approccio collettivo le misure
percentuali del contributo di cui al
comma 1 sono aumentate di 5 punti.
3. Il livello massimo degli aiuti
pubblici in favore delle aziende
agrituristiche è comunque contenuto
entro il limite che permette di
considerarli aiuti "de minimis" secondo
la normativa comunitaria.
4. Nella concessione dei contributi
costituiscono criteri di priorità
nell'ordine:
a) la localizzazione dell'azienda in una
delle zone di maggiore interesse
agrituristico secondo la definizione del
piano regionale di cui all'articolo 18,
nei territori inclusi nel piano
regionale delle aree protette e nei
territori montani delimitati ai sensi
dell'articolo 28 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
b) l'appartenenza del soggetto
beneficiario alla categoria dei giovani
imprenditori ai sensi della normativa
comunitaria.
5. I benefici di cui al presente
articolo non sono cumulabili con altri
benefici pubblici concessi per gli
stessi interventi e le medesime finalità
nell'ambito della azienda interessata,
salvo quanto consentito dalla regola "de
minimis" richiamata al comma 3.
6. Le opere eseguite ai sensi della
presente legge sono vincolate alla loro
specifica destinazione per la durata di
anni 10 a decorrere dalla data di
concessione del contributo. Le
attrezzature finanziate sono vincolate
per un periodo non inferiore a 5 anni.
7. I beneficiari dei contributi sono
tenuti a presentare atto notarile da
trascrivere a proprie spese presso le
conservatorie dei registri immobiliari
nel quale si impegnano al mantenimento
delle destinazioni degli immobili o
delle attrezzature vincolate. Nel caso
di cessazione della attività
agrituristica i fabbricati utilizzati
tornano alla loro originaria
destinazione d'uso.
8. L'elenco delle strutture sottoposte
ai vincoli di cui al comma 6 è tenuto
presso gli Uffici provinciali e
regionali competenti in materia di
agriturismo.
ARTICOLO 14 Provvidenze in favore degli
Enti pubblici
1.
Alle Province, ai Comuni ed alle
Comunità Montane, possono essere
concessi contributi in conto capitale
nella misura massima del75 per cento
della spesa effettivamente sostenuta
per:
a) la realizzazione ed il miglioramento
di servizi ed infrastrutture volte allo
sviluppo agrituristico;
b) lo studio e la realizzazione di
itinerari agrituristici.
2. Gli interventi di cui al comma 1
debbono essere previsti negli atti di
programmazione agrituristica di cui
all'articolo 18, e sono realizzabili
esclusivamente dagli enti nei cui
territori ricadono più aziende
agrituristiche in attività .
3. Gli enti di cui al comma 1 possono
affidare la gestione dei servizi, delle
infrastrutture e degli itinerari
agrituristici a soggetti individuati con
apposita convenzione da stipularsi prima
dell'erogazione del contributo
regionale.
4. L'Ente richiedente all'atto della
domanda deve precisare, con atto
deliberativo dell'organo competente, i
mezzi finanziari con i quali fare fronte
alla quota a carico del proprio bilancio
non inferiore al 25 per cento della
spesa, per gli interventi di cui al
comma 1, nonchè , qualora si proponga
anche come soggetto responsabile della
gestione, l'analisi costi-benefici
dell'intervento e le modalità di
provvista dei fondi occorrenti.
ARTICOLO 15 Attività promozionali
1.
La Regione, nell'ambito del proprio
sistema di informatizzazione, istituisce
la "Banca dati regionale
sull'agriturismo", in connessione
telematica con le Province e con gli
enti cui sono demandate le funzioni in
materia di turismo.
2. I documenti di programmazione
agrituristica di cui all'arti-colo 18
comprendono anche:
a) le iniziative di valorizzazione
dell'offerta agrituristica,direttamente
promosse dalla Regione e/o proposte da
Enti locali e da altre istituzioni,
pubbliche o private, aventi tra le
proprie finalità la promozione
agrituristica;
b) le iniziative formative rivolte agli
operatori agrituristici,che possono
essere gestite direttamente dai centri
regionali di formazione professionale
ovvero essere affidate ad enti ed
organismi di formazione professionale
operanti a livello regionale.
3. Le iniziative promozionali di cui al
comma 2, lettera a), quando attuate da
istituzioni private, sono finanziabili
nella misura massima dell'80 per cento
della spesa effettivamente sostenuta.
ARTICOLO 16 Edifici recuperabili
1.
Nell'ambito degli atti di programmazione
definiti al successivo articolo 18 sono
ammissibili a finanziamento iniziative
non riconducibili all'attività
agrituristica, finalizzate al recupero
del patrimonio edilizio rurale sito nei
borghi rurali e nelle campagne, da
destinare alla valorizzazione di arti e
tradizioni popolari, nonché di prodotti
tipici locali e relative
attività promozionali.
2. Possono essere utilizzati al fine di
cui al comma 1 gli edifici rurali
particolarmente significativi sotto il
profilo storico o tradizionale ed
etnografico.
3. Interventi su edifici non sottoposti
a tutela, che comportino modifiche dei
prospetti o delle cubature funzionali
alla dotazione dei servizi sono
realizzabili previo nulla-osta ex legge
n. 1497/1939 nelle more della emanazione
delle norme di cui al comma 4.
4. Le province, sentiti i comuni, allo
scopo di individuare gli edifici ed i
nuclei rurali di particolare pregio
architettonico,storico, culturale,
provvedono al censimento degli stessi
indicando nel contempo materiali
costruttivi, tecnologie di recupero,
impostazioni tipologiche volte a
garantire, nel rispetto delle tradizioni
architettoniche locali, la
valorizzazione ed il riuso del
patrimonio edilizio rurale.
5. Il particolare valore dell'edificio
che si intende destinare agli scopi di
cui al comma 1 deve essere illustrato in
apposita relazione redatta da tecnico
abilitato e corredata con utile
documentazione storica e fotografica ed
attestato con atto deliberativo del
Comune nel cui territorio ricade
l'immobile.
ARTICOLO 17 Incentivi e vincoli
1.
Per gli interventi di ristrutturazione
di cui all'articolo 16,è concesso al
proprietario dell'immobile un contributo
in conto capitale nella misura massima
del 25 per cento della spesa ammissibile
che comunque non può essere superiore a
L. 300 milioni.
2. I fabbricati ristrutturati ai sensi
dell'articolo 16 vengono iscritti, con
la specificazione delle attività cui
sono destinati e degli operatori che
esercitano tali attività , in apposito
elenco istituito presso le
amministrazioni provinciali.
3. L'utilizzazione dei fabbricati
ristrutturati per le finalità di cui
all'articolo 16 dichiarata ai fini
dell'ammissione al contributo di cui al
comma 1 deve essere avviata entro dodici
mesi dalla data di accertamento
dell'avvenuta esecuzione delle opere e
dei lavori,pena la decadenza dal
beneficio.
4. I fabbricati ristrutturati rimangono
vincolati alla specifica destinazione
per un periodo non inferiore a dieci
anni.
5. I compiti di controllo e vigilanza
sono effettuati con le modalità di cui
all'articolo 10.
ARTICOLO 18 Programmazione agrituristica
1.
Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la
Regione approva il Piano regionale
agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali, con validità
triennale.
2. Il Piano regionale di cui al comma 1,
sulla base dello studio delle
potenzialità del territorio laziale ai
fini dello sviluppo dell'agriturismo
realizzato in applicazione dell'articolo
12 della legge regionale 18 aprile 1988,
n. 21, definisce gli obiettivi di
sviluppo dell'agriturismo nel territorio
laziale, individua le zone di maggiore
interesse agrituristico, delinea le
azioni di sviluppo possibili, fissa i
criteri di priorità dell'intervento
pubblico e di ripartizione delle risorse
finanziarie, stabilisce le modalità ed i
tempi di attuazione del piano stesso
nonchè i criteri di raccolta,valutazione
e selezione delle domande di
investimento.Gli incentivi per lo
sviluppo del turismo rurale di cui al
Titolo II possono assorbire quote
finanziarie fino al 20 per cento dello
stanziamento complessivo programmato per
gli investimenti previsti dalla presente
legge.Il piano regionale si attua
attraverso il programma regionale di
finanziamento dei programmi operativi
proposti dalle Province entro il 31
maggio di ogni anno.
3. I Programmi operativi provinciali, in
coerenza con il Piano regionale
agrituristico ed in armonia con gli
indirizzi di programmazione regionale e
di pianificazione territoriale, nel
rispetto dei principi della normativa
nazionale e comunitaria e della presente
legge, comprendono:
a) la perimetrazione delle zone di
maggiore interesse agrituristico;
b) l'elenco delle iniziative
agrituristiche in atto;
c) l'indicazione del patrimonio di
edilizia rurale esistente suscettibile
di utilizzazione agrituristica e per
attività di turismo rurale ed
ambientale;
d) la descrizione delle caratteristiche
naturali, ambientali,agricole e
produttive delle zone interessate, con
particolare riguardo al patrimonio
artistico e storico;e) gli obiettivi
specifici del programma operativo;
f) la tipologia delle azioni che si
intende realizzare ed i soggetti
attuatori;
g) gli investimenti previsti, la spesa
pubblica, programmata ed i soggetti
beneficiari dei contributi pubblici;
h) le modalità di applicazione della
spesa pubblica.
4. Il programma regionale di
finanziamento, previa verifica
tecnico-amministrativa della coerenza e
compatibilità dei programmi operativi
provinciali con il Piano agrituristico
regionale,ripartisce le risorse
finanziarie disponibili, stabilendo le
modalità ed i tempi di attuazione dei
programmi operativi provinciali, di
erogazione delle risorse assegnate, di
rendicontazione delle spese, di
monitoraggio dell'avanzamento, di
controllo delle realizzazioni e della
gestione, e di valutazione dei
risultati.
5. La mancata presentazione, da parte di
una o più Province, dei programmi
operativi provinciali non pregiudica
l'attuazione del programma regionale di
finanziamento dei programmi operativi
provinciali utilmente presentati.
6. Qualora si determinino le circostanze
di cui ai commi 4 e 5dell'articolo 19,
la Giunta regionale procede
all'accantonamento per un solo esercizio
finanziario della quota massima del 20
per cento dello stanziamento annuale da
ripartire.
ARTICOLO 19 Funzioni amministrative
1. Fatte salve le
funzioni riservate espressamente alla
Regione e dai Comuni a norma della
presente legge, tutte le funzioni
amministrative in materia di agriturismo
sono delegate alle Province,che le
esercitano nel rispetto delle norme
della presente legge nonché degli atti
di indirizzo e di programmazione emanati
dalla Regione.
2. Prima di iniziare l'esercizio delle
funzioni delegate con la presente legge,
le Province determinano, con atto
motivato, la ripartizione delle funzioni
predette fra i propri organi e le
proprie strutture.La relativa
deliberazione è tempestivamente
trasmessa alla Regione.
3. Le Province, nell'esercizio delle
funzioni ad esse delegate con la
presente legge, possono avvalersi delle
strutture dell'amministrazione regionale
decentrata.
4. In caso di inerzia della Provincia,
la Giunta regionale invitala Provincia
stessa a provvedere entro congruo
termine, decorso il quale nomina un
Commissario ad acta per il compimento
degli atti specifici.
5. In caso di persistente inerzia o
grave violazione delle leggi o degli
atti di indirizzo e di programmazione
emanati la Regione dispone, con atto
legislativo, la revoca delle funzioni
delegate nei confronti della singola
provincia responsabile dell'inadempienza
o della irregolarità .
6. Le province, nell'emissione dei loro
atti in applicazione della presente
legge debbono fare espressa menzione
della delega di cui sono destinatarie.
7. Le province adottano le misure
necessarie per verificare la regolare
esecuzione degli interventi finanziati,
per prevenire e sanzionare le
irregolarità , per recuperare i fondi
perduti a causa di abusi o di
negligenza.
8. La Regione a mezzo di propri
funzionari procede a controlli,anche in
loco e mediante sondaggio delle
operazioni e delle azioni finanziate in
materia di agriturismo e di turismo
rurale.
9. Le Province sono obbligate a fornire
alla Regione informazioni,dati
statistici e relazioni elaborate secondo
procedure concordate a livello tecnico.
ARTICOLO 20 Disposizioni finanziarie
1. Per gli oneri
derivanti dall'attuazione della presente
legge è autorizzata la spesa di L. 1.000
milioni, per ciascuno degli anni1997 e
1998 che viene iscritta nel bilancio
regionale, al capitolo 23225, di nuova
istituzione avente la denominazione
"Contributi per lo sviluppo
dell'agriturismo e del turismo rurale".
2. Alla copertura della spesa di L.
2.000 milioni si provvede con gli
stanziamenti iscritti nel capitolo 29002
lett. a) dell'elenco 4 -fondi globali -
del bilancio 1997 e pluriennale
1997-1999.
ARTICOLO 21 Decadenza dai benefici e
revoca dei contributi
1. I soggetti
beneficiari dei contributi pubblici di
cui alla presente legge decadono dai
benefici qualora:
a) perdano i requisiti richiesti per
l'esercizio delle
attività agrituristiche;
b) l'iniziativa finanziata non venga
realizzata secondo il progetto approvato
e nei tempi indicati dal provvedimento
di concessione, fatte salve le varianti
e le proroghe eventualmente autorizzate,
per giustificate e motivate ragioni,
dagli uffici competenti;
c) si accertino sostanziali irregolarità
nella documentazione giustificativa di
spesa;
d) venga mutata la destinazione
dell'immobile interessato prima della
scadenza del vincolo di destinazione
espressamente previsto;
e) l'attività agrituristica o quella di
turismo rurale non venga iniziata entro
un anno dalla data del verbale di
accertamento finale dell'intervento
ammesso a contributo.
2. In caso di decadenza dai benefici, i
contributi concessi vengono revocati e
sono recuperate le somme eventualmente
erogate, maggiorate degli interessi
legali e delle eventuali spese di
recupero.
ARTICOLO 22 Disposizioni finali e
transitorie
1.
La legge regionale 18 aprile 1988, n. 21
è abrogata.
2. Restano validi fino al loro
completamento tutti gli atti posti in
essere in applicazione della citata
legge regionale n. 21 del 1988prima
della data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Gli interventi per lo sviluppo
dell'agriturismo previsti nel DOCUP
Obiettivo 5B 1994/99 rimangono,
disciplinati dalle specifiche
disposizioni attuative del DOCUP stesso,
anche per quanto riguarda l'esercizio
delle funzioni amministrative.
4. Per tutto quanto non previsto dalla
presente legge si applicano le vigenti
norme nazionali in materia.
5. Agli aiuti previsti dalla presente
legge è data attuazione a decorrere
dalla data di pubblicazione, nel
Bollettino ufficiale della Regione,
dell'avviso relativo all'esito positivo
dell'esame di compatibilità da parte
della Commissione delle comunità europee
ai sensi degli articoli 92 e 93 del
trattato istitutivo della
Comunità europea.
La
presente legge regionale sarà pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Lazio. Data a Roma,
addì 10 novembre 1997 BADALONI Il visto
del Commissario del Governo è stato
apposto il 6 novembre1997.