Legge Regionale N.
28 DEL 14-08-1997
Disciplina delle attività agrituristiche
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità
1. Con la
presente legge la Regione dell'Umbria,
in armonia con gli articoli 6, 9, 10, 22
e 24 del proprio Statuto e nel rispetto
dei principi fondamentali della legge 5
dicembre 1985, n. 730, disciplinale
attività agrituristiche al fine di:
- agevolare la permanenza dei produttori
agricoli nelle zone rurali;- favorire il
migliore utilizzo della manodopera
rispetto alle necessità dell'azienda
agricola;
- permettere l'integrazione dei redditi
agricoli ed il miglioramento delle
condizioni di vita degli operatori;
- contribuire allo sviluppo ed al
riequilibro tra le diverse realtà delle
zone agricole del territorio, in
particolare quello montano, ed alla
salvaguardia del patrimonio naturale
rurale ed edilizio;
- favorire la valorizzazione dei
prodotti locali e tipici;
- favorire lo sviluppo del turismo
all'aria aperta specie quello sociale e
giovanile, la tutela delle tradizioni,
nonché la promozione di iniziative per
un migliore rapporto tra il mondo
agricolo e quello urbano, quale
strumento di interscambio di conoscenze,
di cultura e di tradizioni;
- favorire la creazione ed il
consolidamento di imprese agricole
economicamente valide ed
organizzativamente più flessibili in
funzione delle esigenze del mercato.
ARTICOLO 2 Attività agrituristiche
1. Per attività
agrituristiche si intendono quelle
individuate dall'art. 2 della legge 5
dicembre 1985, n. 730.
2. Nello svolgimento dell'attività
agrituristica deve essere impiegato
personale operante nell'ambito
dell'impresa agricola. Sono applicabili
altresì le norme di cui all'art. 18
della legge 31gennaio 1994, n. 97.
3. Possono esercitare attività
agrituristiche le aziende agricole in
possesso dei requisiti di cui alla
tabella A allegata alla presente legge.
4. Rientrano tra le attività
agrituristiche:
a) dare alloggio ed ospitalità nelle
strutture di cui al successivo articolo
3;
b) dare ospitalità in aree attrezzate
all'aperto purché provviste di servizi
essenziali;
c) preparare e somministrare pasti e
bevande, ivi comprese quelle a contenuto
alcolico e superalcolico, costituiti per
almeno i 2/3,anche in termini di prezzo
applicato al fruitore, da prodotti
aziendali e da prodotti locali o
regionali. I prodotti aziendali,
ancorchè lavorati e trasformati
esternamente anche presso strutture
cooperative cui l'operatore
agrituristico aderisce, devono essere
prevalenti rispetto a quelli locali e
regionali. Sono altresì consentiti la
degustazione e l'assaggio di prodotti
aziendali e della gastronomia locale e
regionale;
d) la vendita diretta di prodotti
alimentari dell'azienda ricavati anche
attraverso lavorazione esterna e di
prodotti artigianali tipici di
manifattura propria;
e) l'allevamento di cavalli a scopo di
agriturismo equestre e di altre specie
zootecniche, ittiche o faunistiche anche
per attività sportive e ricreative
svolte in azienda;
f) l'organizzazione di attività
ricreative, culturali,didattiche, di
tutela dell'ambiente e sportive in
particolare quelle collegate agli usi e
alle tradizioni locali, utilizzando le
strutture presenti in azienda ed in
relazione alle attività svolte.
5. L'attività agrituristica in forma
associata e tramite i"centri servizi" si
realizza mediante l'utilizzo di
strutture o di spazi messi a
disposizione dalle aziende
agrituristiche associate oda soggetti
pubblici.
6. Lo svolgimento delle attività
agrituristiche non costituisce
distrazione o variazione della
destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati che, comunque,
restano o sono da considerare ad uso
rurale e strumentale al fondo, ai sensi
del comma156 dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
7. Dall'entrata in vigore della presente
legge non possono essere autorizzate
altre tipologie di turismo di tipo
ricettivo con riferimento allo stesso
edificio o ad edifici diversi ricadenti
nella stessa azienda agrituristica.
ARTICOLO 3 Strutture e requisiti
igienico-sanitari
1. Possono essere
utilizzati per le attività
agrituristiche i locali siti
nell'abitazione dell'imprenditore
agricolo ubicata nel fondo. Possono,
altresì , essere utilizzati:
a) gli edifici o parti di essi non più
necessari alla conduzione dell'azienda;
b) gli annessi in muratura, non più
necessari per la conduzione
dell'azienda, purché destinati ad
integrazione o completamento
dell'attività svolta negli edifici o nei
locali come sopra individuati.
2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono
utilizzabili gli edifici adibiti ad
abitazione dell'imprenditore agricolo,
purché ubicati nelle zone di prevalente
interesse agrituristico di cui all'art.
5 e di terreni ricadano nello stesso
comune o comune limitrofo e l'edificio
sia strettamente connesso con l'attività
agricola svolta.
3. Le strutture di cui ai precedenti
commi possono essere utilizzate se
esistenti nell'azienda prima
dell'entrata in vigore della presente
legge. E' fatto salvo l'utilizzo di
"centri servizi"realizzati in conformità
delle norme urbanistiche in vigore per
le necessità delle aziende
agrituristiche associate.
4. Gli interventi consentiti sugli
edifici da utilizzarsi ai fini
agrituristici sono quelli di
ristrutturazione, di restauro e
risanamento conservativo previsti dalle
norme urbanistiche in vigore.Nella
realizzazione di detti interventi vanno
rispettate le caratteristiche
architettoniche e strutturali degli
edifici e utilizzati materiali analoghi
che mantengano l'aspetto tipico delle
costruzioni rurali umbre.
5. Gli alloggi e i locali destinati
all'uso agrituristico devono possedere i
requisiti strutturali ed igienico-
sanitari previsti dal regolamento
edilizio comunale per i locali di civile
abitazione,tenuto conto delle
caratteristiche di ruralità degli
edifici interessati.
6. Per la realizzazione degli interventi
di cui al comma 4,possono essere ammesse
deroghe ai regolamenti edilizi in
funzione delle caratteristiche
strutturali e della tipologia rurale
dell'edificio, con particolare
riferimento ai limiti di altezza ed ai
rapporti di illuminazione previsti dal
regolamento comunale per i locali di
civile abitazione.
7. Le camere devono avere sufficiente
aerazione ed illuminazione e le pareti
essere tinteggiate periodicamente in
modo adeguato.
8. Nell'ambito degli alloggi
agrituristici sono assicurati i seguenti
servizi:
a) cambio o fornitura della biancheria
almeno due volte la settimana e comunque
all'arrivo di nuovi ospiti;
b) pulizia delle camere, almeno due
volte la settimana o, se lasciata alla
cura del cliente, la messa a
disposizione dell'attrezzatura
necessaria;
c) un locale bagno completo ogni quattro
posti letto non serviti da locale bagno
privato, con il minimo di un locale
bagno completo;
d) una linea telefonica con apparecchio
di uso comune;e) una cassetta medica con
materiale di pronto soccorso; nel caso
di ospitalità in appartamenti dovrà
essere fornita una cassetta medica di
pronto soccorso per ognuno di essi.
9. Ai fini del superamento e della
eliminazione delle barriere
architettoniche si applicano i seguenti
criteri:
a) fino a dieci posti letto è fatto
esclusivo obbligo, per le nuove
costruzioni di rendere accessibili i
servizi essenziali a tutti i cittadini
non normo dotati;
b) oltre i dieci posti letto si
applicano i principi ed i criteri
previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n.
13, dal D.M. 14 giugno 1989,n. 236 e
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. La capacità ricettiva massima
dell'azienda agricola e dei"centri
servizi" è di trenta posti letto, sia
che l'attività si svolga su uno o più
fabbricati.
11. I punti ristoro devono prevedere non
più di due posti a sedere per ogni posto
letto autorizzato e deve essere
assicurata una superficie minima di mq.
1,5 per ogni posto a sedere, salvo che
perle aree individuate nel programma
regionale di cui al successivo art.17
dove è consentita la sola
somministrazione dei pasti. Il suddetto
limite può essere altresì superato per
le scolaresche e per i gruppi di studio
in visita all'azienda.
12. I centri servizi e le aziende
associate possono usufruire dei posti a
sedere per la somministrazione dei pasti
non utilizzati dalle singole aziende
associate.
13. Le piscine, di superficie inferiore
a mq. 150 e con profondità massima
dell'acqua non superiore a cm. 140,
presenti nell'azienda agrituristica, a
disposizione esclusivamente degli
alloggiati, sono considerate ad uso
privato.
ARTICOLO 4 Aree attrezzate per la sosta
dei campeggiatori
1. Qualora
nell'ambito dell'azienda non esistano
fabbricati destinabili ad alloggi
agrituristici, è consentita la
realizzazione di un'area per un numero
massimo di sei piazzole elevabile a
diecine i "centri servizi" e nelle
aziende condotte in forma
associata,attrezzate in modo che sia
assicurato l'approvvigionamento idrico e
lo smaltimento dei liquami e dei
rifiuti.
2. Nel caso in cui il recupero di
fabbricati rurali non consenta di
raggiungere trenta posti letto, è
consentito il posizionamento di un'area
per un massimo di tre piazzole.
3. I servizi igienici devono comprendere
almeno un WC, una doccia e un lavabo
ogni tre piazzole e devono essere
realizzati in muratura nel rispetto
delle caratteristiche ambientali della
zona.
4. I servizi igienici dell'area
attrezzata a piazzola devono essere in
ogni caso distinti da quelli posti
all'interno dell'alloggio agrituristico.
5. La realizzazione di piazzole per aree
attrezzate è comunque subordinata alle
autorizzazioni prescritte dalla vigente
normativa in materia.
6. L'eventuale ombreggiamento delle
piazzole deve essere realizzato
esclusivamente con l'impiego di
vegetazione arbustiva o arborea e le
stesse non possono essere pavimentate.
La superficie di ciascuna piazzola non
può superare i 40 mq.
ARTICOLO 5 Zone di prevalente interesse
agrituristico
1. Sono
considerate di prevalente interesse
agrituristico,nell'ordine, le seguenti
zone:
a) le aree interne ai parchi e alle aree
naturali protette definite con leggi
nazionali e regionali e le aree
contigue,individuate ai sensi dell'art.
32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394e
dell'art. 25 della legge regionale 3
marzo 1995, n. 9;
b) i territori dei comuni delimitati ai
sensi dell'art. 3,paragrafo 3, della
direttiva Cee 75/268, riportati
nell'elenco della direttiva Cee 75/273,
come modificata da ultimo dalla
direttiva Cee84/167 e i territori dei
comuni delimitati ai sensi dell'art.
3,paragrafo 4, della direttiva Cee
75/268, riportati nell'elenco della
direttiva Cee 75/273, come modificata da
ultimo dalla direttiva Cee84/167;
c) i territori dei comuni rivieraschi
del Trasimeno non compresi tra quelli di
cui alle precedenti lettere a) e b).
ARTICOLO 6 Connessione e
complementarietà con l'attività agricola
1. L'esercizio
dell'agriturismo viene svolto
stagionalmente,anche distribuito
nell'arco dell'anno in relazione al
tempo di lavoro dedicato alle attività
agroforestali, all'ubicazione e
all'estensione aziendale alle dotazioni
strutturali e infrastrutturali, agli
ordinamenti colturali e selvicolturali,
agli allevamenti praticati e alla tutela
ambientale.
2. Il tempo occorrente, nell'arco
dell'anno allo svolgimento delle
attività agrituristiche deve essere
inferiore al tempo necessario per lo
svolgimento delle attività di
coltivazione del fondo, di allevamento e
selvicolturale.
3. La Giunta regionale, su proposta
della commissione di cui all'art. 8,
approva apposite tabelle per il calcolo
delle ore lavorative occorrenti per le
singole colture, per gli allevamenti e
per la selvicoltura, e dei tempi
richiesti per l'espletamento delle
attività agrituristiche.
4. Nelle zone di cui alle lettere a) e
b) dell'art. 5 il tempo di lavoro
calcolato per l'espletamento delle
attività agroforestali viene
moltiplicato per un coefficiente
compensativo pari a tre.
5. Per le attività agrituristiche svolte
in forma associativa o cooperativa il
calcolo del tempo di lavoro viene
determinato sommando il tempo di lavoro
di ciascuna azienda associata anche
quando l'attività agrituristica sia
concentrata in una unica sede.
ARTICOLO 7 Norme igienico-sanitarie
1. La produzione,
la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e bevande
sono soggetti alle disposizioni di cui
alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l'azienda agrituristica
somministri pasti e bevande
esclusivamente alle persone alloggiate,
le dotazioni strutturali necessarie alla
preparazione dei pasti possono essere le
stesse che sono previste per una cucina
di civile abitazione purchè adeguate al
numero degli alloggiati.
3. La conservazione degli alimenti
deperibili deve essere effettuata sotto
la diretta responsabilità del titolare
dell'azienda agrituristica nel rispetto
della vigente normativa
igienico-sanitaria.
4. Nel locale cucina inteso come
laboratorio di produzione si possono
preparare, in tempi separati, pasta
fresca, conserve vegetali, formaggi,
confetture, prodotti apistici per un
quantitativo settimanale non superiore a
50 kg. per ciascun prodotto.
5. Per la produzione di quantitativi
superiori e di altri prodotti, ivi
comprese le carni macellate, è fatto
obbligo dell'attivazione di specifico
laboratorio, per ogni genere o gruppo
omogeneo di prodotti, avente i requisiti
prescritti dalla vigente normativa.
6. La macellazione degli animali e la
trasformazione delle loro carni non è
consentita tranne che, ad uso familiare,
per i suini ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento di vigilanza sanitaria delle
carni n. 3298/1928.
7. La macellazione in azienda è ,
viceversa, consentita per i volatili da
cortile, i conigli e la selvaggina
allevata nel rispetto della normativa
vigente.
8. La Giunta regionale determina, con
apposite direttive di indirizzo e
coordinamento, entro sei mesi
dall'approvazione della presente legge,
le modalità applicative relative al
presente articolo.
ARTICOLO 8 Elenco degli operatori -
Commissione regionale per l'agriturismo
1. E' istituito
presso la Giunta regionale l'elenco
regionale dei soggetti abilitati
all'esercizio dell'agriturismo.
2. L'elenco è tenuto da una commissione
nominata dal Presidente della Giunta
regionale previa delibera della stessa.
3. La commissione dura in carica 5 anni.
4. La commissione ha sede presso la
struttura della Giunta regionale
competente in materia di agricoltura ed
è costituita:
a) da un membro della Giunta regionale o
da un suo delegato chela presiede;
b) da due funzionari regionali
appartenenti alla struttura operante
nella materia dell'agricoltura e da due
del turismo;
c) da un rappresentante di ciascuna
delle tre organizzazioni professionali
degli operatori agrituristici
maggiormente rappresentative a livello
nazionale e operanti nell'ambito
regionale.
5. Spetta alla commissione la
valutazione dell'idoneità dell'azienda
agricola all'esercizio dell'attività
agrituristica, la determinazione del
tempo massimo per lo svolgimento
dell'attività agrituristica rispetto a
quella agricola sulla base delle tabelle
di conversione previste all'art. 6 e la
verifica circa l'idoneità dei
richiedenti in osservanza di quanto
previsto ai commi 3 e 4,dell'art. 6,
della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
6. La commissione si avvale per le
funzioni di segreteria e per
l'istruttoria delle domande, della
competente struttura della Giunta
regionale operante nella materia
dell'agricoltura.
7. Ai componenti la commissione estranei
all'amministrazione regionale spetta un
gettone di presenza di lire 100.000
lorde per ciascuna giornata di seduta.
8. La commissione provvede d'ufficio,
ogni tre anni alla revisione dell'elenco
al fine della verifica della permanenza
dei requisiti in capo ai singoli
operatori iscritti.
9. Il mancato inizio dell'attività entro
tre anni dalla data di iscrizione,
comporta la cancellazione d'ufficio
dall'elenco regionale di cui al comma
1.
ARTICOLO 9 Disciplina amministrativa
1. Al rilascio
dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività agrituristica provvede il
sindaco del Comune ove ha sede l'azienda
interessata all'esercizio dell'attività
stessa.
2. I soggetti interessati devono
presentare apposita domanda corredata
dalla seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione nell'elenco
regionale degli operatori agrituristici,
da cui risultino le caratteristiche
dell'attività agrituristica attivabile;
b) relazione illustrativa del piano di
attività agrituristica nell'ambito
dell'azienda agricola, contenente la
indicazione:
- delle caratteristiche della azienda e
del suo sistema di conduzione;
- delle caratteristiche dell'attività
agrituristica e degli edifici e spazi
liberi da destinarsi, anche se solo
assegnati, alla sosta dei campeggiatori;
- della capacità ricettiva degli edifici
adibiti ad attività agrituristiche e/o
del numero di piazzole nelle aree
attrezzate perla sosta dei
campeggiatori;
- degli eventuali interventi di
adeguamento;- del periodo di esercizio e
delle tariffe che si intende praticare
nell'anno in corso;
c) esplicita autorizzazione del
proprietario, ove la domanda sia
presentata dal conduttore del fondo;
d) copia del libretto di idoneità
sanitaria rilasciata al personale
addetto alla preparazione e
somministrazione di alimenti e bevande;
e) certificato di abitabilità
dell'alloggio agrituristico e di
agibilità degli spazi aperti;1)
documentazione attestante il possesso
dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92
del testo unico approvato con regio
decreto 18giugno 1931, n. 773 e
dell'art. 5 della legge 9 febbraio 1963,
n. 59.
3. Di volta in volta il Comune trasmette
alla Giunta regionale -uffici operanti
nella materia dell'agricoltura e del
turismo – e all'azienda di promozione
turistica, copia delle autorizzazioni
all'esercizio della attività
agrituristica rilasciate, con
l'indicazione delle caratteristiche di
ciascuna di esse.
4. Il soggetto autorizzato allo
svolgimento di attività agrituristica
deve:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione;
b) rispettare i limiti e le modalità
indicate nell'autorizzazione e le
tariffe di cui all'art. 15;
c) comunicare giornalmente alle autorità
di pubblica sicurezza l'arrivo delle
persone alloggiate e far sottoscrivere
al cliente la scheda di dichiarazione
delle generalità ai sensi del comma
4,dell'art. 7 del decreto legge 29 marzo
1995, n. 97 convertito, con
modificazioni, nella legge 30 maggio
1995, n. 203;
d) esporre al pubblico, nella sala
ristoro, la lista degli alimenti e delle
bevande somministrate, con indicati la
provenienza dei prodotti ed i relativi
prezzi;
e) al solo fine della rilevazione
statistica del movimento turistico, i
titolari degli esercizi agrituristici
provvedono a registrare giornalmente gli
arrivi e le presenze facendo pervenire
all'Azienda di promozione turistica
l'apposito modello ISTAT entro i primi
cinque giorni del mese successivo.
5. Non possono essere usate le
denominazioni quali
agriturismo,agrituristico o similari per
attività esercitate da soggetti non
autorizzati ai sensi della presente
legge.
ARTICOLO 10 Sospensione e revoca della
autorizzazione
1.
L'autorizzazione di cui all'art. 9 è
sospesa dal sindaco,previa diffida, con
provvedimento motivato, per un periodo
compreso tra dieci e trenta giorni,
qualora venga accertato che l'operatore
agrituristico abbia violato gli obblighi
della presente legge e/o non siano
offerti i servizi previsti
nell'autorizzazione medesima.
2. L'autorizzazione è revocata dal
sindaco, con provvedimento motivato,
qualora accerti che l'operatore
agrituristico:
a) non abbia intrapreso l'attività entro
due anni dalla data fissata
nell'autorizzazione, ovvero l'abbia
sospesa, senza giustificati motivi, da
almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più dei requisiti
necessari per il rilascio
dell'autorizzazione;
c) abbia subito più di due sospensioni
ai sensi del comma 1;
d) non abbia rispettato il vincolo di
destinazione di cui al comma 11
dell'art. 18.
3. La revoca comporta il diniego della
concessione di nuova autorizzazione per
un periodo di anni 2.
4. La revoca è comunicata alla Giunta
regionale ed all'Azienda di promozione
turistica al fine del recupero degli
eventuali contributi concessi e delle
somme erogate.
ARTICOLO
11 Simbolo e denominazione regionale
dell'agriturismo
1. La Giunta regionale, sentite le
organizzazioni professionali degli
operatori agrituristici maggiormente
rappresentative a livello nazionale e
operanti nell'ambito regionale,
definisce un simbolo di garanzia che
individui, su tutto il territorio
regionale, le aziende agrituristiche
autorizzate all'esercizio sulla base del
sistema di requisiti, garanzie,
controlli, previsti dalla presente
legge. Al simbolo, da affiggere tramite
targa all'ingresso delle aziende
agrituristiche, possono essere aggiunti
la denominazione dell'azienda
agrituristica e i servizi da questa
offerti.
2. Il simbolo e la denominazione
regionale sono riportati su tutto il
materiale pubblicitario, illustrativo e
segnaletico.3. Con le stesse modalità di
cui al comma 1 la Giunta definisce i
contrassegni di qualità di cui all'art.
15, anche tramite logo.
ARTICOLO 12 Classificazione delle
strutture ricettive agrituristiche
1. La Giunta
regionale, su proposta della commissione
regionale,stabilisce i criteri per la
classificazione delle aziende
agrituristiche e ne individua i
contrassegni simboleggiati fino ad un
massimo di cinque spighe.
2. La denuncia dei requisiti
dell'azienda avviene da parte del
titolare ed è accompagnata dalla
richiesta di assegnazione di una
determinata classifica, presentata al
Comune utilizzando appositi modelli
predisposti dalla Giunta regionale.
3. I Comuni, previo parere della
commissione regionale di cui all'art. 8,
assegnano la classifica contestualmente
al rilascio o al rinnovo della
autorizzazione o a richiesta
dell'interessato.
ARTICOLO 13 Albo per la tutela della
qualità
1. E' istituito
presso la Giunta regionale l'albo
regionale perla tutela della qualità
dell'attività agrituristica.
2. Le aziende autorizzate all'esercizio
dell'attività agrituristica possono
essere iscritte all'albo di cui al comma
precedente sulla base:
- della qualità e della tipicità delle
strutture e, in particolare, dello stato
di manutenzione e di conservazione,
delle caratteristiche costruttive e
funzionali, dei servizi connessi ed
offerti, del comfort generale;
- della capacità e dell'efficienza del
personale addetto allo svolgimento
dell'attività ;
- dell'ubicazione dell'azienda in zone
di particolare valore agricolo-forestale,
ambientale e paesaggistico;
- dello stato di conduzione delle
colture e degli allevamenti.
3. Nell'albo vengono annotati la
denominazione e l'ubicazione
dell'azienda, gli estremi
dell'autorizzazione comunale, i servizi
da questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano,
per l'iscrizione all'albo regionale,
domanda alla Giunta regionale, entro il
31 dicembre di ogni anno, corredata di
tutti gli elementi utili per
l'accertamento e la valutazione dei
requisiti oggettivi e soggettivi di cui
al precedente comma e con l'indicazione
delle tariffe praticate. Alla domanda
deve essere allegata la ricevuta del
versamento sull'apposito conto corrente
regionale della somma di lire 250.000
con l'indicazione della causale - Spese
per l'iscrizione all'albo della qualità
nell'agriturismo.
ARTICOLO
14 Autorità per il riconoscimento della
qualità
1.
E' istituita dalla Giunta regionale
l'Autorità per il riconoscimento della
qualità delle aziende agrituristiche.
L'Autorità è costituita:
a) da un esperto in materia
agrituristica, esterno
all'amministrazione regionale;
b) da un funzionario regionale
appartenente alla struttura operante in
materia di turismo;
c) da un funzionario regionale
competente in materia di agricoltura che
svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'Autorità è costituita con decreto
del Presidente della Giunta regionale,
su proposta della Giunta regionale e
dura in carica tre anni.
3. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
a) provvede, ai fini dell'iscrizione
nell'albo regionale,all'accertamento ed
alla valutazione dei requisiti di cui al
comma 2,dell'art. 13;
b) dispone o nega, conseguentemente a
quanto previsto dalla precedente lett.
a), l'iscrizione delle aziende
agrituristiche nell'albo regionale;c)
provvede almeno ogni tre anni alla
verifica dei requisiti di cui al comma 2
dell'art. 13, disponendo la
cancellazione dall'albo delle aziende
agrituristiche qualora non sussistano
più le condizioni che ne avevano
consentito l'iscrizione.
4. L'elenco delle aziende iscritte
all'albo per la tutela della qualità e
le cancellazioni sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
5. All'esperto esterno
all'amministrazione regionale di cui al
precedente comma 1, è corrisposta per
ciascuna pratica evasa relativa
all'iscrizione all'albo, una indennità
di lire 100.000, nonché il rimborso
delle spese di viaggio e di missione,
nella misura prevista per i dirigenti
regionali.
ARTICOLO 15 Contrassegno di qualità
1. La Giunta
regionale rilascia alle aziende
agrituristiche iscritte all'albo
regionale di cui all'art. 13 il
contrassegno di qualità da esporsi
all'ingresso dell'azienda. Sul
contrassegno è riportato lo stemma della
Regione.
2. Il contrassegno può essere riportato
su tutte il materiale pubblicitario,
illustrativo e segnaletico.
ARTICOLO 16 Tariffe
1. Entro il 10
marzo ed il 10 ottobre di ogni anno i
soggetti autorizzati ai sensi dell'art.
9 devono presentare, al Comune e
dall'Azienda di promozione turistica,
una dichiarazione delle tariffe minime e
massime che si impegnano a praticare
rispettivamente dal 1giugno e dal 1
gennaio dell'anno successivo.
ARTICOLO 17 Programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali
1. La Giunta
regionale, sentita la commissione
regionale per l'agriturismo, in armonia
con gli indirizzi di programmazione
generale e di settore predispone la
proposta di programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali, ai sensi dell'art. 10
della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. Il programma regionale è formulato
anche sulla base delle proposte avanzate
dalle Comunità montane e dai Comuni non
facenti parte delle stesse, sentite le
autorità di amministrazione e gestione
dei parchi e le associazioni e
organizzazioni agrituristiche operanti
nella regione.
3. Il programma stabilisce gli obiettivi
di sviluppo dell'agriturismo nel
territorio regionale ed in particolare:
a) individua le zone di collina e di
montagna ricadenti in territori a
produttività marginale, di particolare
interesse ambientale, ricreativo,
culturale e di tradizioni ove le aziende
agrituristiche che non esercitano
attività ricettiva possono somministrare
cibi e bevande secondo le modalità di
cui all'art. 2comma 4, lett. c);
b) determina i criteri per la
concessione degli aiuti finanziari
stabiliti dall'art. 18 a favore degli
operatori agrituristici;
c) indirizza e coordina le iniziative di
cui agli artt. 19, 20,21 e 22.4. Il
programma è approvato dal Consiglio
regionale ogni tre anni.
ARTICOLO 18 Aiuti finanziari agli
operatori agrituristici
1. La Giunta
regionale, in attuazione del programma
agrituristico regionale, concede agli
operatori agrituristici, contributi in
conto capitale o in conto interessi per
l'esecuzione di interventi sui
fabbricati e sulle aree esterne da
destinare ad attività agrituristiche.
2. La spesa massima ammissibile è
determinata dalla Giunta regionale.
3. La percentuale di contributo
concedibile è pari al 35 percento della
spesa ammessa, elevata al 45 per cento
nelle zone di prevalente interesse
agrituristico di cui all'art. 5.
4. In alternativa al contributo in conto
capitale, la Giunta regionale può
concedere il concorso sul pagamento
degli interessi relativi ai mutui di
durata quindicennale, fino ad un massimo
del cento per cento della spesa
riconosciuta ammissibile, da contrarsi
per la realizzazione delle opere con
istituti autorizzati all'esercizio del
credito agrario di miglioramento, che
abbiano stipulato apposita convenzione
con la Giunta regionale.
5. Ai mutui di cui al comma 4 si applica
il tasso di riferimento fissato per le
operazioni di credito agrario di
miglioramento, con decreto del Ministero
del tesoro.
6. Il tasso agevolato a carico del
mutuatario non può essere inferiore a
quello minimo previsto, per le diverse
zone, dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri emanato a norma
dell'art.109, terzo comma del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616.
7. Il concorso nel pagamento degli
interessi di ammortamento è pari alla
differenza tra la rata semestrale o
annuale calcolata al tasso di
riferimento e quella calcolata al tasso
agevolato minimo vigenti alla data di
adozione del provvedimento di
concessione del nulla osta, ed è erogata
agli istituti in rate semestrali o
annuali costanti posticipate alle
scadenze fissate nei contratti di mutuo.
8. L'importo del mutuo è comprensivo
della spesa accertata ed ammessa ad
avvenuta esecuzione delle opere e
dell'onere per interessi di
preammortamento, nel limite massimo di
una annualità degli interessi stessi,
calcolata sull'importo della spesa
suddetta, al tasso globale vigente
sempre alla data di adozione del
provvedimento.
9. Ai mutui concessi ai sensi della
presente legge si applicano le
disposizioni in materia di intervento
del Fondo interbancario di garanzia di
cui all'art. 36 della legge 2 giugno
1961, n. 454 e successive modificazioni
ed integrazioni.
10. L'ammontare dei benefici concessi a
ciascuna azienda agricola ai sensi della
presente legge o di altri regimi di
aiuto non espressamente autorizzati
dalla Commissione europea in
applicazione delle vigenti disposizioni
comunitarie non può in alcun caso
superare in un triennio il controvalore
in lire italiane di 100.000ECU calcolato
in "equivalente sovvenzione lorda"
secondo le modalità stabilite
dall'Unione europea.
11. Gli immobili e le relative
pertinenze oggetto dei benefici di cui
alla presente legge sono soggetti ad un
vincolo di destinazione decennale
decorrente dalla data di accertamento
della avvenuta esecuzione delle opere.
ARTICOLO 19 Promozione dell'offerta
agrituristica
1. La Giunta
regionale, in attuazione del programma
regionale agrituristico, promuove e
coordina le iniziative per l'offerta
agrituristica, con la collaborazione
degli enti locali, delle organizzazioni
professionali e delle associazioni
nazionali agrituristiche maggiormente
rappresentative operanti nel territorio
regionale.
2. La Giunta regionale, anche in
collaborazione con l'Azienda di
promozione turistica, provvede alla
diffusione della conoscenza in Italia e
all'estero delle risorse agrituristiche
regionali, in conformità del D.P.R. 31
marzo 1994, mediante opportune
iniziative pubblicitarie ed editoriali,
con particolare riferimento al mondo
della scuola, che evidenzino le attività
agrituristiche, le loro caratteristiche
legate all'ambiente naturale, alla
cultura e alle tradizioni locali, gli
itinerari agrituristici.
3. La Giunta regionale sostiene con
priorità la realizzazione di progetti
pilota per iniziative aziendali ed
interaziendali a carattere sperimentale,
e incentiva le iniziative delle
associazioni dei consorzi di operatori
agrituristici finalizzate alla
commercializzazione del prodotto
agrituristico.
ARTICOLO 20 Piani integrati straordinari
1. Le Comunità
montane ed i Comuni singoli o associati,
per le zone di prevalente interesse
agrituristico ricadenti nell'ambito dei
rispettivi territori, possono proporre
al Presidente della Giunta regionale di
promuovere un accordo di programma, ai
sensi dell'art.27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, ai fini dell'adozione di
piani integrati straordinari, redatti ai
sensi dell'art. 13 della legge 5dicembre
1985, n. 730.
ARTICOLO 21 Attività di studio e di
ricerca
1. La Giunta
regionale anche in collaborazione con le
associazioni e le organizzazioni
agrituristiche nonchè gli enti locali
singoli o associati, promuove e finanzia
attività di studio odi ricerca
sull'agriturismo ivi comprese quelle
relative a quanto disposto dagli artt.
11 e 15.
ARTICOLO 22 Formazione professionale
1. La Giunta
regionale, per le esigenze formative in
materia di agriturismo, istituisce e
finanzia corsi di formazione
professionale con le modalità previste
dalla normativa regionale vigente in
materia.
ARTICOLO 23 Funzioni di vigilanza e
controllo
1. Le funzioni di
vigilanza e controllo sull'osservanza
delle disposizioni della presente legge
sono esercitate dal Comune.
ARTICOLO 24 Sanzioni amministrative
1. Per le
violazioni alle norme della presente
legge sono applicate le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie ed
accessorie:
a) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000,
in caso di inizio dell'attività
agrituristica senza la prescritta
autorizzazione comunale, con immediata
chiusura dell'esercizio su ordinanza del
sindaco;
b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000,
in caso di utilizzo o affissione abusiva
del simbolo e del contrassegno di
qualità regionali o di insegne con le
diciture "agriturismo", "agrituristico"o
similari;
c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per
ogni persona in più alloggiata, rispetto
a quelle previste nell'autorizzazione
comunale,o per ogni piazzola in più
messa in opera rispetto al numero di
piazzole autorizzate, con l'obbligo di
rimozione su ordinanza del sindaco;
d) da lire 3.000.000 a lire 9.000.000,
per violazione alle disposizioni di cui
all'art. 2, comma 4, lett. c) e art. 3,
comma 11;
e) da lire 250.000 a lire 1.500.000 nei
seguenti casi:
- mancata esposizione delle tariffe o
applicazione di prezzi diversi da quelli
comunicati;
- mancato rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 9 comma 4,lett. e);f) da
lire 500.000 a lire 3.000.000, nei
seguenti casi:
- mancata erogazione dei servizi
previsti nell'autorizzazione comunale o
erogazione di servizi non previsti nella
medesima;
- mancato rispetto dei periodi di
apertura o chiusura dichiarati
nell'autorizzazione;
- mancata esposizione al pubblico del
simbolo, del contrassegno regionale di
qualità e della lista di cui all'art. 9,
comma 4,lettera d);
- impiego, nell'erogazione dei servizi
autorizzati di personale estraneo al
nucleo familiare ai sensi dell'art.
230/bis del codice civile o non
impiegato in azienda;
- utilizzo a fini agrituristici di
locali non previsti nell'autorizzazione
comunale;
- violazione dei commi 3 e 4 dell'art.
4.2.
Le sanzioni sono irrogate dai Comuni e i
relativi proventi sono da questi
direttamente introitati.
ARTICOLO 25 Norme transitorie
1. Gli operatori
agrituristici già iscritti nell'elenco
regionale istituito ai sensi della
previgente normativa regionale sono
iscritti di diritto nell'elenco
regionale dei soggetti abilitati
all'esercizio, ove abbiano i requisiti
previsti dalla presente legge
dell'agriturismo istituito ai sensi
dell'art. 8 e cancellati d'ufficio ove
non inizino l'attività entro tre anni
dall'entrata in vigore della presente
legge.
2. Gli operatori già autorizzati dai
Comuni all'esercizio dell'attività
agrituristica adeguano, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la propria attività nel
rispetto delle disposizioni previste
dalla stessa.
3. Le aziende agrituristiche già
autorizzate dai Comuni all'esercizio
dell'attività agrituristica sono
esonerate dall'osservanza di quanto
stabilito dall'art. 3, comma 9.
4. Fino all'approvazione del programma
agrituristico regionale di cui all'art.
17 gli aiuti previsti dall'art. 18 sono
concessi sulla base di criteri fissati
dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 26 Abrogazione
1. La legge
regionale 6 agosto 1987, n.
38:"Interventi a favore
dell'agriturismo" è abrogata.
ARTICOLO 27 Norma finanziaria
1. Per
l'attuazione della presente legge sono
disposte per l'anno1997 le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) lire 300.000.000 quale limite di
impegno di durata massima quindicennale
per gli interventi di cui al comma 4,
dell'art. 18della presente legge e per
le quote già impegnate a norma dell'art.11
comma 4, della legge regionale 6 agosto
1987, n. 38 con imputazione
all'esistente cap. 8164 dello stato di
previsione della spesa del bilancio
regionale. La quota di limite di impegno
eventualmente non utilizzata nel 1997
costituirà economia di spesa di tale
esercizio e limite di impegno per gli
anni successivi e così via fino al suo
esaurimento. In tal caso nel bilancio
dal 2012 in poi saranno iscritti gli
stanziamenti per far fronte alle
annualità scadenti dopo il 2011;
b) lire 20.000.000 per gli interventi
previsti agli artt. 19, 20e 21 con
imputazione all'esistente cap. 8159 del
bilancio di previsione la cui
denominazione viene così modificata:
"Spese per la promozione dell'offerta
agrituristica, per i piani integrati
straordinari e per le attività di studio
e ricerca".
2. All'onere di lire 320.000.000 di cui
al precedente comma,ricadente
nell'esercizio 1997, si farà fronte come
segue:
- quanto a lire 300.000.000 di cui alla
precedente lettera a),per lire
150.000.000 con lo stanziamento previsto
nel bilancio 1997in corrispondenza del
cap. 8164 e per L. 150.000.000 con pari
disponibilità del fondo globale del cap.
9710 del bilancio 1996elenco n. 5
allegato a detto bilancio. La
disponibilità relativa all'anno 1996 è
iscritta alla competenza dell'anno 1997
in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5,
della legge regionale 3 maggio1978, n.
23;
- quanto a lire 20.000.000 di cui alla
precedente lettera b), con lo
stanziamento già previsto nel bilancio
annuale 1997 in corrispondenza
dell'esistente cap. 8159.
3. All'onere per l'attuazione degli
interventi previsti al comma1, dell'art.
18, della presente legge, ricadenti
nell'esercizio 1997,si fa fronte con lo
stanziamento di lire 300.000.000 di cui
all'esistente cap. 8158 dello stato di
previsione della spesa.
4. All'onere per la corresponsione di
gettoni di presenza ai membri esterni
della commissione per l'agriturismo di
cui al precedente art. 8 e dell'autorità
per il riconoscimento della qualità di
cui all'art. 14, si fa fronte con lo
stanziamento dell'esistente cap. 560
dello stato di previsione della spesa
del corrente bilancio di previsione.
5. Le somme versate ai sensi del comma
4, dell'art. 13, saranno iscritte nel
cap. 2930 di nuova istituzione nella
parte entrata del bilancio regionale
1997 denominato: "Versamenti provenienti
dalle Aziende agrituristiche per
l'iscrizione all'albo della
qualità nell'agriturismo", che con legge
di bilancio o di variazione allo stesso
sarà dotato del necessario stanziamento.
Per gli anni 1998 e successivi l'entità
della spesa sarà determinata a norma
dell'art. 5 della legge regionale 3
maggio 1978,n. 23 con legge di bilancio.
La
presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Regione dell'Umbria.Data a
Perugia, addì 14 agosto 1997B R A C A L
E N TE
ALLEGATO 1: Disciplina delle attività
agrituristiche. TABELLA
A REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE LE
AZIENDE PER
L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ
AGRITURISTICA:
a) Superficie minima aziendale: Qualità
di coltura Superficie in ettari
eminativi 5 oppure:pascoli o
prati-pascolo 10oppure:colture
permanenti 3 oppure:superficie a bosco
20 oppure:colture orto floricole da
pieno campo 2 oppure: colture protette
0,50 Le aziende con utilizzo misto della
superficie, come sopra individuata,
possono esercitare attività
agrituristiche solo se la somma delle
superfici, espressa in percentuale
rispetto al limite minimo sopra
precisato e riferita a ciascuna qualità
di coltura, è maggiore o uguale a 100.
b) per la preparazione e la
somministrazione dei pasti l'azienda
deve disporre di adeguato patrimonio
zootecnico.
c) la somministrazione dei pasti e
bevande è consentita solo alle aziende
che svolgono attività ricettive, salvo
quanto previsto dall'art. 17, comma 3,
lettera a).
Testo aggiornato
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n.
32 del 07/06/2000)
Testo
aggiornato (Pubblicato nel Bollettino
Ufficiale n. 32 del 07/06/2000)
ARTICOLO1. (Finalità).
(Testo dell’art. 1
della legge regionale 14 agosto 1997, n.
28, così come modificato dall’art. 1
della legge regionale 13 dicembre 1999,
n. 37, con la sostituzione del terzo
punto del comma 1 dell’art. 1).
1. Con la presente legge la Regione
dell'Umbria, in armonia con gli
articoli6, 9, 10, 22 e 24 del proprio
Statuto e nel rispetto dei principi
fondamentali della legge 5 dicembre
1985, n. 730, disciplina le attività
agrituristiche al fine di:
- agevolare la permanenza dei produttori
agricoli nelle zone rurali;
- favorire il migliore utilizzo della
manodopera rispetto alle
necessità dell'azienda agricola;
- permettere il miglioramento delle
condizioni sociali ed economiche degli
operatori agricoli secondo il principio
della multifunzionalità
dell’impresa agricola;
- contribuire allo sviluppo ed al
riequilibrio tra le diverse realtà delle
zone agricole del territorio, in
particolare quello montano, ed
alla salvaguardia del patrimonio
naturale rurale ed edilizio;
- favorire la valorizzazione dei
prodotti locali e tipici;
- favorire lo sviluppo del turismo
all'aria aperta, specie quello sociale e
giovanile, la tutela delle tradizioni,
nonché la promozione di iniziative per
un migliore rapporto tra il mondo
agricolo e quello urbano, quale
strumento di interscambio di conoscenze,
di cultura e di tradizioni;- favorire la
creazione ed il consolidamento di
imprese agricole economicamente valide
ed organizzativamente più flessibili
in funzione delle esigenze del mercato.
ARTICOLO 2.(Attività agrituristiche).
(Testo dell’art. 2
della legge regionale 14 agosto 1997, n.
28, così come integrato dall’art. 1
della legge regionale 12 agosto 1998, n.
31 con l’aggiunta del comma 3/bis
all’art. 2 e successivamente modificato
dall’art. 2 della legge regionale 13
dicembre 1999, n. 37).
1. Per attività agrituristiche si
intendono quelle individuate dall'art.
2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. Nello svolgimento dell'attività
agrituristica deve essere
impiegato personale operante nell'ambito
dell'impresa agricola. Sono
applicabili altresì le norme di cui
all'art. 18 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97.
3. Possono esercitare attività
agrituristiche le aziende agricole
in possesso dei requisiti di cui alla
tabella A allegata alla presente
legge. 3/bis. Le aziende i cui titolari
con autocertificazione resa nei modi
di legge, dichiarino di somministrare
esclusivamente cibi e bevande costituiti
da prodotti vegetali, sono esentati dal
disporre di patrimonio zootecnico e sono
tenuti a somministrare esclusivamente i
cibi e le bevande suddette.
L'autorizzazione comunale dovrà
esplicitamente contenere tale
specificazione e nell'azienda dovrà
essere esposto apposito cartello; la
mancata esposizione del cartello
comporta la revoca dell'autorizzazione".
4. Rientrano tra le attività
agrituristiche:
a) dare alloggio ed ospitalità nelle
strutture di cui al successivo articolo
3;
b) dare ospitalità in aree attrezzate
all'aperto purché provviste di servizi
essenziali;
c) preparare e somministrare pasti e
bevande, ivi comprese quelle a contenuto
alcolico e superalcolico, costituiti per
almeno i 2/3, anche in termini di prezzo
applicato al fruitore, da prodotti
aziendali e da prodotti locali o
regionali. I prodotti aziendali,
ancorché lavorati e
trasformati esternamente anche presso
strutture cooperative cui
l'operatore agrituristico aderisce,
devono essere prevalenti rispetto a
quelli locali e regionali. Sono altresì
consentiti la degustazione e
l'assaggio di prodotti aziendali e della
gastronomia locale e regionale;
d) la vendita diretta di prodotti
alimentari dell'azienda ricavati
anche attraverso lavorazione esterna e
di prodotti artigianali tipici di
manifattura propria;
e) l'allevamento di cavalli a scopo di
agriturismo equestre e di altre specie
zootecniche, ittiche o faunistiche anche
per attività sportive e ricreative
svolte in azienda;
f) l’organizzazione di attività
ricreative, culturali, didattiche, di
tutela dell’ambiente e sportive in
particolare quelle collegate agli usi e
alle tradizioni locali, utilizzando le
strutture presenti in azienda ed in
relazione alle attività svolte.
5. L’attività agrituristica in forma
associata e tramite i “centri servizi”
si realizza mediante l’utilizzo di
strutture o di spazi messi a
disposizione dalle aziende
agrituristiche associate o da soggetti
pubblici.
6. Lo svolgimento delle attività
agrituristiche non costituisce
distrazione o variazione della
destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati che, comunque,
restano o sono da considerare ad uso
rurale e strumentale al fondo, ai sensi
del comma 156 dell’art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
7. Dall'entrata in vigore della presente
legge non possono essere
autorizzate altre tipologie di turismo
di tipo ricettivo con riferimento allo
stesso edificio o ad edifici diversi
ricadenti nella stessa azienda
agrituristica.
ARTICOLO 3. (Strutture e requisiti
igienicosanitari).
(Testo dell’ art.
3 della legge regionale 14 agosto 1997,
n.28, così come modificato dall’art. 3
della legge regionale 13 dicembre 1999,
n. 37).
1. Possono essere utilizzati per le
attività agrituristiche i locali siti
nell'abitazione dell'imprenditore
agricolo ubicata nel fondo. Possono,
altresì, essere utilizzati:
a) gli edifici o parti di essi ubicati
nel fondo, non più necessari alla
conduzione dell'azienda, contigui ad
appezzamenti di terreno coltivati,
classificati catastalmente, con reddito
dominicale ed agrario;
b) gli annessi in muratura, non più
necessari per la conduzione
dell'azienda, purché destinati ad
integrazione o completamento
dell'attività svolta negli edifici o nei
locali come sopra individuati.
2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono
utilizzabili gli edifici adibiti ad
abitazione dell'imprenditore agricolo,
purché ubicati nelle zone di prevalente
interesse agrituristico di cui all'art.
5 ed i terreni ricadano nello stesso
comune o comune limitrofo e l'edificio
sia strettamente connesso con
l'attività agricola svolta.
3. Le strutture di cui ai precedenti
commi possono essere utilizzate
se esistenti nell'azienda prima
dell'entrata in vigore della presente
legge. È fatto salvo l'utilizzo di
"centri servizi" realizzati in
conformità delle norme urbanistiche in
vigore per le necessità delle aziende
agrituristiche associate.
4. Gli interventi consentiti sugli
edifici da utilizzarsi ai fini
agrituristici sono quelli di
ristrutturazione, di restauro e
risanamento conservativo previsti dalle
norme urbanistiche in vigore. Nella
realizzazione di detti interventi vanno
rispettate le caratteristiche
architettoniche e strutturali
degli edifici e utilizzati materiali
analoghi che mantengano l'aspetto tipico
delle costruzioni rurali umbre.
5. Gli alloggi e i locali destinati
all'uso agrituristico devono possedere i
requisiti strutturali ed
igienico-sanitari previsti dal
regolamento edilizio comunale per
i locali di civile abitazione, tenuto
conto delle caratteristiche di ruralità
degli edifici interessati.
6. Per la realizzazione degli interventi
di cui al comma 4, possono
essere ammesse deroghe ai regolamenti
edilizi in funzione delle
caratteristiche strutturali e della
tipologia rurale dell'edificio, con
particolare riferimento ai limiti di
altezza e di superficie ed ai rapporti
di illuminazione e di areazione previsti
dal regolamento comunale per i locali di
civile abitazione.
7. Le camere devono avere sufficiente
aerazione ed illuminazione e le
pareti essere tinteggiate periodicamente
in modo adeguato.
8. Nell'ambito degli alloggi
agrituristici sono assicurati i seguenti
servizi:
a) cambio o fornitura della biancheria
almeno due volte la settimana e comunque
all'arrivo di nuovi ospiti;
b) pulizia delle camere, almeno due
volte la settimana o, se lasciata
alla cura del cliente, la messa a
disposizione dell'attrezzatura
necessaria;
c) un locale bagno completo ogni quattro
posti letto non serviti da locale bagno
privato, con il minimo di un locale
bagno completo;
d) una linea telefonica con apparecchio
di uso comune;
e) una cassetta medica con materiale di
pronto soccorso; nel caso di
ospitalità in appartamenti dovrà essere
fornita una cassetta medica di pronto
soccorso per ognuno di essi.
9. Ai fini del superamento e della
eliminazione delle barriere
architettoniche si applicano i seguenti
criteri:
a) fino a dieci posti letto e
compatibilmente con la tipologia del
fabbricato, negli interventi di
ristrutturazione devono essere resi
accessibili ai disabili i locali
destinati all’attività agrituristica
situati al piano terra;
b) oltre i dieci posti letto si
applicano le disposizioni previste dalla
legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14
giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104.
10. La capacità ricettiva massima
dell'azienda agricola e dei "centri
servizi" è di trenta posti letto, sia
che l'attività si svolga su uno o più
fabbricati.
11. I punti ristoro devono prevedere non
più di due posti a sedere per ogni posto
letto autorizzato e deve essere
assicurata una superficie minima di
mq. 1,5 per ogni posto a sedere, salvo
che per le aree individuate nel
programma regionale di cui al successivo
art. 17 dove è consentita la sola
somministrazione dei pasti. Il suddetto
limite può essere altresì superato per
le scolaresche e per i gruppi di studio
in visita all'azienda.11 bis. La prima
colazione agli alloggiati è compresa nel
servizio ricettivo, può essere
somministrata, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie, da tutte le aziende
agrituristiche e non è vincolata all’uso
esclusivo di prodotti aziendali.
12. I centri servizi e le aziende
associate possono usufruire dei posti a
sedere per la somministrazione dei pasti
non utilizzati dalle singole aziende
associate.
13. Le piscine annesse alle strutture
agrituristiche e che costituiscono
parte integrante del complesso
ricettivo, utilizzate solo dagli
alloggiati della struttura, sono
considerate ad uso privato, fino ad una
superficie di 160 mq.
ARTICOLO 4. (Aree attrezzate per la
sosta dei campeggiatori).
1. Qualora
nell'ambito dell'azienda non esistano
fabbricati destinabili ad
alloggi agrituristici, è consentita la
realizzazione di un'area per un numero
massimo di sei piazzuole elevabile a
dieci nei "centri servizi" e nelle
aziende condotte in forma associata,
attrezzate in modo che sia assicurato
l'approvvigionamento idrico e lo
smaltimento dei liquami e dei rifiuti.
2. Nel caso in cui il recupero di
fabbricati rurali non consenta di
raggiungere trenta posti letto, è
consentito il posizionamento di un'area
per un massimo di tre piazzuole.
3. I servizi igienici devono comprendere
almeno un WC, una doccia e un
lavabo ogni tre piazzuole e devono
essere realizzati in muratura nel
rispetto delle caratteristiche
ambientali della zona.
4. I servizi igienici dell'area
attrezzata a piazzuola devono essere in
ogni caso distinti da quelli posti
all'interno dell'alloggio
agrituristico. 5. La realizzazione di
piazzuole per aree attrezzate è comunque
subordinata alle autorizzazioni
prescritte dalla vigente normativa in
materia. 6. L'eventuale ombreggiamento
delle piazzuole deve essere
realizzato esclusivamente con l'impiego
di vegetazione arbustiva o arborea e le
stesse non possono essere pavimentate.
La superficie di ciascuna piazzuola
non può superare i 40 mq.
ARTICOLO 5. (Zone di prevalente
interesse agrituristico).
1. Sono
considerate di prevalente interesse
agrituristico, nell'ordine, le seguenti
zone:
a) le aree interne ai parchi e alle aree
naturali protette definite con
leggi nazionali e regionali e le aree
contigue, individuate ai sensi dell'art.
32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e
dell'art. 25 della legge regionale 3
marzo 1995, n. 9;
b) i territori dei comuni delimitati ai
sensi dell'art. 3, paragrafo 3,
della direttiva Cee 75/268, riportati
nell'elenco della direttiva Cee 75/273,
come modificata da ultimo dalla
direttiva Cee 84/167 e i territori dei
comuni delimitati ai sensi dell'art. 3,
paragrafo 4, della direttiva Cee 75/268,
riportati nell'elenco della direttiva
Cee 75/273, come modificata da ultimo
dalla direttiva Cee 84/167;
c) i territori dei comuni rivieraschi
del Trasimeno non compresi tra quelli di
cui alle precedenti lettere a) e b).Art.
6. (Connessione e complementarietà con
l'attività agricola).
1. L'esercizio dell'agriturismo viene
svolto stagionalmente, anche
distribuito nell'arco dell'anno in
relazione al tempo di lavoro dedicato
alle attività agroforestali,
all'ubicazione e all'estensione
aziendale, alle dotazioni strutturali e
infrastrutturali, agli ordinamenti
colturali e selvicolturali, agli
allevamenti praticati e alla tutela
ambientale.
2. Il tempo occorrente, nell'arco
dell'anno, allo svolgimento delle
attività agrituristiche deve essere
inferiore al tempo necessario per lo
svolgimento delle attività di
coltivazione del fondo, di allevamento e
selvicolturale.
3. La Giunta regionale, su proposta
della commissione di cui all'art. 8,
approva apposite tabelle per il calcolo
delle ore lavorative occorrenti per le
singole colture, per gli allevamenti e
per la selvicoltura, e dei tempi
richiesti per l'espletamento delle
attività agrituristiche.
4. Nelle zone di cui alle lettere a) e
b) dell'art. 5 il tempo di lavoro
calcolato per l'espletamento delle
attività agroforestali viene
moltiplicato per un
coefficiente compensativo pari a tre.
5. Per le attività agrituristiche svolte
in forma associativa o cooperativa
il calcolo del tempo di lavoro viene
determinato sommando il tempo di lavoro
di ciascuna azienda associata anche
quando l'attività agrituristica sia
concentrata in una unica sede.
ARTICOLO 7. (Norme igienicosanitarie).
1. La produzione,
la preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e bevande
sono soggetti alle disposizioni di cui
alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l'azienda agrituristica
somministri pasti e bevande
esclusivamente alle persone alloggiate,
le dotazioni strutturali necessarie alla
preparazione dei pasti possono essere le
stesse che sono previste per una cucina
di civile abitazione purché adeguate al
numero degli alloggiati.
3. La conservazione degli alimenti
deperibili deve essere effettuata sotto
la diretta responsabilità del titolare
dell'azienda agrituristica nel rispetto
della vigente normativa
igienicosanitaria.
4. Nel locale cucina inteso come
laboratorio di produzione si possono
preparare, in tempi separati, pasta
fresca, conserve vegetali, formaggi,
confetture, prodotti apistici per un
quantitativo settimanale non superiore a
50 kg. per ciascun prodotto.
5. Per la produzione di quantitativi
superiori e di altri prodotti, ivi
comprese le carni macellate, è fatto
obbligo dell'attivazione di specifico
laboratorio, per ogni genere o gruppo
omogeneo di prodotti, avente i requisiti
prescritti dalla vigente normativa.
6. La macellazione degli animali e la
trasformazione delle loro carni non
è consentita tranne che, ad uso
familiare, per i suini ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento di
vigilanza sanitaria delle carni n.
3298/1928.
7. La macellazione in azienda è,
viceversa, consentita per i volatili da
cortile, i conigli e la selvaggina
allevata nel rispetto della normativa
vigente.
8. La Giunta regionale determina, con
apposite direttive di indirizzo e
coordinamento, entro sei mesi
dall'approvazione della presente legge,
le modalità applicative relative al
presente articolo.
ARTICOLO 8. (Elenco degli operatori
Commissione regionale per
l'agriturismo).
1. È istituito
presso la Giunta regionale l'elenco
regionale dei soggetti abilitati
all'esercizio dell'agriturismo.
2. L'elenco è tenuto da una commissione
nominata dal Presidente della Giunta
regionale previa delibera della stessa.
3. La commissione dura in carica 5
anni.
4. La commissione ha sede presso la
struttura della Giunta
regionale competente in materia di
agricoltura ed è costituita:
a) da un membro della Giunta regionale o
da un suo delegato che la presiede;
b) da due funzionari regionali
appartenenti alla struttura operante
nella materia dell'agricoltura e da due
del turismo;
c) da un rappresentante di ciascuna
delle tre organizzazioni
professionali degli operatori
agrituristici maggiormente
rappresentative a livello nazionale e
operanti nell'ambito regionale.
5. Spetta alla commissione la
valutazione dell'idoneità
dell'azienda agricola all'esercizio
dell'attività agrituristica, la
determinazione del tempo massimo per lo
svolgimento dell'attività agrituristica
rispetto a quella agricola sulla base
delle tabelle di conversione previste
all'art. 6 e la verifica circa
l'idoneità dei richiedenti in osservanza
di quanto previsto ai commi 3 e 4,
dell'art. 6, della legge 5 dicembre
1985, n. 730.
6. La commissione si avvale per le
funzioni di segreteria e per
l'istruttoria delle domande, della
competente struttura della Giunta
regionale operante nella materia
dell'agricoltura.
7. Ai componenti la commissione estranei
all'amministrazione regionale spetta un
gettone di presenza di lire 100.000
lorde per ciascuna giornata di seduta.
8. La commissione provvede d'ufficio,
ogni tre anni, alla revisione
dell'elenco al fine della verifica della
permanenza dei requisiti in capo ai
singoli operatori iscritti.
9. Il mancato inizio dell'attività entro
tre anni dalla data di
iscrizione, comporta la cancellazione
d'ufficio dall'elenco regionale di cui
al comma 1.
ARTICOLO 9. (Disciplina
amministrativa).
1. Al rilascio
dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività agrituristica provvede il
sindaco del Comune ove ha sede l'azienda
interessata all'esercizio dell'attività
stessa.
2. I soggetti interessati devono
presentare apposita domanda
corredata dalla seguente
documentazione:
a) certificato di iscrizione nell'elenco
regionale degli operatori
agrituristici, da cui risultino le
caratteristiche dell'attività
agrituristica attivabile;
b) relazione illustrativa del piano di
attività agrituristica nell'ambito
dell'azienda agricola, contenente la
indicazione:
- delle caratteristiche della azienda e
del suo sistema di conduzione; - delle
caratteristiche dell'attività
agrituristica e degli edifici e spazi
liberi da destinarsi, anche se solo
assegnati, alla sosta dei campeggiatori;
- della capacità ricettiva degli
edifici adibiti ad attività
agrituristiche e/o del numero di
piazzuole nelle aree attrezzate per la
sosta dei campeggiatori;
- degli eventuali interventi di
adeguamento; - del periodo di esercizio
e delle tariffe che si intende
praticare nell'anno in corso;
c) esplicita autorizzazione del
proprietario, ove la domanda sia
presentata dal conduttore del fondo;
d) copia del libretto di idoneità
sanitaria rilasciata al personale
addetto alla preparazione e
somministrazione di alimenti e bevande;
e) certificato di abitabilità
dell'alloggio agrituristico e di
agibilità degli spazi aperti;
f) documentazione attestante il possesso
dei requisiti di cui agli artt. 11 e
92 del testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 e
dell’art. 5 della legge 9 febbraio 1963,
n. 59.
3. Di volta in volta il Comune trasmette
alla Giunta regionale - uffici
operanti nella materia dell’agricoltura
e del turismo - e all’azienda di
promozione turistica, copia delle
autorizzazioni all’esercizio della
attività agrituristica rilasciate, con
l’indicazione delle caratteristiche di
ciascuna di esse.
4. Il soggetto autorizzato allo
svolgimento di attività agrituristica
deve:
a) esporre al pubblico
l’autorizzazione;
b) rispettare i limiti e le modalità
indicate nell’autorizzazione e le
tariffe di cui all’art. 15;
c) comunicare giornalmente alle autorità
di pubblica sicurezza l’arrivo
delle persone alloggiate e far
sottoscrivere al cliente la scheda di
dichiarazione delle generalità ai sensi
del comma 4, dell’art. 7 del decreto
legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito,
con modificazioni, nella legge 30 maggio
1995, n. 203;
d) esporre al pubblico, nella sala
ristoro, la lista degli alimenti e
delle bevande somministrate, con
indicati la provenienza dei prodotti ed
i relativi prezzi;
e) al solo fine della rilevazione
statistica del movimento turistico, i
titolari degli esercizi agrituristici
provvedono a registrare giornalmente gli
arrivi e le presenze facendo pervenire
all’Azienda di promozione turistica
l’apposito modello ISTAT entro i primi
cinque giorni del mese successivo.
5. Non possono essere usate le
denominazioni quali
agriturismo, agrituristico o similari
per attività esercitate da soggetti non
autorizzati ai sensi della presente
legge.
ARTICOLO 10. (Sospensione e revoca della
autorizzazione).
1.
L'autorizzazione di cui all'art. 9 è
sospesa dal sindaco, previa diffida,
con provvedimento motivato, per un
periodo compreso tra dieci e trenta
giorni, qualora venga accertato che
l'operatore agrituristico abbia violato
gli obblighi della presente legge e/o
non siano offerti i servizi previsti
nell'autorizzazione medesima.
2. L'autorizzazione è revocata dal
sindaco, con provvedimento
motivato, qualora accerti che
l'operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l'attività entro
due anni dalla data fissata
nell'autorizzazione, ovvero l'abbia
sospesa, senza giustificati motivi, da
almeno un anno;
b) abbia perduto uno o più dei requisiti
necessari per il rilascio
dell'autorizzazione;
c) abbia subito più di due sospensioni
ai sensi del comma 1;
d) non abbia rispettato il vincolo di
destinazione di cui al comma 11
dell'art. 18.
3. La revoca comporta il diniego della
concessione di nuova autorizzazione
per un periodo di anni 2.
4. La revoca è comunicata alla Giunta
regionale ed all'Azienda di promozione
turistica al fine del recupero degli
eventuali contributi concessi e delle
somme erogate.
ARTICOLO 11. (Simbolo e denominazione
regionale dell'agriturismo).
1. La Giunta
regionale, sentite le organizzazioni
professionali degli
operatori agrituristici maggiormente
rappresentative a livello nazionale e
operanti nell'ambito regionale,
definisce un simbolo di garanzia che
individui, su tutto il territorio
regionale, le aziende agrituristiche
autorizzate all'esercizio sulla base del
sistema di requisiti, garanzie,
controlli, previsti dalla presente
legge. Al simbolo, da affiggere tramite
targa all'ingresso delle aziende
agrituristiche, possono essere aggiunti
la denominazione dell'azienda
agrituristica e i servizi da questa
offerti.
2. Il simbolo e la denominazione
regionale sono riportati su tutto il
materiale pubblicitario, illustrativo e
segnaletico.
3. Con le stesse modalità di cui al
comma 1 la Giunta definisce
i contrassegni di qualità di cui
all'art. 15, anche tramite logo.
ARTICOLO 12. (Classificazione delle
strutture ricettive agrituristiche).
1. La Giunta
regionale, su proposta della commissione
regionale, stabilisce i criteri per la
classificazione delle aziende
agrituristiche e ne individua
i contrassegni simboleggiati fino ad un
massimo di cinque spighe.
2. La denuncia dei requisiti
dell'azienda avviene da parte del
titolare ed è accompagnata dalla
richiesta di assegnazione di una
determinata classifica, presentata al
Comune utilizzando appositi modelli
predisposti dalla Giunta regionale.
3. I Comuni, previo parere della
commissione regionale di cui all'art.
8, assegnano la classifica
contestualmente al rilascio o al rinnovo
della autorizzazione o a richiesta
dell'interessato.
ARTICOLO 13. (Albo per la tutela della
qualità).
1. È istituito
presso la Giunta regionale l'albo
regionale per la tutela della qualità
dell'attività agrituristica.
2. Le aziende autorizzate all'esercizio
dell'attività agrituristica
possono essere iscritte all'albo di cui
al comma precedente sulla base:
- della qualità e della tipicità delle
strutture e, in particolare, dello
stato di manutenzione e di
conservazione, delle caratteristiche
costruttive e funzionali, dei servizi
connessi ed offerti, del comfort
generale;
- della capacità e dell'efficienza del
personale addetto allo
svolgimento dell'attività;
- dell'ubicazione dell'azienda in zone
di particolare valore agricoloforestale, ambientale
e paesaggistico;
- dello stato di conduzione delle
colture e degli allevamenti.
3. Nell'albo vengono annotati la
denominazione e l'ubicazione
dell'azienda, gli estremi
dell'autorizzazione comunale, i servizi
da questa offerti.
4. Le aziende interessate presentano,
per l'iscrizione all'albo
regionale, domanda alla Giunta
regionale, entro il 31 dicembre di ogni
anno, corredata di tutti gli elementi
utili per l'accertamento e la
valutazione dei requisiti oggettivi e
soggettivi di cui al precedente comma e
con l'indicazione delle tariffe
praticate. Alla domanda deve essere
allegata la ricevuta del versamento
sull'apposito conto corrente regionale
della somma di lire 250.000 con
l'indicazione della causale - Spese per
l'iscrizione all'albo della qualità
nell'agriturismo.
ARTICOLO 14. (Autorità per il
riconoscimento della qualità).
1. È istituita
dalla Giunta regionale l'Autorità per il
riconoscimento della qualità delle
aziende agrituristiche. L'Autorità è
costituita:
a) da un esperto in materia
agrituristica, esterno
all'amministrazione regionale;
b) da un funzionario regionale
appartenente alla struttura operante in
materia di turismo;
c) da un funzionario regionale
competente in materia di agricoltura che
svolge anche le funzioni di segretario.
2. L’Autorità è costituita con decreto
del Presidente della Giunta regionale,
su proposta della Giunta regionale e
dura in carica tre anni.
3. L'Autorità svolge i seguenti
compiti:
a) provvede, ai fini dell'iscrizione
nell'albo regionale, all'accertamento ed
alla valutazione dei requisiti di cui al
comma 2, dell'art. 13;
b) dispone o nega, conseguentemente a
quanto previsto dalla precedente lett.
a), I' iscrizione delle aziende
agrituristiche nell'albo regionale;
c) provvede almeno ogni tre anni alla
verifica dei requisiti di cui al comma 2
dell'art. 13, disponendo la
cancellazione dall'albo delle
aziende agrituristiche qualora non
sussistano più le condizioni che ne
avevano consentito l'iscrizione.
4. L'elenco delle aziende iscritte
all'albo per la tutela della qualità e
le cancellazioni sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
5. All'esperto esterno
all'amministrazione regionale di cui al
precedente comma 1, è corrisposta per
ciascuna pratica evasa relativa
all'iscrizione all'albo, una indennità
di lire 100.000, nonché il rimborso
delle spese di viaggio e di missione,
nella misura prevista per i dirigenti
regionali.
ARTICOLO 15. (Contrassegno di qualità).
1. La Giunta
regionale rilascia alle aziende
agrituristiche iscritte
all'albo regionale di cui all'art. 13 il
contrassegno di qualità da esporsi
all'ingresso dell'azienda. Sul
contrassegno è riportato lo stemma della
Regione.
2. Il contrassegno può essere riportato
su tutto il materiale
pubblicitario, illustrativo e
segnaletico.
ARTICOLO16. (Tariffe).
1. Entro il 1°
marzo ed il 1° ottobre di ogni anno i
soggetti autorizzati ai sensi dell'art.
9 devono presentare, al Comune ed
all'Azienda di promozione turistica, una
dichiarazione delle tariffe minime e
massime che si impegnano a praticare
rispettivamente dal 1° giugno e dal 1°
gennaio dell'anno successivo.
ARTICOLO 17. (Programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali).
1. La Giunta
regionale, sentita la commissione
regionale per l'agriturismo, in armonia
con gli indirizzi di programmazione
generale e di settore predispone la
proposta di programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali, ai sensi dell'art. 10
della legge 5 dicembre 1985, n. 730.
2. Il programma regionale è formulato
anche sulla base delle proposte avanzate
dalle Comunità montane e dai Comuni non
facenti parte delle stesse, sentite le
autorità di amministrazione e gestione
dei parchi e le associazioni e
organizzazioni agrituristiche operanti
nella regione.
3. Il programma stabilisce gli obiettivi
di sviluppo dell'agriturismo
nel territorio regionale ed in
particolare:
a) individua le zone di collina e di
montagna ricadenti in territori
a produttività marginale, di particolare
interesse ambientale,
ricreativo, culturale e di tradizioni
ove le aziende agrituristiche che non
esercitano attività ricettiva possono
somministrare cibi e bevande secondo
le modalità di cui all'art. 2 comma 4,
lett. c);
b) determina i criteri per la
concessione degli aiuti finanziari
stabiliti dall'art. 18 a favore degli
operatori agrituristici; c) indirizza e
coordina le iniziative di cui agli artt.
19, 20, 21 e 22.
4. Il programma è approvato dal
Consiglio regionale ogni tre anni.
ARTICOLO 18. (Aiuti finanziari agli
operatori agrituristici).
1. La Giunta
regionale, in attuazione del programma
agrituristico regionale, concede agli
operatori agrituristici contributi in
conto capitale o in conto interessi per
l'esecuzione di interventi sui
fabbricati e sulle aree esterne
da destinare ad attività
agrituristiche.
2. La spesa massima ammissibile è
determinata dalla Giunta regionale.
3. La percentuale di contributo
concedibile è pari al 35 per cento della
spesa ammessa, elevata al 45 per cento
nelle zone di prevalente
interesse agrituristico di cui all'art.
5.
4. In alternativa al contributo in conto
capitale, la Giunta regionale
può concedere il concorso sul pagamento
degli interessi relativi ai mutui di
durata quindicennale, fino ad un massimo
del cento per cento della spesa
riconosciuta ammissibile, da contrarsi
per la realizzazione delle opere con
istituti autorizzati all'esercizio del
credito agrario di miglioramento, che
abbiano stipulato apposita convenzione
con la Giunta regionale.
5. Ai mutui di cui al comma 4 si applica
il tasso di riferimento fissato per
le operazioni di credito agrario di
miglioramento, con decreto del Ministero
del tesoro.
6. Il tasso agevolato a carico del
mutuatario non può essere inferiore a
quello minimo previsto, per le diverse
zone, dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri emanato a norma
dell'art. 109, terzo comma del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616.
7. Il concorso nel pagamento degli
interessi di ammortamento è pari
alla differenza tra la rata semestrale o
annuale calcolata al tasso di
riferimento e quella calcolata al tasso
agevolato minimo vigenti alla data di
adozione del provvedimento di
concessione del nulla osta, ed è erogata
agli istituti in rate semestrali o
annuali costanti posticipate alle
scadenze fissate nei contratti di
mutuo.
8. L'importo del mutuo è comprensivo
della spesa accertata ed ammessa ad
avvenuta esecuzione delle opere e
dell'onere per interessi di
preammortamento, nel limite massimo di
una annualità degli interessi stessi,
calcolata sull'importo della spesa
suddetta, al tasso globale vigente
sempre alla data di adozione
del provvedimento.
9. Ai mutui concessi ai sensi della
presente legge si applicano
le disposizioni in materia di intervento
del Fondo interbancario di garanzia
di cui all'art. 36 della legge 2 giugno
1961, n. 454 e successive
modificazioni ed integrazioni.
10. L'ammontare dei benefici concessi a
ciascuna azienda agricola ai sensi
della presente legge o di altri regimi
di aiuto non espressamente autorizzati
dalla Commissione europea in
applicazione delle vigenti disposizioni
comunitarie non può in alcun caso
superare in un triennio il
controvalore in lire italiane di 100.000
ECU calcolato in «equivalente
sovvenzione lorda» secondo le modalità
stabilite dall'Unione europea.
11. Gli immobili e le relative
pertinenze oggetto dei benefici di cui
alla presente legge sono soggetti ad un
vincolo di destinazione
decennale decorrente dalla data di
accertamento della avvenuta
esecuzione delle opere.
ARTICOLO 19. (Promozione dell'offerta
agrituristica).
1. La Giunta
regionale, in attuazione del programma
regionale agrituristico, promuove e
coordina le iniziative per l'offerta
agrituristica, con la collaborazione
degli enti locali, delle organizzazioni
professionali e delle associazioni
nazionali agrituristiche maggiormente
rappresentative operanti nel territorio
regionale.
2. La Giunta regionale, anche in
collaborazione con l'Azienda di
promozione turistica, provvede alla
diffusione della conoscenza in Italia e
all'estero delle risorse agrituristiche
regionali, in conformità del D.P.R. 31
marzo 1994, mediante opportune
iniziative pubblicitarie ed editoriali,
con particolare riferimento al mondo
della scuola, che evidenzino le attività
agrituristiche, le loro caratteristiche
legate all'ambiente naturale, alla
cultura e alle tradizioni locali, gli
itinerari agrituristici.
3. La Giunta regionale sostiene con
priorità la realizzazione di progetti
pilota per iniziative aziendali ed
interaziendali a carattere sperimentale,
e incentiva le iniziative delle
associazioni dei consorzi di operatori
agrituristici finalizzate alla
commercializzazione del prodotto
agrituristico.
ARTICOLO 20. (Piani integrati
straordinari).
1. Le Comunità
montane ed i Comuni singoli o associati,
per le zone di prevalente interesse
agrituristico ricadenti nell'ambito dei
rispettivi territori, possono proporre
al Presidente della Giunta regionale di
promuovere un accordo di programma, ai
sensi dell' art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, ai fini dell'adozione di
piani integrati straordinari, redatti ai
sensi dell'art. 13 della legge 5
dicembre 1985, n. 730.
ARTICOLO 21. (Attività di studio e di
ricerca).
1. La Giunta
regionale anche in collaborazione con le
associazioni e le organizzazioni
agrituristiche nonché gli enti locali
singoli o associati, promuove e finanzia
attività di studio o di ricerca
sull'agriturismo ivi comprese quelle
relative a quanto disposto dagli artt.
11 e 15.
ARTICOLO 22. (Formazione professionale).
1. La Giunta
regionale, per le esigenze formative in
materia di agriturismo, istituisce e
finanzia corsi di formazione
professionale con le modalità previste
dalla normativa regionale vigente in
materia.
ARTICOLO1.
Le funzioni di vigilanza e controllo
sull'osservanza delle disposizioni della
presente legge sono esercitate dal
Comune.
ARTICOLO 24. (Sanzioni amministrative)
(Testo dell’art. 24 della legge
regionale 14 agosto 1997, n. 28,
come integrato dall’art. 4 della legge
regionale 13 dicembre 1999, n. 37, con
l’aggiunta della lettera g).
1. Per le
violazioni alle norme della presente
legge sono applicate le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie ed
accessorie:
a) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000,
in caso di inizio dell'attività
agrituristica senza la prescritta
autorizzazione comunale, con immediata
chiusura dell'esercizio su ordinanza del
sindaco;
b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 in
caso di utilizzo o affissione
abusiva del simbolo e del contrassegno
di qualità regionali o di insegne con
le diciture «agriturismo»,
«agrituristico» o similari;
c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per
ogni persona in più alloggiata, rispetto
a quelle previste nell'autorizzazione
comunale, o per ogni piazzuola in più
messa in opera rispetto al numero di
piazzuole autorizzate, con l'obbligo di
rimozione su ordinanza del sindaco;
d) da lire 3.000.000 a lire 9.000.000,
per violazione alle disposizioni di cui
all'art. 2, comma 4, lett. c) e art. 3,
comma 11;
e) da lire 250.000 a lire 1.500.000 nei
seguenti casi:
- mancata esposizione delle tariffe o
applicazione di prezzi diversi da quelli
comunicati;
- mancato rispetto delle disposizioni di
cui all'art. 9 comma 4, lett. e);
f) da lire 500.000 a lire 3.000.000, nei
seguenti casi:
- mancata erogazione dei servizi
previsti nell'autorizzazione comunale o
erogazione di servizi non previsti nella
medesima;
- mancato rispetto dei periodi di
apertura o chiusura
dichiarati nell'autorizzazione;
- mancata esposizione al pubblico del
simbolo, del contrassegno regionale di
qualità e della lista di cui all'art. 9,
comma 4, lettera d);
- impiego, nell'erogazione dei servizi
autorizzati, di personale estraneo
al nucleo familiare ai sensi dell'art.
230/bis del codice civile o non
impiegato in azienda;
- utilizzo a fini agrituristici di
locali non previsti
nell'autorizzazione comunale;
- violazione dei commi 3 e 4 dell'art.
4;
g) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000
per violazione alle disposizioni di
cui all’art. . 2 come integrato dall’art.1
della legge regionale 12 agosto 1998, n.
31. 2. Le sanzioni sono irrogate dai
Comuni e i relativi proventi sono da
questi direttamente introitati.
ARTICOLO 25. (Norme transitorie).
1. Gli operatori
agrituristici già iscritti nell'elenco
regionale istituito ai sensi della
previgente normativa regionale sono
iscritti di diritto nell'elenco
regionale dei soggetti abilitati
all'esercizio, ove abbiano i requisiti
previsti dalla presente legge
dell'agriturismo, istituito ai
sensi dell'art. 8 e cancellati d'ufficio
ove non inizino l'attività entro tre
anni dall'entrata in vigore della
presente legge.
2. Gli operatori già autorizzati dai
Comuni all’esercizio
dell’attività agrituristica adeguano,
entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la propria
attività nel rispetto delle
disposizioni previste dalla stessa.
3. Le aziende agrituristiche già
autorizzate dai Comuni
all'esercizio dell'attività
agrituristica sono esonerate
dall'osservanza di quanto stabilito
dall'art. 3, comma 9.
4. Fino all'approvazione del programma
agrituristico regionale di cui all'art.
17 gli aiuti previsti dall'art. 18 sono
concessi sulla base di criteri fissati
dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 26. (Abrogazione).
1. La legge
regionale 6 agosto 1987, n. 38:
«Interventi a favore dell'agriturismo» è
abrogata.
ARTICOLO 27. (Norma finanziaria).
1. Per
l’attuazione della presente legge sono
disposte per l’anno 1997 le seguenti
autorizzazioni di spesa:
a) lire 300.000.000 quale limite di
impegno di durata massima quindicennale
per gli interventi di cui al comma 4,
dell’art. 18 della presente legge e per
le quote già impegnate a norma dell’art.
11 comma 4, della legge regionale 6
agosto 1987, n. 38 con imputazione
all’esistente cap. 8164 dello stato di
previsione della spesa del bilancio
regionale. La quota di limite di impegno
eventualmente non utilizzata nel 1997
costituirà economia di spesa di tale
esercizio e limite di impegno per gli
anni successivi e così via fino al suo
esaurimento. In tal caso nel bilancio
dal 2012 in poi saranno iscritti gli
stanziamenti per far fronte alle
annualità scadenti dopo il 2011;
b) lire 20.000.000 per gli interventi
previsti agli artt. 19, 20 e 21
con imputazione all’esistente cap. 8159
del bilancio di previsione la
cui denominazione viene così modificata:
«Spese per la promozione
dell’offerta agrituristica, per i piani
integrati straordinari e per le attività
di studio e ricerca».
2. All'onere di lire 320.000.000 di cui
al precedente comma,
ricadente nell'esercizio 1997, si farà
fronte come segue:
- quanto a lire 300.000.000 di cui alla
precedente lettera a), per lire
150.000.000 con lo stanziamento previsto
nel bilancio 1997 in corrispondenza del
cap. 8164 e per L. 150.000.000 con pari
disponibilità del fondo globale del cap.
9710 del bilancio 1996 elenco n. 5
allegato a detto bilancio. La
disponibilità relativa all'anno 1996 è
iscritta alla competenza dell'anno 1997
in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5,
della legge regionale 3 maggio 1978, n.
23;
- quanto a lire 20.000.000 di cui alla
precedente lettera b), con
lo stanziamento già previsto nel
bilancio annuale 1997 in
corrispondenza dell'esistente cap.
8159.
3. All'onere per l'attuazione degli
interventi previsti al comma
1, dell'art. 18, della presente legge,
ricadenti nell'esercizio 1997, si fa
fronte con lo stanziamento di lire
300.000.000 di cui all'esistente cap.
8158 dello stato di previsione della
spesa.
4. All'onere per la corresponsione di
gettoni di presenza ai membri
esterni della commissione per
l'agriturismo di cui al precedente art.
8 e dell'autorità per il riconoscimento
della qualità di cui all'art. 14, si
fa fronte con lo stanziamento
dell'esistente cap. 560 dello stato di
previsione della spesa del corrente
bilancio di previsione.
5. Le somme versate ai sensi del comma
4, dell'art. 13, saranno iscritte nel
cap. 2930 di nuova istituzione nella
parte entrata del bilancio
regionale 1997 denominato: «Versamenti
provenienti dalle Aziende agrituristiche
per l'iscrizione all'albo della qualità
nell'agriturismo», che con legge di
bilancio o di variazione allo stesso
sarà dotato del necessario
stanziamento. Per gli anni 1998 e
successivi l'entità della spesa sarà
determinata a norma dell'art. 5 della
legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 con
legge di bilancio.
TABELLA A Requisiti che devono possedere
le aziende per l'esercizio
dell'attività agrituristica:
a) Superficie
minima aziendale :Qualità di
coltura Superficie in ettari
seminativi oppure:pascoli o
prati-pascoli 510 oppure: colture
permanenti 3 oppure:superficie a
bosco 20 oppure: colture orto floricole
da pieno campo 2oppure: colture
protette 0,50 Le aziende con utilizzo
misto della superficie, come sopra
individuata, possono esercitare attività
agrituristiche solo se la somma delle
superfici, espressa in percentuale
rispetto al limite minimo sopra
precisato e riferita a ciascuna qualità
di coltura, è maggiore o uguale a 100.
b) per la preparazione e la
somministrazione dei pasti l'azienda
deve disporre di adeguato patrimonio
zootecnico.
c) la somministrazione dei pasti e
bevande è consentita solo alle aziende
che svolgono attività ricettiva, salvo
quanto previsto all'art. 17, comma 3,
lettera a).
AVVERTENZA -
Il testo coordinato della legge su
riprodotta viene pubblicato con
l’aggiunta delle note redatte dalla
Segreteria generale della Presidenza,
Servizio Affari giuridici e legislativi,
al solo scopo di facilitare la lettura.
N
O T E
Note all’art. 1, comma unico:
- Il testo degli
artt. 6, 9, 10, 22 e 24 dello Statuto
regionale, approvato con legge 23
gennaio 1992, n. 44 (pubblicato nel S.O.
alla G.U. n. 26 del 1° febbraio 1992, e
nel B.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1992), è
il seguente:«6. - 1. La Regione
riconosce l'ambiente come bene
essenziale della collettività e ne
assume la tutela e la qualità come
obiettivi fondamentali della propria
politica.
9. - 1. La Regione riconosce nel
patrimonio storico, archeologico,
artistico e paesistico un preminente
contributo ai valori della civiltà ed un
aspetto inalienabile della cultura e
dell'identità regionale.
10. - 1. La Regione riconosce
nell'impiego culturale e sportivo del
tempo libero un momento rilevante ed
autonomo della formazione ed
esplicazione della persona umana; ne
favorisce la diffusione e lo sviluppo,
promuovendo la realizzazione di
strutture decentrate ed iniziative
idonee e valorizzando l'attività di
gruppi ed associazioni.
22. - 1. La Regione, nell'ambito delle
politiche nazionali e comunitarie
e nella rigorosa tutela dell'equilibrio
ecologico ed ambientale, promuove
ed attua interventi per lo sviluppo dei
settori agricolo,
agro-alimentare, montano e forestale.
2. La Regione riconosce la proprietà
diretto coltivatrice come
elemento essenziale per la
qualificazione dell'agricoltura
regionale; favorisce lo sviluppo
dell'impresa agricola singola o
associata; adotta programmi di riordino
e ricomposizione fondiaria.
3. Promuove gli interventi necessari a
conseguire per le popolazioni
delle campagne e delle aree montane
adeguate condizioni di vita e livelli di
reddito. Predispone azioni di tutela e
di incremento del patrimonio forestale;
favorisce il recupero delle attività
agricole dei territori marginali; adotta
misure per la bonifica e l'irrigazione.
4. Coordina le proprie risorse per
realizzare un efficiente sistema agro-industriale-alimentare,
valorizzando la qualità e tipicità dei
prodotti agricoli, zootecnici ed
alimentari, in collaborazione con enti
pubblici, organizzazioni professionali,
associazioni di produttori ed
organismi cooperativi, predisponendo a
questi fini strumenti ed interventi di
mercato.
24. - 1. La Regione promuove il turismo
come essenziale fattore di sviluppo
economico e sociale dell'Umbria.
2. Favorisce il potenziamento
dell'impresa e delle attività turistiche
e l'ordinata espansione e qualificazione
delle strutture ricettive e dei
servizi, al fine della piena fruizione
dell'ambiente storico, artistico
e naturale dell'Umbria.
3. Adotta misure idonee alla diffusione
delle attività agrituristiche».- La
legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante
«Disciplina dell'agriturismo», è
pubblicata nella G.U. n. 295 del 16
dicembre 1985.
Note all’art. 2, comma 1, 2 e 6:
- Il testo
dell’art. 2 della legge 5 dicembre 1985,
n. 730 (si veda la nota all’art. 1,
comma unico), è il seguente:
«2. Definizione di attività
agrituristiche. - Per attività
agrituristiche si intendono
esclusivamente le attività di ricezione
ed ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile,
singoli od associati, e da loro
familiari di cui all'articolo 230-bis
del codice civile, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda,
in rapporto di connessione e
complementarità rispetto alle attività
di coltivazione del fondo,
silvi-coltura, allevamento del bestiame,
che devono comunque rimanere
principali.
Lo svolgimento di attività
agrituristiche, nel rispetto delle norme
di cui alla presente legge, non
costituisce distrazione della
destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati.Rientrano fra tali
attività:
a) dare stagionalmente ospitalità, anche
in spazi aperti destinati alla sosta di
campeggiatori;
b) somministrare per la consumazione sul
posto pasti e bevande
costituiti prevalentemente da prodotti
propri, ivi compresi quelli a carattere
alcolico e superalcolico;
c) organizzare attività ricreative o
culturali nell'ambito dell'azienda.
Sono considerati di propria produzione
le bevande e i cibi prodotti e
lavorati nell'azienda agricola nonché
quelli ricavati da materie prime
dell'azienda agricola anche attraverso
lavorazioni esterne».
-
Il testo dell’art. 18 della legge 31
gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove
disposizioni per le zone montane»
(pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 32 del
9 febbraio 1994), è il seguente:
«18. Assunzioni a
tempo parziale. - 1. Le imprese e i
datori di lavoro aventi sedi ed operanti
nei comuni montani, in deroga alle norme
sul collocamento della mano d'opera,
possono assumere senza oneri
previdenziali, a tempo parziale, ai
sensi dell'articolo 5 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, o in forma stagionale,
coltivatori diretti residenti in comuni
montani, iscritti allo SCAU.2. I
coltivatori diretti di cui al comma 1
conserveranno detta qualifica ad ogni
fine ed effetto e manterranno
l'iscrizione allo SCAU in deroga a
quanto previsto dal secondo e terzo
comma dell'articolo 2 della legge 9
gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano
sul fondo e prestino opera
manuale abitualmente nell'azienda
agricola.3. I coltivatori diretti di cui
al comma 1, in deroga alle vigenti
disposizioni, non maturano il diritto a
miglioramenti previdenziali e
assicurativi nelle forme di tutela già
in godimento per le attività di lavoro
autonomo. Non maturano altresì alcun
diritto previdenziale nei settori di
appartenenza delle imprese e dei datori
di lavoro che si avvalgono della loro
opera».-
Il
testo dell’art. 3, comma 156, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante
«Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica» (pubblicata nel S.O.
alla G.U. n. 303 del 28 dicembre 1996),
è il seguente:
«3.
Disposizioni in materia di entrata. –
Omissis. - 156. Con uno o più
regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, è disposta la
revisione dei criteri di accatastamento
dei fabbricati rurali previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, tenendo conto del fatto
che la normativa deve essere applicata
soltanto all'edilizia rurale abitativa
con particolare riguardo ai fabbricati
siti in zone montane e che si
deve provvedere all'istituzione di una
categoria di immobili a
destinazione speciale per il classamento
dei fabbricati strumentali, ivi compresi
quelli destinati all'attività
agrituristica, considerando inoltre per
le aree montane l'elevato frazionamento
fondiario e l'elevata frammentazione
delle superfici agrarie e il ruolo
fondamentale in esse dell'agricoltura a
tempo parziale e dell'integrazione tra
più attività economiche per la cura
dell'ambiente. Il termine del 31
dicembre 1995, previsto dai commi 8,
primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, e
successive modificazioni, è
ulteriormente differito al 31 dicembre
1997. Omissis».
Note all’art. 3, comma 9, lett. b):
- La legge 9
gennaio 1989, n. 13, recante
«Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli
edifici privati», è pubblicata nella
G.U. n. 21 del 26 gennaio 1989. - Il
D.M. 14 giugno 1989, n. 236, recante
«Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere
architettoniche», è pubblicato nel S.O.
alla G.U. n. 145 del 23 giugno 1989
.- La legge 5 febbraio 1992, n. 104,
recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», è
pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 39 del
17 febbraio 1992.
Nota all’art. 5, comma unico, lett. a) e
b):
- Il testo
dell’art. 32 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, recante «Legge quadro
sulle aree protette» (pubblicata nel
S.O. alla G.U. n. 292 del 13 dicembre
1991), è il seguente:«32. Aree contigue.
-
1. Le regioni, d'intesa con gli
organismi di gestione delle aree
naturali protette e con gli enti locali
interessati, stabiliscono piani e
programmi e le eventuali misure di
disciplina della caccia, della pesca,
delle attività estrattive e per la
tutela dell'ambiente, relativi alle aree
contigue alle aree protette, ove occorra
intervenire per assicurare la
conservazione dei valori delle aree
protette stesse.
2. I confini delle aree contigue di cui
al comma 1 sono determinati
dalle regioni sul cui territorio si
trova l'area naturale protetta, d'intesa
con l'organismo di gestione dell'area
protetta.
3. All'interno delle aree contigue le
regioni possono disciplinare
l'esercizio della caccia, in deroga al
terzo comma dell'articolo 15 della legge
27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella
forma della caccia
controllata, riservata ai soli residenti
dei comuni dell'area naturale protetta
e dell'area contigua, gestita in base al
secondo comma dello stesso articolo 15
della medesima legge.
4. L'organismo di gestione dell'area
naturale protetta, per esigenze connesse
alla conservazione del patrimonio
faunistico dell'area stessa, può
disporre, per particolari specie di
animali, divieti riguardanti le modalità
ed i tempi della caccia.
5. Qualora si tratti di aree contigue
interregionali, ciascuna
regione provvede per quanto di propria
competenza per la parte relativa
al proprio territorio, d'intesa con le
altre regioni ai sensi degli articoli 8
e 66, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla
regione nel cui territorio è situata la
maggior parte dell'area naturale
protetta».-
Il testo dell’art. 25, della legge
regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante
«Tutela dell'ambiente e nuove norme in
materia di Aree naturali protette in
adeguamento alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n.
142» (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R.
n. 13 del 15 marzo 1995), è il seguente:
«25. Istituzione
delle Aree naturali protette regionali.
- 1. Sono istituite, ai sensi dei
precedenti articoli 4, 5 e 7:
A) - l'Area naturale protetta «Parco del
Monte Subasio»;
B) - l'Area naturale protetta «Parco del
Monte Cucco»;
C) - l'Area naturale protetta «Parco del
Lago Trasimeno»;
D) - l'Area naturale protetta «Colfiorito»;
E) - l'Area naturale protetta «Parco
fluviale del Nera»;
F) - l'Area naturale protetta «Parco
fluviale del Tevere».
2. Le perimetrazioni provvisorie, a
scala 1:25000, per ciascuna delle
suddette Aree naturali protette, sono
rappresentate nelle cartografie allegate
alla presente legge.
3. Il soggetto gestore, in relazione
alla peculiarità di ciascuna delle Aree
naturali protette, è individuato nella
tipologia del Consorzio costituito
obbligatoriamente tra enti locali od
organismi associativi, ai sensi
dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
4. Sono istituite le aree contigue
dell'Area naturale protetta «Parco del
Monte Cucco» e dell'Area naturale
protetta «Parco fluviale del Tevere», ai
sensi dell'art. 7, comma 1, lett.
c), così come rappresentate nelle
cartografie allegate alla presente
legge, per assicurare la conservazione
dei valori propri delle Aree
protette medesime. All'interno delle
aree contigue predette è
disciplinato l'esercizio dell'attività
venatoria gestita in base all'art. 14
della legge regionale 17 maggio 1994, n.
14.
5. Per quanto attiene alla
individuazione degli elementi per la
redazione del piano dell'Area naturale
protetta e dei principi regolamentari,
trovano integrale applicazione gli
articoli 12, 14 e 15 della presente
legge».
Il testo dell’art. 3, paragrafi 3 e 4,
della direttiva CEE 75/268, del
28 aprile 1975, relativa all’elenco
comunitario delle zone agricole
svantaggiate ai sensi della direttiva
75/268/CEE (Italia) (pubblicata nella
G.U. delle Comunità europee n. L.128 del
19 maggio 1975), come modificata
dalla direttiva CEE 84/167 del 28
febbraio 1984 (in G.U. delle
Comunità europee n. L.82 del 26 marzo
1984), è il seguente:
«3. – Omissis. –
3. Le zone di montagna sono composte di
comuni o parti di comuni che devono
essere caratterizzati da una
notevole limitazione delle possibilità
di utilizzazione delle terre e un
notevole aumento dei costi dei lavori:
- a causa dell’esistenza di condizioni
climatiche, molto difficili,
dovute all’altitudine, che si traducono
in un periodo vegetativo nettamente
abbreviato,
- ovvero, ad un’altitudine inferiore, a
causa dell’esistenza, nella maggior
parte del territorio, di forti pendii
che rendono impossibile la
meccanizzazione o richiedono l’impegno
di materiale speciale assai oneroso,
- ovvero, quanto lo svantaggio derivante
da ciascuno di questi fatto ripresi
separatamente è meno accentuato, a causa
della combinazione dei due fattori,
purchè la loro combinazione comporti uno
svantaggio equivalente a quello che
deriva dalle situazioni considerate nei
primi due trattini.
4. Le zone svantaggiate minacciate di
spopolamento e nelle quali è necessario
conservare l’ambiente naturale, sono
composte di territori agricoli omogenei
sotto il profilo delle condizioni
naturali di produzione, che devono
rispondere simultaneamente alle seguenti
caratteristiche:
a) esistenza di terre poco produttive,
poco idonee alla coltura
e all’intensificazione, le cui scarse
potenzialità non possono
essere migliorate senza costi eccessivi
e che si prestano
soprattutto all’allevamento estensivo;
b) a causa della scarsa produttività
dell’ambiente naturale, ottenimento di
risultati notevolmente inferiori alla
media quanto ai principali indici che
caratterizzano la situazione economica
dell’agricoltura;
c) scarsa densità, o tendenza alla
regressione demografica, di
una popolazione dipendente in modo
preponderante dall’attività agricola
e la cui contrazione accelerata
comprometterebbe la vitalità e
il popolamento della zona
medesima.Omissis».
Note all’art, 7, commi 1 e 6:- La legge
30 aprile 1962, n. 283, recante
«Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250
e 262 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.
1265:
Disciplina
igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande», è pubblicata nella
G.U. n. 139 del 4 giugno 1962. - Il
testo dell’art. 13 del regolamento di
vigilanza sanitaria delle
carni, approvato con R.D. 20 dicembre
1928, n. 3298 (Pubblicato nella G. U. n.
36 del 12 febbraio 1929), è il seguente:
«13. - I privati, che in seguito a
domanda abbiano ottenuto dall'autorità
comunale l'autorizzazione di macellare a
domicilio, debbono darne avviso il
giorno innanzi al veterinario
comunale, o a chi, a norma dell'art. 6,
lo sostituisce.Il detto sanitario
fisserà l'ora della visita e della
macellazione, allo scopo di poter
compiere una completa ed
accurata ispezione delle carni».
Nota all’art. 8, comma 5:- Il testo
dell’art. 6, commi 3 e 4, della legge 5
dicembre 1985, n. 730 (si veda la nota
all’art. 2 commi 1, 2 e 6), è il
seguente:
«6. Elenco
regionale. - Omissis - L'iscrizione
nell'elenco è negata, a meno che abbiano
ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano riportato, nel triennio,
con sentenza passata in giudicato,
condanna, per uno dei delitti previsti
dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517
del codice penale, o per uno dei delitti
in materia di igiene e sanità o di frode
nella preparazione degli alimenti
previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di
prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o siano stati dichiarati
delinquenti abituali. Per l'accertamento
delle condizioni di cui al comma
precedente si applicano l'articolo 606
del codice di procedura penale
e l'articolo 10 della legge 4 gennaio
1968, n. 15. Omissis».
Note all’art. 9, comma 2, lett. f) e
comma 4, lett. c):- Il testo degli artt.
11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante
«Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza»
(pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931,
n. 146), è il seguente:
«11. - Salve le
condizioni particolari stabilite dalla
legge nei singoli casi, le
autorizzazioni di polizia debbono essere
negate:
1° a chi ha riportato una condanna a
pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per delitto non
colposo e non ha ottenuto la
riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o
a misura di sicurezza personale o è
stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza.Le
autorizzazioni di polizia possono essere
negate a chi ha riportato condanna per
delitti contro la personalità dello
Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero
per delitti contro le persone commessi
con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo
di rapina o di estorsione, o per
violenza o resistenza all'autorità, e a
chi non può provare la sua buona
condotta. Le autorizzazioni devono
essere revocate quando nella
persona autorizzata vengono a mancare,
in tutto o in parte, le condizioni alle
quali sono subordinate, e possono essere
revocate quando sopraggiungono o vengono
a risultare circostanze che
avrebbero imposto o consentito il
diniego della autorizzazione. 92. -
Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11,
la licenza di esercizio pubblico e
l'autorizzazione di cui all'art. 89 non
possono essere date a chi sia stato
condannato per reati contro la moralità
pubblica e il buon costume, o contro la
sanità pubblica o per giuochi d'azzardo,
o per delitti commessi in stato di
ubriachezza o per contravvenzioni
concernenti la prevenzione
dell'alcoolismo, o per infrazioni alla
legge sul lotto, o per abuso di sostanze
stupefacenti».
Il testo dell’art. 5, della legge 9
febbraio 1963, n. 59, recante «Norme per
la vendita al pubblico in sede stabile
dei prodotti agricoli da parte degli
agricoltori produttori diretti»
(pubblicata nella G.U. n. 44 del 16
febbraio 1963) è il seguente:
«5.
L'autorizzazione è negata solo se i
produttori agricoli e i rappresentanti
delle persone giuridiche richiedenti
hanno riportato condanne negli ultimi
cinque anni per delitti, previsti anche
da leggi speciali, contro la economia
pubblica, l'industria e il commercio e
la salute pubblica.»
Il testo dell’art. 7, comma 4, del
decreto legge 29 marzo 1995, n. 97,
recante «Riordino delle funzioni in
materia di turismo, spettacolo e sport»
(pubblicato nella G.U. n. 77 del 1°
aprile 1995), convertito in legge, con
modificazioni, della legge 30 maggio
1995, n. 203 (in G.U. N. 124 del 30
maggio 1995), è il seguente:
«7. Adeguamento
della legislazione in materia
alberghiera. - Omissis. – 4. Il terzo
comma dell’articolo 109 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal
seguente:
“I soggetti di cui al primo comma, anche
tramite i propri collaboratori, sono
tenuti a consegnare ai clienti che
chiedono alloggio una scheda di
dichiarazione delle generalità conforme
al modello approvato dal Ministro
dell'interno. Tale scheda, anche se
compilata a cura del gestore, deve
essere sottoscritta dal cliente. Per i
nuclei familiari e per i gruppi guidati
la sottoscrizione può essere effettuata
da uno dei coniugi anche per gli altri
familiari e dal capogruppo anche per i
componenti del gruppo. Le schede di
dichiarazione, in serie numerata
progressivamente, sono conservate per
dodici mesi presso la struttura
ricettiva a disposizione degli ufficiali
e agenti di pubblica sicurezza che ne
possono chiedere l'esibizione. L'obbligo
di conservazione della scheda di cui al
presente comma cessa a far data dal 30
giugno 1996. I soggetti di cui al
primo comma sono altresì tenuti a
comunicare giornalmente all'autorità
di pubblica sicurezza l'arrivo delle
persone alloggiate, mediante consegna di
copia della scheda, ovvero mediante
comunicazione, anche con
mezzi informatici, effettuata secondo
modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'interno”».
Nota all’art. 17, comma 1:- Il testo
dell’art. 10, della legge 5 dicembre
1985, n. 730 (si veda la nota all’art.
2, commi 1, 2 e 6) è il seguente:
«10. Programma
regionale agrituristico e di
rivitalizzazione di aree rurali. - La
regione, in armonia con gli indirizzi
della programmazione nazionale
e regionale e con la pianificazione
territoriale, redige il
programma agrituristico e di
rivitalizzazione di aree rurali.Il
programma stabilisce gli obiettivi di
sviluppo dell'agriturismo nel territorio
regionale, individua le zone di
prevalente interesse agrituristico e i
comuni di cui all'articolo 3, secondo
comma, coordina le iniziative di cui ai
successivi articoli 12, 13, 14 e 15.Il
programma è redatto sulla base delle
proposte degli enti locali sentite le
autorità di amministrazione e gestione
delle riserve e dei parchi naturali, e
le associazioni e organizzazioni
agrituristiche operanti nella regione.Le
proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l'elenco delle iniziative
agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del
patrimonio di edilizia rurale
esistente suscettibile di utilizzazione
agrituristica;
d) la descrizione delle caratteristiche
naturali, ambientali, agricole e
culturali delle zone, con particolare
riguardo al patrimonio storico ed
artistico;
e) le previsioni sulle potenzialità
agrituristiche, tenuto conto anche delle
strutture esistenti per la ricezione e
la somministrazione di alimenti e
bevande.Il programma è trasmesso al
Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e al Ministero del turismo
e dello spettacolo».
Note all’art. 18, commi 6 e 9:- Il testo
dell’art. 109, terzo comma, del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, recante
«Attuazione della delega di cui all'art.
1 della L. 22 luglio 1975, n. 382»
(pubblicato nel S.O. alla G.U. n.
234 del 29 agosto 1977) e riprodotto nel
S.O. al B.U.R. n. 40 del 7 settembre
1977), è il seguente:
«109. Agevolazioni
di credito. – Omissis. - La
determinazione dei tassi minimi di
interesse agevolati a carico dei
beneficiari è operata ai sensi dell'art.
3 della legge 22 luglio 1975, n.
382. Omissis».
Il testo dell’art. 36, della legge 2
giugno 1961, n. 454 recante «Piano
quinquennale per lo sviluppo
dell'agricoltura» (pubblicata nel S.O.
alla G.U. n. 141 del 10 giugno 1961), è
il seguente:
«36. Fondo
interbancario di garanzia. - Tra gli
Istituti esercenti il credito agrario di
miglioramento è istituito un «Fondo
interbancario di garanzia» per la
copertura dei rischi derivanti dalla
concessione, ai termini delle
disposizioni in materia di credito
agrario, di mutui di miglioramento
fondiario e di formazione di proprietà
contadina, compresi quelli non assistiti
dal concorso statale ovvero erogati con
fondi d'anticipazione dello Stato o
della Cassa per il Mezzogiorno o delle
Regioni a statuto autonomo, a favore di
coltivatori diretti e di piccole
aziende, singoli od associati e loro
cooperative.La predetta garanzia
sussidiaria si esplica sino
all'ammontare dell'80 per cento della
perdita che gli Istituti mutuanti
dimostrino di aver sofferto dopo
l'esperimento delle procedure di
riscossione coattiva sui beni delle
ditte mutuatarie, inadempienti per
almeno due rate semestrali consecutive.In
dipendenza dell'indicata garanzia gli
Istituti, in deroga alle norme in
vigore, sono autorizzati a concedere i
mutui di cui al primo comma, sino
all'importo del valore cauzionale dei
fondi e degli impianti.Il «Fondo
interbancario di garanzia» ha
personalità giuridica e
gestione autonoma ed è amministrato da
un comitato composto di sette membri, di
cui uno in rappresentanza del Consorzio
nazionale per il credito agrario di
miglioramento, quattro in rappresentanza
degli Istituti e sezioni speciali di
credito agrario e due in rappresentanza
degli altri Istituti operanti
nel settore ed aventi circoscrizione
nazionale o regionale.Il Comitato e il
Collegio sindacale - composto di tre
membri in rappresentanza,
rispettivamente, delle Amministrazioni
del tesoro, dell'agricoltura e della
Banca d'Italia - sono nominati con
decreti del Ministro per il tesoro di
concerto con il Ministro per
l'agricoltura e per le foreste e durano
in carica tre anni. Con lo stesso
decreto viene nominato, fra i
componenti, il presidente del comitato.Spetta
al comitato di deliberare in ordine:
a) all'organizzazione dei servizi del
«Fondo interbancario di garanzia»;
b) ai criteri e alle specifiche modalità
che dovranno presiedere e disciplinare i
propri interventi;
c) alle singole richieste di rimborso
che saranno inoltrate al «Fondo»
dagli Istituti di credito;
d) a quant'altro attiene
all'amministrazione, gestione e
funzionamento del «Fondo». Il «Fondo» è
sottoposto alla vigilanza del Ministero
del tesoro.Le deliberazioni di cui alle
lettere a) e b) sono approvate e
rese esecutive con decreto del Ministro
per il tesoro di concerto con
il Ministro per l'agricoltura e per le
foreste.
Le dotazioni finanziarie del «Fondo
interbancario di garanzia»
sono costituite:
a) dalle somme che gli Istituti dovranno
versare entro il 30 giugno di ciascun
anno a partire dal 30 giugno 1962, a
seguito della trattenuta dello 0,20 per
cento che gli Istituti medesimi sono
tenuti ad operare una volta tanto,
all'atto della prima
somministrazione, sull'importo
originario dei mutui assistiti dalla
garanzia di cui al primo comma;
b) da annue lire 2 miliardi, che gli
istituti operanti nel settore
del credito agrario di esercizio e di
miglioramento dovranno versare secondo
quote da stabilire dal Comitato
interministeriale per il credito ed il
risparmio, in relazione al complessivo
importo delle operazioni §effettuate in
ciascun esercizio;
c) dalle somme introitate dalla Cassa
per la formazione della
piccola proprietà contadina in
applicazione della legge 14 gennaio
1959, n. 5, da versare dalla «Cassa»
stessa entro due mesi dalla
richiesta del comitato;
d) dal 30 per cento dell'importo degli
interessi che andranno a maturare,
successivamente all'entrata in vigore
della presente legge, sulle somme
giacenti sul conto corrente fruttifero
istituito con legge 25 luglio 1952, n.
949, Capo III, aliquota elevabile
sino al 60 per cento con decreto del
Ministro per il tesoro di concerto con
il Ministro per l'agricoltura e per le
foreste;
e) dall'importo degli interessi maturati
sulle somme affluite ad apposito conto
corrente fruttifero intestato al «Fondo
interbancario di garanzia».La garanzia
di cui alla presente disposizione
esplica efficacia a tutti gli effetti
entro i limiti delle disponibilità
finanziarie del «Fondo».Sono trasferite
al «Fondo interbancario di garanzia» le
obbligazioni assunte dalla Cassa per la
formazione della piccola proprietà
contadina in applicazione degli articoli
4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n.
5, che sono abrogati con l'entrata in
vigore della presente legge.Il beneficio
della garanzia non è cumulabile con
altri analoghi benefici previsti da
leggi dello Stato e delle Regioni a
statuto autonomo, né con la fidejussione
della Cassa per la formazione della
piccola proprietà contadina di cui
all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956,
n. 53.Le documentazioni, le formalità,
gli atti ed i contratti occorrenti per
l'amministrazione, la gestione ed il
funzionamento del «Fondo
interbancario di garanzia», i
versamenti, i pagamenti effettuati e le
quietanze sono esenti dal pagamento di
ogni tassa, imposta ed onere tributario
di qualsiasi genere, ad eccezione delle
imposte dirette e dell'imposta generale
sull'entrata».-
Il terzo comma dell’art. 8 della legge
n. 590/1981 (Nuove norme per il Fondo di
solidarietà nazionale) prevede che: «La
trattenuta dello 0,20 per cento che gli
istituti di credito sono tenuti ad
effettuare una volta tanto, a termini
della lettera a), nono comma, del citato
art. 36 della legge 2 giugno 1961, n.
454, sull'importo originario dei
finanziamenti, all'atto della loro prima
somministrazione o della loro intera
erogazione, viene ridotta nella misura
dello 0,10 per cento per i prestiti di
conduzione di durata fino a 12 mesi e
per i prestiti concessi a favore di
aziende agricole danneggiate da eventi
calamitosi». Per completezza di
informazione, si precisa che il piano
quinquennale 1960/1965 disciplinato
dalla legge 454/61, è da ritenersi ormai
esaurito. Successivamente l’art. 161 del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (in
S.O. alla G.U. n. 230 del 30 settembre
1993), ha abrogato l’art. 36, ma le
disposizioni in esso contenuto
continuano a trovare applicazione fino
alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalla autorità
creditizie ai sensi dello stesso D.Lgs.
385/93. Si veda, peraltro, la legge 28
agosto 1989, n. 304, recante «Modifiche
all’art. 36 della legge 2 giugno 1961,
n. 454, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente l’attività
del Fondo interbancario di
garanzia» (pubblicata nella G.U. n. 205
del 2 settembre 1989).
Nota all’art. 19, comma 2:
- Il D.P.R. 31
marzo 1994 recante «Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di attività
all'estero delle regioni e delle
province autonome» è pubblicato nella
G.U. n. 167 del19 luglio 1994.Note
all’art. 20, comma unico:
- Il testo dell’art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142,
recante «Ordinamento delle autonomie
locali» (pubblicata nel S.O. alla G.U.n.
135 del 12 giugno 1990 e riprodotta nel
S.O. al B.U.R. n. 32 del 1° agosto
1990), così come modificato ed integrato
dalla legge 15 maggio 1997, n. 127
(pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 113
del 17 maggio 1997) è il seguente:«27.
Accordi di programma.
1. Per la definizione e l'attuazione
di opere, di interventi o di programmi
di intervento che richiedono, per la
loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata di comuni,di
province e regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o più tra i soggetti
predetti, il presidente della regione o
il presidente della provincia o il
sindaco, in relazione alla competenza
primaria o prevalenti sull'opera e sugli
interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di
un accordo di programma, anche su
richiesta di uno o più dei soggetti
interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per
determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì
procedimenti di arbitrato, nonché
interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di
concordare l'accordo di programma il
presidente della regione o il presidente
della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte
le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso
unanime del presidente della regione,
del presidente della provincia, dei
sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, è approvato con atto
formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o
del sindaco ed è pubblicato nel
bollettino ufficiale della
regione. L'accordo, qualora adottato con
decreto del presidente della regione,
produce gli effetti della intesa di cui
all'articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, determinando le eventuali
e conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici e sostituendo le concessioni
edilizie, sempre che vi sia l'assenso
del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione
degli strumenti urbanistici, l'adesione
del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro
trenta giorni a pena di decadenza.5-bis.
Per l'approvazione di progetti di opere
pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i
relativi finanziamenti si procede
a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma
comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza
delle medesime opere; tale dichiarazione
cessa di avere efficacia se le opere non
hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione
dell'accordo di programma e
gli eventuali interventi sostitutivi
sono svolti da un collegio
presieduto dal presidente della regione
o dal presidente della provincia o
dal sindaco e composto da rappresentanti
degli enti locali interessati, nonché
dal commissario del Governo nella
regione o dal prefetto nella provincia
interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
7. Allorché l'intervento o il programma
di intervento comporti il concorso di
due o più regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma è
promossa dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, a cui spetta convocare la
conferenza di cui al comma 3. Il
collegio di vigilanza di cui al comma 6
è in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri ed è composto dai
rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La
Presidenza del Consiglio dei
ministri esercita le funzioni attribuite
dal comma 6 al commissario del Governo
ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente
articolo si applica a tutti gli accordi
di programma previsti da leggi vigenti
relativi ad opere, interventi o
programmi di intervento di competenza
delle regioni, delle province o dei
comuni, salvo i casi in cui i relativi
procedimenti siano già formalmente
iniziati alla data di entrata in vigore
della presente legge. Restano salve le
competenze di cui all'art. 7, L. 1°
marzo 1986, n. 64».
Il testo dell’art. 13 della legge 5
dicembre 1985, n. 730 (si veda la nota
all’art. 8, comma 5), è il seguente:
«13. Interventi
degli enti locali e piani integrati di
interventi straordinari. - Le comunità
montane, i comprensori e le
associazioni di comuni, o in mancanza di
questi, i comuni compresi in
ciascuna delle zone di prevalente
interesse agrituristico, si associano
nelle forme stabilite dalle leggi
regionali e statali per redigere
un piano integrato di interventi
straordinari, ove ritenuto
necessario per le caratteristiche delle
zone, con l'indicazione
dettagliata delle dotazioni civili e
sociali occorrenti per la
realizzazione dell'attività
agrituristica.Il piano integrato di
interventi straordinari è approvato
dalla regione che ne determina il
relativo finanziamento».
Nota all’art. 24, comma 1, lett. f):- Il
testo dell’art. 230/bis, del codice
civile, è il seguente:
«230-bis. Impresa
familiare. - Salvo che sia configurabile
un diverso rapporto, il familiare che
presta in modo continuativo la sua
attività di lavoro nella famiglia o
nell'impresa familiare ha diritto al
mantenimento secondo la condizione
patrimoniale della famiglia e partecipa
agli utili dell'impresa familiare ed
ai beni acquistati con essi nonché agli
incrementi dell'azienda, anche in ordine
all'avviamento, in proporzione alla
quantità e qualità del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli
utili e degli incrementi nonché quelle
inerenti alla gestione straordinaria,
agli indirizzi produttivi e alla
cessazione dell'impresa sono adottate, a
maggioranza, dai familiari che
partecipano all'impresa stessa. I
familiari partecipanti all'impresa che
non hanno la piena capacità di agire
sono rappresentati nel voto da chi
esercita la potestà su di essi. Il
lavoro della donna è considerato
equivalente a quello dell'uomo. Ai fini
della disposizione di cui al primo comma
si intende come familiare il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini
entro il secondo; per impresa familiare
quella cui collaborano il coniuge, i
parenti entro il terzo grado, gli affini
entro il secondo. Il diritto di
partecipazione di cui al primo comma è
intrasferibile, salvo che il
trasferimento avvenga a favore di
familiari indicati nel comma precedente
col consenso di tutti i partecipi.
Esso può essere liquidato in danaro alla
cessazione, per qualsiasi causa, della
prestazione del lavoro, ed altresì in
caso di alienazione dell'azienda. Il
pagamento può avvenire in più annualità,
determinate, in difetto di accordo, dal
giudice. In caso di divisione ereditaria
o di trasferimento dell'azienda
i partecipi di cui al primo comma hanno
diritto di prelazione sull'azienda. Si
applica, nei limiti in cui è
compatibile, la disposizione
dell'articolo 732. Le comunioni tacite
familiari nell'esercizio
dell'agricoltura sono regolate dagli usi
che non contrastino con le precedenti
norme».