Legge Regionale N. 41 DEL 28-08-1984 
										Interventi per favorire l'agriturismo in 
										Campania
 
										
										Il 
										Consiglio Regionale ha approvato.
										Il Commissario del Governo ha apposto il 
										visto.
										Il Presidente della Giunta Regionale 
										promulga la seguente legge: 
										
										
										
										ARTICOLO 1 Finalità ed obiettivi 
										La 
										Regione Campania, in armonia con il 
										proprio Statuto, con gli indirizzi di 
										politica agricola nazionale, regionale e 
										della CEE, promuove e sostiene 
										iniziative tendenti a valorizzare ed 
										incentivare nelle zone interne e 
										comunque nelle zone non immediatamente 
										adiacenti a centri caratterizzati da 
										intenso sviluppo turistico, anche 
										attraverso forme di associazione e 
										cooperazione:
										1) l' edilizia rurale tipica e 
										caratteristica,con sua utilizzazione a 
										fini turistici;
										2) le aree e gli spazi rurali prossimi 
										ai siti di interesse archeologico, al 
										fine di consentirne un maggiore e più 
										agevole godimento da parte della 
										comunità ;
										3) la produzione ed il commercio dei 
										prodotti tipici dell' agricoltura e 
										dell' artigianato locale;
										4) le tradizioni culturali e 
										folcloristiche più legate il mondo 
										contadino e la loro diffusione anche a 
										mezzo di manifestazioni locali, 
										interregionali e nazionali;
										5) il movimento turistico e le attività 
										con esso connesse, nelle zone con 
										potenzialità agro -turistiche della 
										Regione;
										6) lo studio dei rapporti e la loro 
										evoluzione,tra la cultura urbana e 
										quella rurale e montana;
										7) l' aggiornamento professionale degli 
										operatori agrituristici, le diffusione e 
										la promozione dell'agriturismo tra le 
										popolazioni urbane.  
										 
										
										
										ARTICOLO 2 Priorità 
										La Regione, nella 
										programmazione degli interventi,dovrà 
										tener conto con priorità di:
										1) progetti di imprese agricole singole 
										o associate che, ubicate in zone che 
										presentino motivi di particolare 
										interesse agricolo, 
										climatico,archeologico e folcloristico, 
										siano idonee a sviluppare un turismo 
										connesso con le attività agricole;
										2) progetti che si riferiscono ad 
										aziende singole o associate le quali 
										abbiano predisposto piani di sviluppo o 
										di ristrutturazione agricola compatibili 
										con un' utilizzazione agrituristica;
										3) progetti che si inseriscono in un 
										programma organico di sviluppo 
										agrituristico, su dimensione 
										comprensoriale, in collegamento con il 
										riassetto socio - economico del 
										territorio.  
										 
										
										
										ARTICOLO 3 Natura degli interventi 
										Le agevolazioni 
										finanziarie di cui alla presente legge 
										riguardano l' attuazione di iniziative 
										dirette a realizzare:
										1) Interventi nelle aziende agricole 
										riguardanti:
										a) il recupero, riattamento, 
										riqualificazione funzionale ed 
										ampliamento, per un massimo di 12 posti 
										letto, di edifici ed alloggi da 
										destinare ad utilizzazione agrituristica 
										e miglioramento delle opere igienico - 
										sanitarie, termiche ed idriche,e 
										sistemazione ed arredamento degli 
										alloggi e servizi;
										b) la sistemazione di locali con 
										relative attrezzature da destinarsi alla 
										vendita ed al consumo diretto di 
										prodotti propri dell' Azienda, in 
										collegamento funzionale con le strutture 
										ricettive agrituristiche;
										c) l' allestimento di << agricampeggi >> 
										attraverso la delimitazione di aree per 
										la sosta di tende e di roulottes, per un 
										massimo di tre tende e di tre roulottes; 
										2) Attività di promozione svolte da Enti 
										ed organizzazioni di cui al punto 2 del 
										successivo art. 4, quali manifestazioni, 
										attività di propaganda,organizzazione di 
										soggiorni di vacanze e di lavoro ed ogni 
										altra iniziativa volta allo sviluppo 
										dell' attività agrituristica;
										3) Interventi nei territori classificati 
										montani riguardanti:
										a) realizzazione di aree attrezzate per 
										il turismo leggero;
										b) realizzazione di itinerari turistici 
										guidati.  
										 
										
										
										ARTICOLO 4 Destinatari degli interventi 
										I destinatari 
										degli interventi previsti dalla presente 
										legge sono:
										1) gli operatori agrituristici singoli o 
										associati iscritti all' elenco di cui 
										all' art. 5;
										2) associazioni regionali di operatori 
										agrituristici che siano emanazioni di 
										Associazioni a carattere nazionale.La 
										Giunta regionale, su proposta congiunta 
										del Servizio Turismo o del Servizio 
										Agricoltura,attua progetti organici per 
										la promozione dell' agriturismo in 
										Campania.  
										 
										
										
										ARTICOLO 5 Elenco regionale degli 
										operatori Agrituristici 
										E' istituito 
										presso la Regione l' Elenco regionale 
										degli operatori Agrituristici. Ad esso 
										possono essere iscritti gli imprenditori 
										agricoli che risultino già iscritti 
										nell' Albo previsto al Capo III della 
										legge regionale n. 42 del 2 agosto 1982, 
										che pratichino o intendano praticare l' 
										Agriturismo singolarmente o in forma 
										associativa, secondo le finalità della 
										presente legge. Nelle more dell' 
										Istituzione dell' Albo degli 
										imprenditori agricoli, potranno essere 
										iscritti nell'elenco regionale degli 
										operatori Agrituristici coloro che sono 
										in possesso dei requisiti previsti dall' 
										art. 63 della legge Regionale n. 42/ 
										82.  
										 
										
										
										ARTICOLO 6 Iscrizione all' Elenco 
										L'istanza intesa 
										ad ottenere l' iscrizione all' elenco 
										deve essere inoltrata alla Giunta 
										tramite il Comune, entro 90 giorni dall' 
										entrata in vigore della presente legge 
										e, successivamente, per le nuove 
										iscrizioni, entro il 31 gennaio di ogni 
										anno,corredata da copia del libretto 
										sanitario rilasciato alla o alle persone 
										che esercitano l' attività e parere 
										favorevole dell' Ufficiale Sanitario 
										relativo ai locali, da adibire all' 
										attività . L'istanza deve contenere la 
										descrizione dettagliata delle attività 
										proposte, con l' indicazione delle 
										caratteristiche dell' Azienda, degli 
										edifici e delle aree da adibire ad uso 
										agrituristico, della capacità 
										ricettiva,dei periodi di esercizio.Il 
										Comune, accertate le condizioni 
										soggettive ed oggettive per l' esercizio 
										dell' attività agrituristiche,esprime il 
										proprio parere entro 60 giorni dalla 
										presentazione della domanda e la inoltra 
										alla Commissione istituita ai sensi del 
										successivo articolo II, per i successivi 
										adempimenti. L'iscrizione nell' elenco 
										comporta il rilascio di un certificato 
										di iscrizione.Avverso la negata 
										iscrizione e la revoca dell' 
										iscrizione,è dato ricorso alla Giunta 
										regionale nei trenta giorni dalla 
										notifica del provvedimento in caso di 
										omessa iscrizione è dato ricorso alla 
										Giunta regionale nei trenta giorni dalla 
										scadenza del termine del 90 giorni dalla 
										presentazione della domanda a norma del 
										IV comma.La Giunta provvede nei 
										successivi trenta giorni.  
										
										 
										
										
										ARTICOLO 7 Diritti ed obblighi degli 
										operatori Agrituristici 
										Coloro che sono 
										iscritti nell' elenco degli Operatori 
										Agrituristici potranno:
										a) beneficiare dei contributi di cui 
										all' artº13 della presente legge;
										b) godere delle attività promozionali e 
										di propaganda svolte da Enti o da 
										associazioni e comitati. 
										L'iscrizione nell' elenco comporta l' 
										obbligo:
										a) di esporre al pubblico il certificato 
										di operatore agrituristico di cui all' 
										articolo precedente;
										b) di praticare l' agriturismo nei 
										limiti e con le modalità indicate nel 
										certificato medesimo. 
										 
										
										
										ARTICOLO 8 Certificato comunale 
										Per l' esercizio 
										dell' attività agrituristica, gli 
										operatori iscritti all' elenco dovranno 
										munirsi del certificato di cui al V 
										comma dell' art. 6 rilasciato dal Comune 
										previo accertamento delle condizioni 
										igienico sanitarie necessarie, dal quale 
										dovranno risultare:
										- tipo di attività svolte;- modalità e 
										limiti di esercizio;
										- disponibilità recettiva;- obbligo 
										della tenuta del registro degli ospiti e 
										delle relative comunicazioni alle 
										autorità di PS;
										- tariffe praticate che dovranno essere 
										approvate dal Comune sentito l' ETP 
										competente per territorio;
										- l' elenco di massima dei prodotti 
										tipici disponibili presso l' azienda. 
										
										 
										
										
										ARTICOLO 9 Revoca dell' iscrizione e 
										cancellazione dall' elenco
										L'iscrizione nell' 
										elenco può essere revocata su proposta 
										del Comune a seguito di accertamenti che 
										l' operatore:
										1) sia venuto meno agli obblighi 
										specificati negli artt. 7 e 8;
										2) abbia perso i requisiti necessari per 
										l' esercizio dell'attività 
										agrituristica;
										3) non svolga da due anni attività di 
										agriturismo.
										La revoca dell' iscrizione e la 
										conseguente cancellazione dall'elenco, 
										comporta l' esclusione da ogni beneficio 
										e la revoca delle agevolazioni. La 
										cancellazione dall' elenco per 
										contravvenzione agli obblighi di cui 
										all' art. 7 comporta, per gli operatori 
										agrituristici che abbiano beneficiato 
										dei contributi di cui all' art. 13, l' 
										obbligo di restituire i contributi 
										stessi.  
										 
										
										
										ARTICOLO 10 Procedura e termini per la 
										presentazione delle domande di 
										approvazione 
										Le domande per la 
										concessione dei contributi di cui al 
										comma 1 dell' art. 13 devono essere 
										presentate entro il mese di dicembre di 
										ogni anno in duplice copia, alle 
										Comunità Montane per i territori 
										classificati montani e alle Province per 
										gli altri territori, corredate:
										- del progetto o programma di attività ;
										- della descrizione dell' opera e delle 
										attrezzature ed eventuale relazione 
										tecnica per gli interventi di cui al 
										punto 1) dell' art. 3;
										- del piano finanziario con indicazione 
										delle spese previste e dei mezzi 
										finanziari disponibili. Le province e le 
										Comunità Montane provvederanno alla 
										istruttoria delle richieste e faranno 
										pervenire alla Regione entro 60 giorni 
										dalla presentazione delle domande i 
										propri pareri. La Giunta regionale 
										provvederà alla concessione degli 
										incentivi su proposta congiunta dei 
										Servizi Agricoltura e Turismo. Le 
										domande per la concessione dei 
										contributi di cui al comma II e III 
										dell' art. 13 devono essere presentate 
										alla Regione Campania – Assessorato 
										Turismo - entro il mese di gennaio di 
										ogni anno, corredate:- del programma di 
										attività ;
										- del piano finanziario con indicazione 
										delle spese previste e dei mezzi 
										finanziari disponibili. Entro il mese di 
										marzo la Giunta regionale definisce il 
										programma annuale e delibera la 
										concessione dei contributi, determinando 
										la spesa da ammettere, l' ammontare del 
										contributo e, per il caso di esecuzione 
										di opere, i termini entro cui deve 
										essere portata a compimento l'iniziativa 
										ed eventuali proposte di modifica circa 
										le modalità di realizzazione dell' opera 
										o dell'iniziativa. I provvedimenti di 
										concessione vanno notificati anche ai 
										Comuni in cui ricadono le aziende 
										beneficiarie.  
										 
										
										
										ARTICOLO 11 Commissione consultiva 
										regionale 
										Ai fini dell' 
										applicazione della presente legge e per 
										gli scopi di cui all' art. 12, è 
										istituita una Commissione consultiva 
										regionale nominata con decreto del 
										Presidente della Giunta regionale e 
										composta:
										- dal Presidente della Giunta Regionale, 
										che la presiede;
										- dall' Assessore al Turismo;- dall' 
										Assessore all' Agricoltura;
										- da un rappresentante di ciascuna delle 
										cinque Amministrazioni provinciali della 
										Regione,esperto in agricoltura;
										- da cinque rappresentanti delle 
										Comunità Montane, uno per ogni Provincia 
										designati dall' UNCEM;
										- da un funzionario dell' Assessorato 
										regionale dell'Agricoltura;
										- da un funzionario dell' Assessorato 
										regionale al Turismo;
										- da un funzionario dell' Assessorato 
										regionale Cultura e Beni Culturali;- da 
										un funzionario dell' Assessorato 
										regionale dell'Artigianato;
										- da un funzionario dell' Assessorato 
										regionale del Commercio;
										- da un funzionario dell' Assessorato 
										regionale della Programmazione;
										- da un funzionario dell' Assessorato 
										regionale dell'Urbanistica;
										- da un funzionario di ciascuno dei 
										cinque Enti Provinciali del Turismo 
										della Regione;
										- da tre imprenditori agricoli designati 
										dalle Organizzazioni Professionali 
										Agricole;
										- da tre esperti rappresentanti delle 
										Associazioni agrituristiche riconosciute 
										a livello nazionale.
										Alla Commissione è demandato il compito 
										di formulare alla Giunta regionale 
										proposte per la definizione del 
										programma pluriennale di interventi e 
										per i programmi annuali di attuazione e 
										dispone l' iscrizione all' apposito Albo 
										degli operatori agrituristici che ne 
										fanno richiesta in attuazione dell'art. 
										6 della presente legge.  
										
										 
										
										
										ARTICOLO 12 Programma regionale 
										La Giunta 
										regionale, sentita la Commissione 
										consultiva regionale di cui al 
										precedente art. 11, definisce entro il 
										mese di dicembre, in conformità agli 
										indirizzi ed alle finalità della 
										presente legge, il programma pluriennale 
										di interventi per l' agriturismo ed i 
										programmi annuali di attuazione. Il 
										programma pluriennale prevede;
										- le analisi di base e le valutazioni 
										generali;
										- le linee di indirizzo programmatico ed 
										il collegamento con i piani degli altri 
										settori, in particolare di quello 
										agricolo e turistico;
										- i criteri di intervento, gli 
										obiettivi, le priorità e le fasi ed i 
										tempi di attuazione.Il programma annuale 
										prevede:
										- l' aggiornamento e precisazione delle 
										analisi e delle indicazioni del 
										programma pluriennale;- la ripartizione 
										degli stanziamenti di bilancio per l' 
										anno in corso in funzione delle 
										destinazioni degli interventi con il 
										vincolo che almeno il70% delle risorse 
										finanziarie disponibili debbono essere 
										destinate alle aree classificate montane 
										che siano comunque ubicate oltre cinque 
										chilometri dal mare;- la elencazione 
										delle iniziative e progetti ammessi a 
										contributo.  
										 
										
										
										ARTICOLO 13 Contributi 
										Per la 
										realizzazione delle iniziative di cui al 
										punto 1) lett. a), b) e c) del 
										precedente art. 3 la Giunta regionale 
										delibera la concessione a favore degli 
										operatori agrituristici iscritti nell' 
										elenco,di contributi in conto capitale 
										sulla spesa riconosciuta ammissibile 
										fino al 50% elevabile al 60% nelle zone 
										montane, ad eccezione degli 
										allacciamenti idrici, elettrici, 
										telefonici e fognari per i quali la 
										misura del contributo può raggiungere il 
										70% della spesa ammessa, elevabile all' 
										80% nelle zone montane.Per le attività 
										di promozione specificate al punto 2 
										dell' art. 3, la Giunta regionale 
										deliberala concessione a favore dei 
										soggetti di cui al punto 2 dell' art. 4 
										di contributi in conto capitale nella 
										misura del 30% della spesa ritenuta 
										ammissibile.Per la realizzazione delle 
										iniziative di cui al punto 3) lett. a) e 
										b) del precedente art. 3 la Giunta 
										regionale delibera la concessione di 
										finanziamenti con spesa a totale carico 
										del bilancio regionale e le relative 
										funzioni amministrative sono delegate 
										alle Comunità Montane secondo i principi 
										contenuti nella legge regionale 4maggio 
										1979 n. 27.  
										 
										
										
										ARTICOLO 14 Erogazione dei contributi 
										La liquidazione 
										dei contributi ha luogo in un'unica 
										soluzione successivamente alla 
										realizzazione dell'iniziativa e previo 
										accertamento della rispondenza dell' 
										iniziativa stessa a quanto descritto 
										nella domanda di contributo e nel 
										provvedimento di concessione. A tal fine 
										i soggetti destinatari dei benefici 
										dovranno far pervenire alla Regione una 
										relazione di consuntivo delle spese, 
										munita di idonei documenti 
										giustificativi.Per le iniziative di 
										maggior impegno o quando sussistano 
										comprovate necessità , la Regione 
										può disporre, su richiesta degli 
										interessati, la anticipata erogazione di 
										un acconto nella misura massima del 50% 
										del contributo deliberato.  
										
										 
										
										
										ARTICOLO 15 Incompatibilità e vincolo di 
										destinazione 
										I benefici 
										previsti dalla presente legge non sono 
										cumulabili per le medesime opere ed 
										iniziative con benefici previsti da 
										altre analoghe provvidenze legislative 
										regionali e nazionali. I beneficiari 
										dovranno impegnarsi a non mutare la 
										destinazione delle opere e degli 
										acquisti ammessi a contributo per anni 
										10 consecutivi a partire dalla data di 
										erogazione del contributo stesso.In 
										particolare la concessione del 
										contributo per gli investimenti di cui 
										all' art. 3 punto 1) lettere a), b) e c) 
										comporta il vincolo di destinazione agli 
										usi di agriturismo degli immobili cui si 
										riferisce per un periodo di 10 anni. Il 
										vincolo è indicato nel provvedimento di 
										concessione,e reso pubblico mediante 
										trascrizione presso il competente 
										Ufficio dei Registri Immobiliari a spese 
										dei beneficiari ed ha effetto per i 
										successori a qualunque titolo nella 
										disponibilità degli immobili. La Giunta 
										regionale può autorizzare la 
										cancellazione anticipata del vincolo 
										esclusivamente quando sia accertata la 
										sopravvenuta impossibilità della 
										destinazione.La cancellazione del 
										vincolo comporta la revoca del 
										contributo e la restituzione integrale 
										delle somme erogate aumentate degli 
										interessi al tasso legale.  
										
										 
										
										
										ARTICOLO 16 Revoca della concessione dei 
										contributi 
										La Regione deve 
										controllare l' effettiva realizzazione 
										delle attività programmate da parte dei 
										soggetti beneficiari dei contributi e, 
										eventualmente,revocare la concessione 
										del contributo con decreto del 
										Presidente della Regione, su conforme 
										deliberazione della Giunta:
										- qualora l' iniziativa non venga 
										realizzata in conformità di quanto 
										descritto nella domanda di contributo e 
										nel provvedimento di concessione;
										- nei casi di cancellazione dall' elenco 
										regionale degli operatori agrituristici 
										di cui all' art. 5;
										- quando vengano accertate irregolarità 
										nella contabilizzazione della spesa o 
										nella documentazione esibita.La revoca 
										del contributo comporta:
										- la restituzione delle somme erogate 
										aumentate degli interessi al tasso 
										legale;- la conseguente responsabilità a 
										carico degli amministratori per il 
										recupero delle provvidenze eventualmente 
										erogate. 
										 
										
										
										ARTICOLO 17 La legge regionale 5 giugno 
										1975, n. 53 è abrogata.
										
										 
										
										
										ARTICOLO 18 Norme transitorie 
										Nella prima 
										attuazione della presente legge per l' 
										anno 1984, la Regione interviene con la 
										concessione di contributi in conto 
										capitale sulla base delle domande e dei 
										progetti comunque presentati dai 
										soggetti di cui all' art. 4 punto 2) a 
										sostegno delle iniziative coerenti con i 
										fini ed obiettivi della presente legge. 
										La Giunta regionale approva il programma 
										di ripartizione dei fondi per l' anno in 
										corso e deliberala concessione dei 
										contributi senza l' osservanza dei 
										termini e delle procedure di cui agli 
										articoli precedenti.  
										 
										
										
										ARTICOLO 19 
										All' onere 
										derivante dall' attuazione della 
										presente legge stabilito in lire 700 
										milioni per il1984, di cui l' 80% per la 
										realizzazione delle iniziative di cui al 
										punto 1), lettere a), b) e c) dell'art. 
										3, il 10% per le attività di cui al 
										punto 2)ed il 10% per le attività di cui 
										al punto 3) dell' artº3 della presente 
										legge, si fa fronte con lo 
										stanziamento,in termini di competenza e 
										di cassa, di cui al capitolo 1205, di 
										nuova istituzione, dello stato di 
										previsione della spesa per l' anno 
										finanziario1984, con la denominazione: 
										<< Interventi per favorire l'agriturismo 
										in Campania >>, mediante prelievo della 
										occorrente somma dallo stanziamento di 
										cui al cap. 301 dello stato di 
										previsione medesimo,che si riduce di 
										pari importo.All' onere per gli anni 
										successivi si farà fronte con gli 
										appositi stanziamenti di bilancio, la 
										cui entità sarà determinata con le leggi 
										di bilancio,utilizzando quota parte 
										delle risorse assegnate alla Regione ai 
										sensi degli artt. 8 e 9 della legge16 
										maggio 1970, n. 281.  
										 
										
										
										ARTICOLO 20 
										La presente legge 
										è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 
										127, secondo comma, della Costituzione 
										ed entra in vigore il giorno successivo 
										a quello della sua pubblicazione nel 
										Bollettino Ufficiale della Regione.
										
										
										La 
										presente legge regionale sarà pubblicata 
										nel Bollettino Ufficiale della Regione 
										Campania. E' fatto obbligo, a chiunque 
										spetti, di osservarla e di farla 
										osservare come legge della Regione 
										Campania. Napoli, 28 agosto 1984