Legge Regionale N.
9 DEL 10-03-1986
Disciplina dell'agriturismo
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità
(1)
La Provincia Autonoma di Trento
disciplina con la presente legge l'
agriturismo al fine di favorire lo
sviluppo delle zone rurali in un quadro
di riequilibrio rispetto alle zone
urbane, agevolare la continuazione delle
attività agricole attraverso
l'integrazione dei redditi ed il
miglioramento delle condizioni di vita
degli agricoltori, favorire la
conservazione e la tutela dell' ambiente
nonché l' utilizzo del patrimonio
edilizio rurale, sviluppare un tipo
caratteristico di ospitalità e ristoro,
diffondere e valorizzare i prodotti
tipici dell' agricoltura trentina.
ARTICOLO 2 Definizione di agriturismo
(1)
Per agriturismo si intendono le attività
di ospitalità e ristoro esercitate dai
soggetti di cui all'articolo 4
attraverso l' utilizzazione dell'
azienda agricola dagli stessi condotta,
in rapporto di connessione e
complementarietà rispetto all'
attività agricola.
(2) Rientrano in particolare fra tali
attività :
a) dare ospitalità per soggiorno
turistico negli edifici dell' azienda
agricola;
b) ospitare in spazi aperti, purché
attrezzati dei servizi essenziali ai
fini del rispetto delle norme igienico -
sanitarie, turisti campeggiatori in
numero massimo di dodici, dotati di non
più di tre tende o altro mezzo di
pernottamento e soggiorno autonomo;
c) somministrare pasti e bevande, ivi
comprese quelle a contenuto alcoolico e
superalcoolico purché le bevande siano
somministrate in stretta correlazione
con i pasti;
d) vendere i beni prodotti nell' azienda
agricola,purché la vendita stessa venga
esercitata congiuntamente ad almeno una
delle attività di cui alle lettere
precedenti.
(3) L' attività di vendita da parte dei
produttori agricoli dei propri prodotti,
se svolta disgiuntamente dalle attività
di ospitalità e ristoro, rimane soggetta
esclusivamente alla legislazione che
specificamente la concerne.
(4) Si ha rapporto di connessione e
complementarietà tra l' attività
agricola e quella agrituristica,allorché
l' azienda agricola, in relazione alla
sua estensione, alle sue dotazioni
strutturali,alla natura e alla varietà
delle coltivazioni e degli allevamenti
praticati, agli spazi disponibili negli
edifici in essa ricompresi ed al loro
arredamento,al numero degli addetti e al
grado del loro impegno agricolo, sia
idonea allo svolgimento, nel rispetto
delle disposizioni della presente legge,
anche dell'agriturismo.
(5) Ove uno stesso soggetto gestisca
più aziende agricole, ai fini dell'
esercizio dell' agriturismo si tiene
conto congiuntamente di tutte le aziende
medesime.
ARTICOLO 3 Esercizio dell' agriturismo
(1)
Nell' esercizio dell' agriturismo almeno
il40 per cento del valore annuo della
materia prima utilizzata per la
somministrazione di pasti e bevande deve
essere di produzione aziendale e almeno
un ulteriore 40 per cento deve provenire
da produttori agricoli, singoli o
associati, della provincia di Trento o
da cooperative agricole e di
trasformazione e vendita di prodotti
agricoli e zootecnici, iscritte nel
registro delle cooperative della
provincia di Trento, di cui alla legge
regionale29 gennaio 1984, n. 7.
(2) Al fine di cui al comma precedente
sono considerati di produzione
aziendale, oltre ai cibi e alle bevande
prodotti e lavorati nell' azienda
agricola, altresì quelli ricavati, anche
attraverso lavorazioni esterne, da
materie prime prodotte nell'azienda
medesima.
(3) Nelle attività agrituristiche
possono essere impiegati esclusivamente
i familiari menzionati al terzo comma
dell' articolo 230 bis del codice
civile.
(4) Qualora le attività agrituristiche
siano esplicate dai soggetti di cui alle
lettere c) e d) del successivo articolo
4 il personale dipendente destinato alle
stesse non può superare le tre unità .
(5) Lo svolgimento, nel rispetto delle
norme della presente legge, delle
attività agrituristiche non costituisce
distrazione dei fondi e degli edifici
interessati dalla destinazione
agricola.
ARTICOLO 4 Operatori agrituristici
(1)
L' esercizio dell' agriturismo è
riservato ai soggetti appartenenti ad
una delle seguenti categorie:
a) imprenditori agricoli iscritti alla
sezione prima dell'albo di cui al titolo
III della legge provinciale26 novembre
1976, n. 39, e successive modificazioni;
b) imprenditori agricoli iscritti alla
sezione seconda dell'albo di cui al
titolo III della legge provinciale26
novembre 1976, n. 39, e successive
modificazioni, purché in possesso dei
requisiti previsti dal primo comma dell'
articolo77 della predetta legge
provinciale e al cui accertamento si
procede secondo le disposizioni recate
dalla stessa, ovvero purché l' azienda
agricola dagli stessi condotta, nei suoi
elementi sia strutturali che gestionali,
sia collocata prevalentemente nelle zone
sfavorite individuate e delimitate con
il piano dell' articolo 4 della legge
provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e
successive modificazioni ed
integrazioni;
c) cooperative agricole e di
trasformazione e vendita di prodotti
agricoli e zootecnici, iscritte nel
registro delle cooperative della
provincia di Trento di cui alla legge
regionale 29 gennaio1954, n. 7, nonché
associazioni agrarie comunque denominate
purché legalmente costituite;
d) società costituite fra allevatori per
la gestione in comune dei pascoli e
delle malghe.
ARTICOLO 5 Autorizzazione
(1)
L' esercizio dell' agriturismo è
soggetto ad autorizzazione rilasciata
dal Presidente della Giunta provinciale.
(2) L' autorizzazione abilita, in
sostituzione di ogni altro provvedimento
amministrativo, allo svolgimento dell'
agriturismo nel rispetto dei
limiti,delle prescrizioni e delle
modalità stabilite, anche con riguardo
ai periodi e agli orari di attività
,nell' autorizzazione medesima.
(3) L' autorizzazione è valida per l'
anno solare cui si riferisce e può
essere rinnovata.
ARTICOLO 6 Requisiti per l'
autorizzazione
(1)
Costituiscono requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione all' esercizio dell'
agriturismo:
a) l' appartenenza del richiedente ad
una delle categorie di cui all' articolo
4;
b) l' idoneità sanitaria del personale
da impiegare nelle attività
agrituristiche, quando esseri
comprendano la somministrazione di pasti
e bevande;
c) l' idoneità dell' azienda agricola
allo svolgimento delle attività
agrituristiche in rapporto di
connessione e complementarietà con le
attività agricole e nel rispetto delle
disposizioni di cui all' articolo 3;
d) per gli imprenditori di cui alla
lettera b) dell'articolo 4, l' idoneità
dell' attività agricola ad assumere,
congiuntamente a quella
agrituristica,carattere prevalente
rispetto alle altre attività ;
e) l' idoneità morale del richiedente.
Si osservano a tal fine le disposizioni
di cui agli articoli 11e 92 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con RD 18 giugno 1931,n. 773,
nonché di cui all' articolo 5 della
legge9 febbraio 1963, n. 59.(2) Ove la
domanda di autorizzazione sia stata
presentata da uno dei soggetti di cui
alle lettere c) e d) dell' articolo 4,
il requisito di cui alla precedente
lettera e) va riferito sia al legale
rappresentante del richiedente che alla
persona da preporre all' esercizio dell'
agriturismo.
ARTICOLO 7 Procedimento per il rilascio
dell' autorizzazione
(1)
La domanda di autorizzazione deve
specificare il tipo di attività
agrituristica che si intende esercitare,
indicare i familiari o i dipendenti che
si prevede di utilizzare, essere
corredata dalla tariffa dei prezzi che
si intende praticare e dai documenti e
dagli elementi che saranno stabiliti con
deliberazione della Giunta provinciale.
(2) L' istruttoria sulle domande di
autorizzazione è condotta dal Servizio
vigilanza e promozione dell'attività
agricola, in seguito denominato Servizio
competente.
(3) Nel corso dell' istruttoria il
Servizio competente o la Commissione
agrituristica provinciale di cui all'
articolo 11 possono invitare il
richiedente a presentare documenti o
elementi integrativi di giudizio o un
progetto, soggetto ad approvazione della
Commissione agrituristica provinciale,di
lavori o opere di adeguamento dell'
azienda e delle sue dotazioni
strutturali per l' esercizio
dell'agriturismo.
(4) I requisiti di cui alle lettere c) e
d) dell'articolo 6 sono accertati con
deliberazione motivata dalla Commissione
agrituristica provinciale sulla base di
una relazione predisposta, anche a
seguito di ispezione diretta, dal
Servizio competente.
(5) In caso di accertamento negativo di
uno dei requisiti di cui alle lettere
a), b), c) e d) dell'articolo 6 il
Presidente della Commissione
agrituristica emana un provvedimento
motivato di diniego dell'
autorizzazione. Negli altri caso il
procedimento prosegue con l'
accertamento da parte del Servizio
competente dei requisiti di cui alla
lettera e) dell' articolo 6 e del
pagamento delle tasse sulle concessioni
non governative di cui alla legge
regionale29 dicembre 1975, n. 14, e
successive modificazione e integrazioni.
(6) A conclusione dell' istruttoria,
accertati tutti i requisiti prescritti,
il Presidente della Giunta provinciale
rilascia l' autorizzazione o emette
provvedimento motivato di diniego.
(7) Tuttavia, ove l' accertamento
positivo della Commissione agrituristica
sia subordinato all' esecuzione di un
progetto di lavori od opere approvato
dalla Commissione medesima, il
Presidente della Giunta provinciale, a
seguito dell' accertamento del requisito
di cui alla lettera e) dell' articolo6,
informa il richiedente che l'
autorizzazione può essere rilasciata
fissando il termine, in ogni caso non
superiore ai due anni, per l' esecuzione
del progetto medesimo.
(8) In tale ultimo caso l'
autorizzazione è rilasciata previo
accertamento da parte del Servizio
competente:
a) dell' avvenuta esecuzione dei lavori
in conformità al progetto approvato;
b) che non siano intervenuti fatti nuovi
ostativi al rilascio dell'
autorizzazione;
c) che sia stato effettuato il pagamento
delle tasse sulle concessioni non
governative.
(9) L' autorizzazione è trasmessa in
copia al sindaco del comune ove è
ubicata l' azienda agricola.
ARTICOLO 8 Procedimento per il rinnovo
dell' autorizzazione
(1)
L' autorizzazione all' esercizio dell'
agriturismo è rinnovata su richiesta
dell' interessato, da presentare almeno
trenta giorni prima della sua scadenza o
della data di ripresa dell' attività
agrituristica.
(2) La domanda di rinnovo dell'
autorizzazione deve contenere la
dichiarazione che permangono i requisiti
prescritti per il suo rilascio e deve
essere corredata della tariffa dei
prezzi che si intendono praticare e dai
documenti che saranno stabiliti con
deliberazione della Giunta provinciale.
(3) Il Servizio competente accerta l'
avvenuto pagamento delle tasse sulle
concessioni non governative di cui alla
legge regionale 29 dicembre1975, n. 14,
e successive modificazioni e
integrazioni,e la permanenza dei
requisiti di cui alle lettere a), b) ed
e) dell' articolo 6.
ARTICOLO 9 Obblighi degli operatori
agrituristici
(1)
Ogni operatore agrituristico ha l'
obbligo di:
a) esporre al pubblico l' autorizzazione
di cui al precedente articolo 5, nonchè
la lista dei prodotti e dei servizi
offerti con i relativi prezzi;
b) rispettare i limiti, le prescrizioni
e le modalità indicate nell'
autorizzazione stessa;
c) tenere un registro contenente le
generalità delle persone alloggiate,
comunicandone l' arrivo e la partenza ai
competenti organi i pubblica sicurezza;
d) rispettare la tariffa massima dei
prezzi che potrà essere annualmente
determinata dalla Giunta provinciale o,
in mancanza, la tariffa dei prezzi
denunciata alla richiesta di rilascio o
di rinnovo dell' autorizzazione.
ARTICOLO 10 Riserva di denominazione
(1) A
decorrere dal 1º gennaio 1987 l'
utilizzo nelle insegne, nel materiale
illustrativo e pubblicitario,ed in ogni
altra forma di comunicazione al pubblico
delle espressioni "esercizio
agrituristico"," operatore
agrituristico", " locale
agrituristico"," agritur" e " turismo
verde" è riservato a coloro ai quali sia
stata rilasciata l' autorizzazione
prevista dalla presente legge e alle
rispettive organizzazioni.
ARTICOLO 11 Commissione agrituristica
provinciale
(1)
E' istituita la Commissione
agrituristica provinciale composta da:
a) l' Assessore provinciale al quale è
affidata la materia dell' agricoltura,
con funzioni di presidente;
b) il funzionario preposto al Servizio
vigilanza e promozione dell' attività
agricola, con funzioni di
vicepresidente;
c) il funzionario preposto al Servizio
strutture,gestione e sviluppo delle
aziende agricole;
d) il funzionario preposto al Servizio
turismo e impianti a fune;e) tre
rappresentanti delle associazioni di
operatori agrituristici, di cui due
designati dalla associazione"
Agriturismo trentino" e uno
dall'associazione " Turismo verde".
(2) Le funzioni di segretario sono
svolte da un dipendente dell'
Amministrazione provinciale.
(3) La Commissione è nominata dalla
Giunta provinciale e rimane in carica
per la durata della legislatura nella
quale è avvenuta la nomina; alla
scadenza essa continua a svolgere le sue
funzioni fino al suo rinnovo.
(4) Per ogni componente effettivo di cui
alle lettere c), d) ed è del primo comma
è nominato un componente supplente, che
partecipa alle sedute della Commissione
solo in caso di assenza del predetto
componente effettivo.
(5) Le associazioni di cui alla lettera
e) del primo comma debbono comunicare le
designazioni dei componenti sia
effettivi che supplenti di propria
competenza entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
(6) La Commissione è validamente
costituita anche nel caso in cui non
siano pervenute le designazioni
predette, salva la sua successiva
integrazione.
(7) Per lo svolgimento dei propri
compiti la Commissione agrituristica
provinciale si avvale del Servizio
competente.
(8) Per la validità delle deliberazioni
della Commissione è necessaria la
presenza della maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni sono
adottate con voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del presidente.
(9) Ai componenti della Commissione sono
corrisposti i compensi stabiliti dalla
legge provinciale20 gennaio 1958, n. 4,
e successive modificazioni ed
integrazioni, fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 2 e 9
della legge provinciale30 settembre
1974, n. 26, e successive
modificazioni.
ARTICOLO 12 Vigilanza
(1)
Fatto salvo quanto disposto dall'
articolo13, quarto comma, della legge 24
novembre1981, n. 689, sono incaricati
del controllo sull' osservanza della
presente legge i dipendenti assegnati al
Servizio competente, individuati con
deliberazione della Giunta provinciale.
Ai fini dell' esercizio delle loro
attribuzioni essi, muniti di apposito
tesserino di riconoscimento, hanno
libero accesso negli edifici e spazi
adibiti alle attività agrituristiche
nonchè la facoltà di ispezionare i
registri e le altre scritture inerenti
le attività agrituristiche.
ARTICOLO 13 Sanzioni
(1)
Si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro:a)
da lire 400.000 a lire 1.200.000 nel
caso di violazione delle norme contenute
negli articoli2, 3 e 10;b) da lire
200.000 a lire 600.000 nel caso di
violazione delle norme contenute nell'
articolo 9.
(2) Gli importi delle sanzioni di cui al
primo comma possono essere aggiornati
annualmente,con deliberazione della
provinciale, in misura non superiore
alla variazione media annua accertata
dall' ISTAT dell' indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi negli anni
successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge. La loro
determinazione deve essere resa pubblica
entro quindici giorni dall' adozione
mediante pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
(3) Le somme dovute a titolo di sanzione
sono versate alla Tesoreria della
Provincia per essere introitate nel
bilancio provinciale.
(4) Per l' applicazione delle sanzioni
si osservano le disposizioni previste
dalla legge 24 novembre1981, n. 689(5)
L' emissione dell' ordinanza -
ingiunzione o dell' ordinanza di
archiviazione di cui all' articolo18
della predetta legge 24 novembre 1981,
nº689, spetta al funzionario preposto al
Servizio competente.
ARTICOLO 14 Sospensione e revoca dell'
autorizzazione
(1)
Nel caso di più violazioni nel corso
dell'anno delle norme contenute negli
articoli 2, 3 e9, il funzionario
preposto al Servizio competente con l'
ordinanza - ingiunzione o con l'
ordinanza di archiviazione nel caso di
pagamento in misura ridotta,dispone la
sospensione dell' autorizzazione con
effetto immediato fino alla definizione
del procedimento amministrativo o del
giudizio di opposizione.
(2) A definizione del procedimento di
cui al comma precedente può essere
disposta la revoca dell' autorizzazione.
(3) L' autorizzazione deve essere
revocata quando:
a) il titolare dell' autorizzazione
abbia perduto i requisiti di cui all'
articolo 6, lettera a), fatto salvo il
caso dell' imprenditore agricolo
cancellato dalla sezione prima dell'
albo di cui al titolo III della legge
provinciale 26 novembre1976, n. 39, e
successive modificazioni, per aver
superato il sessantacinquesimo anno di
età o aver raggiunto il trattamento
pensionistico di vecchiaia o di
invalidità , purché permanga il
requisito dello svolgimento dell'
attività agricola a titolo principale ai
sensi dell' articolo80 della predetta
legge provinciale;
b) sia venuto meno uno degli altri
requisiti prescritti dall' articolo 6
per il rilascio dell' autorizzazione;
c) il titolare dell' autorizzazione non
abbia intrapreso l' attività entro un
anno dalla data del rilascio dell'
autorizzazione ovvero abbia sospeso l'
attività da almeno un anno.
(4) La revoca dell' autorizzazione è
disposta dal Presidente della Giunta
provinciale, previo parere della
Commissione agrituristica provinciale
quando essa si fondi sulla perdita dei
requisiti di cui alla lettere c) e d)
dell' articolo 6.
(5) I provvedimenti di revoca dell'
autorizzazione sono emanati previa
contestazione agli interessati,da parte
dell' autorità competente all'
emanazione dei provvedimenti medesimi,
dei motivi su cui essi si fondano e
tenuto conto delle deduzioni e delle
osservazioni che gli interessati possono
presentare per iscritto entro il termine
massimo di dieci giorni dalla
contestazione.
(6) I provvedimenti di sospensione e di
revoca dell' autorizzazione devono
essere motivati.
(7) Fermo restando quanto previsto dall'
articolo9 del RD 6 maggio 1940, n. 635,
i provvedimenti predetti possono essere
comunicati agli interessati anche
mediante notificazione ovvero mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
(8) I provvedimenti di sospensione e di
revoca sono trasmessi in copia al comune
ove ha sede l' attività agrituristica.
ARTICOLO 15 Elenco degli operatori
agrituristici
(1)
E' istituito l' elenco degli operatori
agrituristici della provincia di Trento,
cui sono iscritti tutti coloro ai quali
sia stata rilasciata o rinnovata l'
autorizzazione all' esercizio dell'
agriturismo.
(2) La revoca o il diniego di rinnovo
dell' autorizzazione comportano la
cancellazione dall' elenco.
(3) L' elenco e tenuto dal Servizio
competente,secondo le modalità stabilite
con deliberazione della Giunta
provinciale.
ARTICOLO 16 Imposta di soggiorno
(1)
Ai fini dell' applicazione dell' imposta
di soggiorno, gli alloggi e le stanze
impiegati nell' esercizio dell'
agriturismo sono considerati come
appartenenti alla quarta categoria,
numero 2, dell'articolo 3 del testo
unico delle leggi regionali concernenti
" Disciplina dell' imposta di
soggiorno",approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 23
dicembre 1982, n. 9/ L.
ARTICOLO 17 Abrogazioni
(1)
Sono abrogate le leggi provinciali
20marzo 1973, n. 11, 6 settembre 1974,
n. 9, e 31gennaio 1977, n. 9.(2) E'
inoltre abrogato l' articolo 22 della
legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.
ARTICOLO 18 Ulteriori modificazioni alla
legge provinciale31 agosto 1981, n. 17,
recante" Interventi organici in materia
di agricoltura"
(1)
L' articolo 23 della legge provinciale
31agosto 1981, n. 17, e successive
modificazioni ed integrazioni è
sostituito dal seguente:" Art. 23 -
Iniziative agrituristiche.Al fine di
incentivare l' agriturismo, ai soggetti
iscritti nell' elenco degli operatori
agrituristici o la cui domanda di
autorizzazione sia stata valutata
positivamente dalla Commissione
agrituristica provinciale, di cui al
provvedimento legislativo << Disciplina
dell' agriturismo >>, può essere
concesso un contributo in conto capitale
nei limiti di cui all' articolo 8 per la
sistemazione o l' ammodernamento dei
locali e delle strutture necessari per
lo svolgimento delle
attività agrituristiche.Le agevolazioni
di cui al presente articolo possono
essere concesse anche per attività
agrituristiche promosse fuori delle zone
sfavorite di cui all' articolo 18; in
tal caso i predetti limiti sono ridotti
di dieci punti percentuali.Le società
costituite fra allevatori per la
gestione in comune dei pascoli e delle
malghe, ai fini dell' ordine di priorità
e dell' entità dell' intervento,sono
equiparate ai soggetti di cui al numero
5) dell' articolo 2.Nel caso di revoca
dell' autorizzazione, le agevolazioni
concesse ai sensi del presente articolo
sono revocate nel rispetto delle
modalità ,delle condizioni e dei termini
previsti dall' articolo7.".
ARTICOLO 19 Norme transitorie
(1)
La Commissione prevista dall' articolo
1della legge provinciale 20 marzo 1973,
n. 11, e successive modificazioni ed
integrazioni, prosegue la sua attività
fino alla nomina della Commissione
agrituristica provinciale, la quale
subentra in tutte le attribuzioni già di
sua spettanza.
(2) L' esercizio dell' agriturismo per i
soggetti in possesso di certificato di
operatore agrituristico per il 1985 o
per il 1986 rilasciato ai sensi della
legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11,
e successive modificazioni e
integrazioni, rimane disciplinato fino
al 31 dicembre 1986 dalle leggi
provinciali abrogate dall' articolo 17.
(3) E' conseguentemente fatta salva l'
efficacia dei certificati di operatore
agrituristico rilasciati per il 1986; al
rinnovo di quelli rilasciati per il
1985, si procede, fino al 31 dicembre
1986, nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge provinciale20 marzo 1973,
n. 11, e successive modificazioni e
integrazioni.
(4) Ai fini del rilascio dell'
autorizzazione all'esercizio dell'
agriturismo per il 1987, ai soggetti in
possesso del certificato di operatore
agrituristico per il 1985 o per il 1986,
il Servizio competente e la Commissione
agrituristica
provinciale,indipendentemente da
specifiche domande degli interessati,
instaurano apposita istruttoria volta a
consentire la valutazione dello stato di
fatto e la tempestiva realizzazione
delle modificazioni dell' azienda
agricola necessarie per l' adeguamento
alle disposizioni della presente legge.
Il Servizio competente può a tal fine
effettuare le ispezioni necessarie e può
invitare gli operatori alla
presentazione di documenti o di un
progetto di adeguamento dell' azienda.
ARTICOLO 20 Copertura degli oneri
(1)
Alla copertura del maggior onere di
lire3.000.000 derivante dall'
applicazione dell' articolo11, nono
comma, a carico dell' esercizio
finanziario1986, si provvede mediante
riduzione, di pari importo, del fondo
iscritto al capitolo 84170 dello stato
di previsione della spesa - tabella B –
per il medesimo esercizio finanziario,
in relazione alla voce " servizi
generali" indicata nell' allegato n. 4di
cui all' articolo 9 della legge
provinciale concernente" Bilancio di
previsione della Provincia Autonoma di
Trento per l' esercizio finanziario
1986e bilancio pluriennale 1986- 1988".
(2) All' onere valutato nell' importo di
lire4.000.000, derivante dall'
applicazione dell' articolo11, nono
comma, della presente legge, a carico
dell' esercizio finanziario 1987, si
farà fronte mediante utilizzo, per pari
importo, di una quota delle
disponibilità derivanti dalle previsioni
di spesa iscritte nel settore funzionale
" organizzazione",programma "
amministrazione generale", area di
attività " servizi generali" del
bilancio pluriennale1986- 1988 di cui
all' articolo 15 della legge provinciale
concernente " Bilancio di previsione
della Provincia Autonoma di Trento per
l' esercizio finanziario 1986 e bilancio
pluriennale 1986-1988".
(3) Per gli esercizi successivi si
provvederà secondo le previsioni recate
dal bilancio pluriennale della
Provincia.
ARTICOLO 21 Variazioni di bilancio
(1)
Nello stato di previsione della spesa –
tabella B - per l' esercizio finanziario
1986 sono introdotte le seguenti
variazioni:in diminuzione: Cap. 84170 -
Fondo destinato a far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso -Spese correnti (legge
provinciale14 settembre 1979,n. 7, art.
24)competenza L. 3.000.000 cassa L.
3.000.000Cap. 12300 – Competenze e
membri di consigli, comitati e
commissioni (legge provinciale 20
gennaio1985, n. 4, e successive
modificazioni)competenza L. 3.000.000
cassa L. 3.000.000
(2) Nello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale 1986-
1988 di cui all' articolo15 della legge
provinciale concernente " Bilancio di
previsione della Provincia Autonoma di
Trento per l' esercizio finanziario 1986
e bilancio pluriennale1986- 1988", le
somme di cui al precedente articolo 20
sono portate in diminuzione delle" spese
per leggi in programma" ed in aumento
delle " spese per leggi operanti" nel
settore funzionale,programma ed area di
attività indicati nel secondo comma
dello stesso articolo 20.
La
presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia. Trento, 10 marzo
1986