Legge Regionale N.
3 DEL 31-01-1992
Disciplina regionale dell'Agriturismo e
valorizzazione del territorio rurale
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità della legge
1. La regione, con
la presente legge, disciplina l'
attività dell' agriturismo, in
attuazione della legge 5 dicembre1985,
n. 730 << Disciplina dell' agriturismo
>> e nel rispetto del programma
regionale di sviluppo e del piano
agricolo regionale, allo scopo di
rivitalizzare e valorizzare sotto
l'aspetto sociale, territoriale ed
economico le comunità rurali, attraverso
l' integrazione dei redditi aziendali,
per un più armonico sviluppo dell'
intera comunità lombarda.
ARTICOLO 2 Definizione dell' attività
agrituristica e iscrizione nell' elenco
degli operatori agrituristici
1. L' attività
agrituristica, intesa quale attività
integrata tra agricoltura e turismo, è
considerata agricola quando è esercitata
dai soggetti di cui all' art. 2135 del
codice civile con un numero massimo di
15 camere e/o per un numero massimo di
30 ospiti al giorno.
2. Presso la camera di commercio,
industria, agricoltura ed artigianato (CCIAA)
di ogni provincia è istituito l'elenco
degli operatori agrituristici.
3. Previa iscrizione nell' elenco sono
operatori agrituristici le persone
fisiche o giuridiche che sono
imprenditori agricoli ai sensi dell'
art. 2135 del codice civile ed il oro
familiari ai sensi dell' art. 230 bis
del codice civile.
4. Possono essere iscritti nell' elenco
di cui al precedente secondo comma, a
domanda, i soggetti che intendono
esercitare le attività agrituristiche
nella provincia stessa.
5. L'iscrizione all' elenco è concessa
previo accertamento del possesso dei
requisiti degli aspiranti nel rispetto
delle disposizioni di cui al terzo comma
dell' artº 6 della legge 5 dicembre
1985, n. 730.6. Alle commissioni di cui
alla lr 13 aprile 1974, nº 18
concernente << Istituzione dell' albo
degli imprenditori agricoli >> competono
le funzioni amministrative concernenti
la tenuta, l'aggiornamento dell' elenco
e l'esame dei ricorsi, secondo le
procedure ivi previste.
ARTICOLO 3 Autorizzazione comunale
1. Per l'
abilitazione all' esercizio dell'
attività agrituristica gli operatori
agrituristici, iscritti nell' elenco di
cui al secondo comma del precedente art.
2, devono presentare domanda di
autorizzazione al sindaco del comune ove
è ubicato l' immobile destinato all'
attività agrituristica.
2. La domanda deve contenere la
descrizione dettagliata delle attività
proposte, con l' indicazione delle
caratteristiche aziendali, degli uffici
e delle aree adibite ad uso
agrituristico, della capacità ricettiva,
dei periodi di esercizio dell' attività
e delle tariffe che si intendono
praticare.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) documentazione dei requisiti di cui
agli artt. 11 e 92 del tu approvato con
rd 18 giugno 1931, n. 773 <<
Approvazione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza >>e all' art. 5
della legge 9 febbraio 1963, n. 59 <<
Norme per la vendita al pubblico in sede
stabile dei prodotti agricoli da parte
degli agricoltori produttivi diretti >>;
b) copia del libretto sanitario
rilasciato alle persone che esercitano
l' attività ;
c) parere favorevole dell' autorità
sanitaria competente relativo ai locali
da adibire all' attività ;
d) certificato di iscrizione all' elenco
di cui al secondo comma del precedente
art. 2;
e) certificato del servizio provinciale
agricoltura, foreste e alimentazione(
SPAFA) attestante il rapporto di
complementarietà dell'attività
agrituristica rispetto all'attività
agricola attraverso l' indicazione del
numero massimo di ospiti/ giorno per i
quali è concedibile l'autorizzazione
stessa in relazione alla consistenza
dell' azienda agricola.
4. Il sindaco provvede sulle domande di
autorizzazione nei modi e nei termini di
cui all' art. 8 della legge 5dicembre
1985, n. 730.5. Entro il 31 luglio di
ciascun anno i soggetti che hanno
ottenuto l' autorizzazione di cui ai
precedenti commi devono comunicare al
comune le tariffe che intendono
praticare nell' anno successivo.
ARTICOLO 4 Incentivi - piani aziendali e
interaziendali di sviluppo agrituristico
1. La regione,
anche in attesa del programma regionale
di cui al successivo art. 5, concede
incentivi per l' attuazione di piani
aziendali ed interaziendali di sviluppo
agrituristico, anche a valenza zonale,
nell' ambito dei quali possono essere
previsti interventi sugli immobili,l'
acquisto e la realizzazione di dotazioni
e servizi da utilizzare per attività
agrituristiche.
2. Gli incentivi di cui al comma
precedente, che interessano attività
agrituristiche su terreni demaniali,
svolte da operatori convenzionati con l'
azienda regionale delle foreste, per una
durata non inferiore a dieci anni sono
erogati a quest' ultima.
3. Ai fini della concessione e dell'
erogazione degli incentivi di cui al
presente articolo si applicano le norme
procedurali per la programmazione e
l'attuazione degli interventi finanziari
ed economici dalla regione a favore
delle imprese agricole e zootecniche
singole o associate di cui alla
legislazione vigente.
ARTICOLO 5 Programma regionale
agrituristico
1. Entro un anno
dall' entrata in vigore della presente
legge la giunta regionale, sentite le
commissioni consiliari competenti, in
armonia con gli indirizzi della
programmazione nazionale e regionale e
con la pianificazione territoriale,
approva il programma agrituristico e di
rivitalizzazione di aree rurali.
2. Tale programma stabilisce gli
obiettivi di sviluppo dell'agriturismo
nel territorio regionale, determina le
zone a prevalente interesse
agrituristico, con particolare riguardo
al patrimonio demaniale regionale
gestito dall'azienda regionale delle
foreste, individua i comuni di cui al
secondo comma dell' art. 3 della legge 5
dicembre1985, n. 730 e coordina inoltre
le iniziative di cui al precedente art.
4 ed ai successivi artt 6 e 8 della
presente legge.
3. Il programma è redatto sentite le
proposte delle amministrazioni
provinciali che acquisiscono il parere
delle comunità montane, degli enti
gestori dei parchi, delle associazioni
professionali agricole e agrituristiche
operanti nella regione e delle aziende
di promozione turistica.
4. Le proposte devono contenere:
a) la perimetrazione delle zone;
b) l' elenco delle iniziative
agrituristiche in atto;
c) la sintetica indicazione del
patrimonio di edilizia rurale esistente
suscettibile di utilizzazione
agrituristica;
d) le previsioni sulle potenzialità
agrituristiche, tenuto conto anche delle
strutture esistenti per la ricezione e
la somministrazione di alimenti e
bevande;
e) l' individuazione di centri
interaziendali di promozione e servizi.
5. Il programma è trasmesso al ministero
dell' agricoltura e delle foreste e al
ministero del turismo e dello
spettacolo.
ARTICOLO 6 Interventi degli enti locali
e piani integrativi per interventi
straordinari
1. Le
amministrazioni provinciali, le comunità
montane,i comuni compresi in ciascuna
delle zone a prevalente interesse
agrituristico, sentite le associazioni
professionali agricole e agrituristiche,
possono associarsi, ai sensi dell' art.
13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730,
per redigere un piano integrato di
interventi straordinari, ove necessario
per le caratteristiche delle zone,
contenente l'indicazione dettagliata
delle dotazioni civili e sociali,nonché
la specificazione delle iniziative volte
alla valorizzazione delle tradizioni
locali e del patrimonio culturale
indispensabili alla realizzazione dell'
attività agrituristica.
2. Le amministrazioni provinciali
competenti coordinano le iniziative
associative di cui al precedente comma.
3. Il piano integrato degli interventi
straordinari di cui al precedente primo
comma è approvato dal consiglio
regionale che ne determina il relativo
finanziamento con specifica legge di
pesa.
ARTICOLO 7 Studio, ricerca, assistenza
tecnica e formazione professionale
1. La giunta
regionale, in conformità con il
programma di cui al precedente art. 5,
promuove attività di studio e ricerca
sull'agriturismo, nonché attività di
assistenza tecnica e formazione
professionale degli addetti in
collaborazione con le associazioni
professionali agricole e agrituristiche
nonché con gli enti locali e l' ente
regionale di sviluppo agricolo della
Lombardia ( ERSAL).
2. La giunta regionale sostiene la
realizzazione di progetti -pilota per
iniziative agrituristiche aziendali e
interaziendali a carattere
sperimentale.
ARTICOLO 8 Promozione
1. La giunta
regionale, in conformità col programma
di cui al precedente art. 5, incentiva e
coordina, attraverso idonee forme di
pubblicità , di diffusione nonché di
promozione - da effettuare anche ai
sensi della L.R. n. 28/ 73 - la
formazione della domanda, in particolare
da parte di giovani ed anziani, e dell'
offerta agrituristica,in collaborazione
con le associazioni professionali
agricole e agrituristiche nonché con gli
enti locali e l' ERSAL.
ARTICOLO 9 Marchio di riconoscimento e
di qualificazione delle aziende
agrituristiche
1. La giunta
regionale, al fine di valorizzare e
qualificare il sistema delle aziende
agrituristiche lombarde, istituisce un
marchio di riconoscimento che deve
essere utilizzato, nell' esercizio della
loro attività e nei rapporti con terzi,
dagli operatori agrituristici iscritti
nell' elenco di cui al precedente art.
2.
2. L' utilizzo del marchio è riservato
esclusivamente agli operatori
agrituristici.
3. Sui confini delle aziende agricole,
entro le quali si pratica l'agriturismo,
deve essere apposto un numero adeguato
di tabelle indicanti il marchio, la
denominazione dell'azienda
agrituristica, il numero di
autorizzazione,il periodo di attività e
l' eventuale divieto a terzi
dell'esercizio venatorio in periodi
determinati.
ARTICOLO 10 Strutture e infrastrutture
edilizie
1. Possono essere
utilizzati per attività agrituristiche,a
norma della presente legge, gli immobili
ubicati in aggregati abitativi rurali
nonché quelli esistenti sul fondo.
2. La sistemazione degli immobili da
destinare ad uso agrituristico può
avvenire attraverso interventi di
ristrutturazione edilizia, di restauro
conservativo o di miglioramento,ed
eccezionalmente attraverso possibili
ampliamenti commisurati alla
potenzialità agrituristica riconosciuta
all' azienda attraverso la
certificazione di cui alla lett. e),
terzo comma del precedente art. 3.
3. L' utilizzazione agrituristica non
comporta cambio di destinazione d' uso
degli edifici censiti come rurali.
4. Nelle aree destinate dagli strumenti
urbanistici generali a zona agricola, è
ammesso l' approntamento di spazi per
sosta di mezzi da campeggio e
realizzazione di impianti tecnologici e
servizi igienici accessori da destinare
a sosta di campeggiatori, in rapporto
alla potenzialità agrituristica
riconosciuta all' azienda attraverso la
certificazione di cui alla lett. e),
terzo comma del precedente art. 3.
5. Per il rilascio della concessione
edilizia ai fini della sistemazione
degli immobili di cui al presente
articolo,si applicano il primo comma e
la lett. a) del secondo comma dell' art.
3 della lr 7 giugno 1980, n. 93
concernente<< Norme in materia di
edificazione nelle zone agricole >>.
ARTICOLO 11 Regolamento di attuazione
1. L' attività
agrituristica deve essere organizzata in
modo tale da garantire la sicurezza
personale degli ospiti.
2. IL regolamento di attuazione della
presente legge,da approvarsi entro sei
mesi dalla sua entrata in
vigore,determina in particolare:
a) le norme igieniche, che devono
comunque rispettare il regolamento
comunale di igiene e quello edilizio
relativo alle civili abitazioni;
b) i requisiti delle aree attrezzate per
la ricezione di turisti forniti di mezzi
di trasporto autonomi;
c) i criteri relativi alla
somministrazione e vendita dei prodotti
alimentari e tipici anche in relazione
alla capacità produttiva aziendale.
3. Qualora l' azienda agrituristica non
si configuri come azienda agro -
venatoria, l' operatore agrituristico
può presentare motivata domanda alla
giunta regionale perché venga vietato a
terzi l' esercizio della caccia in
periodi determinati.
ARTICOLO 12 Norma transitoria
1. Fino all'
adozione dei provvedimenti di attuazione
della presente legge continuano ad
applicarsi le disposizioni della legge 5
dicembre 1985, n. 730.
ARTICOLO 13 Abrogazione
1. E' abrogata la
L.R. 19 gennaio 1979, n. 16
concernente<< Incentivazione dell'
attività agrituristica nella regione
Lombardia >>.
ARTICOLO 14 Norma finanziaria
1. Per l'
esercizio finanziario 1991 sono
autorizzate:
a) la concessione di contributi in
capitale di Lº2.100.000.000 per l'
attuazione dei piani aziendali ed
interaziendali di sviluppo agrituristico
di cui al precedente art. 4;
b) la spesa di L. 600.000.000 per
attività di studio e di ricerca sull'
agriturismo, si assistenza tecnica e
formazione professionale degli addetti
di cui al precedente art. 7, I comma;
c) la spesa di L. 50.000.000 per la
promozione della domanda e dell' offerta
agrituristica di cui al precedente art.
8.
2. Alla autorizzazione delle altre spese
previste dagli articoli precedenti, si
provvederà con successivo provvedimento
di legge.
3. Agli oneri derivanti dal precedente I
comma, pari a L. 2.750.000.000, si
provvede per L. 750.000.000 mediante
riduzione della dotazione finanziaria di
competenza e di cassa del << Fondo
globale per il finanziamento del piano
agricolo regionale derivante da
assegnazioni statali vincolate >>
iscritto al capitolo 5.2.2.2.2759 dello
stato di previsione delle spese del
bilancio per l' esercizio
finanziario1991 e per L. 2.000.000.000
mediante impiego delle quote spettanti
alla regione delle assegnazioni previste
dalla l. 10 luglio 1991, n. 201
<<Differimento delle disposizioni di cui
alla legge 8 novembre 1986, n. 752
(legge pluriennale per l' attuazione
degli interventi programmati in
agricoltura) >> relative alle attuazioni
del piano agricolo nazionale.
4. Al bilancio per l' esercizio
finanziario 1991 sono apportatele
seguenti variazioni:4. Al bilancio per
l' esercizio finanziario 1991 sono
apportatele seguenti variazioni:Stato di
previsione delle entrate. La dotazione
finanziaria di competenza e di cassa del
capitolo 2.2.2380 << Quota regionale dei
fondi assegnati dallo Stato per l'
attuazione del piano agricolo
nazionale1986/ 1992 >> è incrementata di
L. 2.000.000.000.4. Al bilancio per l'
esercizio finanziario 1991 sono
apportatele seguenti variazioni: OMISSIS
Stato di previsione delle spese di parti
II All' obiettivo 3.2.1 << Sostegno
delle aziende >> sono istituiti i
seguenti capitoli:4. Al bilancio per l'
esercizio finanziario 1991 sono
apportatele seguenti variazioni:OMISSIS
Stato di previsione delle spese di parti
II All' obiettivo 3.2.1 << Sostegno
delle aziende >> sono istituiti i
seguenti capitoli:a) 3.2.1.2.3254 <<
Contributi in capitale per l' attuazione
dei piani aziendali ed interaziendali di
sviluppo agrituristico >>con la
dotazione finanziaria di competenza e di
cassa di L. 2.100.000.000;4. Al bilancio
per l' esercizio finanziario 1991 sono
apportatele seguenti variazioni:OMISSIS
Stato di previsione delle spese di parti
II All' obiettivo 3.2.1 << Sostegno
delle aziende >> sono istituiti i
seguenti capitoli:OMISSIS b)
3.2.1.2.3255 << Spese per studi,
ricerche, assistenza tecnica e
formazione professionale sull'
agriturismo >>con la dotazione
finanziaria di competenza e di cassa di
L. 600.000.000;4. Al bilancio per l'
esercizio finanziario 1991 sono
apportatele seguenti variazioni:OMISSIS
Stato di previsione delle spese di parti
II All' obiettivo 3.2.1 << Sostegno
delle aziende >> sono istituiti i
seguenti capitoli:OMISSIS c)
3.2.1.2.3256 << Spese per la promozione
della domanda e dell' offerta
agrituristica >> con la dotazione
finanziaria di competenza e di cassa di
L. 50.000.000.
La
presente legge regionale è pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.E'
fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge
della regione Lombardia. Milano, 31
gennaio 1992(Approvata dal consiglio
regionale nella seduta del 19dicembre
1991 e vistata dal commissario del
governo con nota del 21 gennaio 1991,
prot. n. 22702/ 142)