Legge Regionale N.
34 DEL 22-05-1985
Interventi a favore dell'Agriturismo
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Obiettivi della legge
La Regione Puglia,
in armonia con gli indirizzi di politica
agricola nazionale comunitaria e con il
piano di sviluppo regionale,promuove ed
incentiva attività agrituristiche volte
a favorire lo sviluppo ed il
riequilibrio del territorio, ad
agevolare la permanenza dei produttori
agricoli nelle zone rurali attraverso l'
integrazione dei redditi aziendali ed il
miglioramento delle condizioni di vita,
ad utilizzare meglio il patrimonio
rurale esistente sia edilizio sia
naturale anche ai fini turistici,a
valorizzare i prodotti tipici e le
tradizioni locali,a creare un armonico
rapporto tra città e campagna ed a
favorire ed orientare i flussi
turistici.
ARTICOLO 2 Attività agrituristiche
Per attività
agrituristiche si intendono le attività
di ospitalità e promozione svolte da
imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del CC, singoli o associati e dai
loro familiari di cui all' art. 230 bis
del CC, attraverso la utilizzazione di
strutture aziendali o interaziendali, la
cui attività deve comunque restare
prioritaria rispetto a quella
agrituristica.Rientrano tra tali
attività :
a) dare ospitalità , anche in spazi
aperti destinati alla sosta di
campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande
costituiti prevalentemente da prodotti
propri;
c) organizzare attività ricreative o
culturali nell' ambito dell'azienda o
delle aziende associate o secondo
itinerari agrituristici integrati.Sono
considerati di propria produzione le
bevande ed i cibi prodotti e lavorati
nell' azienda agricola, nonché quelli
ricavati da materie prime dell' azienda
agricola anche attraverso lavorazioni
esterne.
Lo svolgimento di attività
agrituristiche, nel rispetto delle norme
della presente legge non costituisce
distrazione dalla destinazione agricola
dei fondi e degli edifici interessati.
ARTICOLO 3 Utilizzo locali per attività
agrituristiche
Possono essere
utilizzati per attività agrituristiche i
locali siti nell' abitazione dell'
imprenditore agricolo, ubicati nel
fondo, nonché gli edifici o parti di
essi esistenti nel fondo e non più
necessari alla conduzione dello stesso.Possono
essere utilizzati per gli stessi fini
anche gli edifici esistenti nei borghi
rurali. A tal fine le Amministrazioni
Provinciali, sentiti i Comuni
interessati, determinano le località
aventi le caratteristiche richieste. L'ERSAP
è autorizzato a dare in concessione a
cooperative di imprenditori agricoli,
con priorità a quelle giovanili, o a
singoli imprenditori agricoli strutture
e complessi di beni della Gestione
Riforma attualmente disponibili per una
loro utilizzazione per fini
agrituristici.
ARTICOLO 4 Promozione dell' offerta e
della domanda turistica
La Regione
finanzia le spese concernenti:a) la
realizzazione di studi e indagini
relative all' agriturismo,la
realizzazione di manifestazioni,
convegni, materiale divulgativo ed
iniziative atte a sensibilizzare l'
ambiente agricolo alle problematiche
agrituristiche. L'attività di cui al
presente articolo si attua in base ai
programmi presentati alla Giunta
regionale dalle associazioni
agrituristiche nazionali maggiormente
rappresentative operanti nella Regione
Puglia. I programmi devono pervenire
alla Giunta regionale entro il 31
ottobre di ogni anno.La Regione, nell'
ambito dei programmi di promozione
agrituristica,svolge attività di
pubblicità e propaganda dell' offerta
agrituristica regionale ed assicura la
formazione permanente sia di tecnici
animatori sia delle famiglie rurali all'
agriturismo. L'attività di cui al
presente articolo è svolta dalle
Associazioni agrituristiche coordinate
dall' assessorato regionale al Turismo.
ARTICOLO 5 Elenco regionale degli
operatori agrituristici
Presso la Regione
Puglia è istituito l' elenco degli
imprenditori agricoli che praticano l'
agriturismo.All' elenco possono essere
iscritti i conduttori di aziende
agricole di cui all' art. 2 della
presente legge che intendono praticare
l' offerta agrituristica per almeno 60
giorni all' anno,ovvero dei familiari
conviventi. La domanda di iscrizione
deve essere indirizzata al Comune dove
ha sede il centro aziendale e deve
contenere la descrizione dettagliata
delle attività che il richiedente
intende svolgere e l' indicazione dei
requisiti propri dell' azienda che
rendono possibile lo svolgimento delle
attività stesse. L' iscrizione nell'
elenco è decisa, sulla base dei
requisiti predetti, da una apposita
Commissione regionale istituita con
Decreto del Presidente della Giunta
regionale e così composta:
- dall' Assessore regionale al Turismo,
che la presiede;
- da un funzionario regionale dell'
Assessorato al Turismo;
- da un funzionario regionale dell'
Assessorato all' Agricoltura;
- da sei esperti, di cui tre nominati su
designazione delle organizzazioni
professionali agricole più
rappresentative a livello nazionale,
presenti nel CNEL e tre su designazione
delle Associazioni di agriturismo
maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
- da un rappresentante designato dall'
Associazione regionale delle Agenzie di
viaggio e turismo.
L'istruttoria della domanda e l'
accertamento dei requisiti occorrenti
per l' iscrizione sono eseguiti dalla
Provincia competente per territorio.
Contro le decisioni negative della
Commissione è ammesso ricorso alla
Giunta regionale entro trenta giorni
dalla data di notifica del provvedimento
relativo.
Il Presidente della Giunta regionale
rilascia agli iscritti nell'elenco un
certificato di operatore agrituristico
attestante le attività consentite ed i
limiti e le modalità di esercizio delle
attività stesse, fatte salve comunque le
disposizioni vigenti in materia di
concessione e licenze.Gli operatori
iscritti nell' elenco beneficiano:
a) delle attività di promozione e
propaganda di cui al precedente art. 4;
b) dei contributi di cui al secondo
comma del successivo artº7, ove in
possesso del requisito oggettivo ivi
previsto.Per coloro che richiedono i
benefici di cui alla precedente lettera
b) onde conseguire l' idoneità ricettiva
dei locali destinati alla utilizzazione
agrituristica, l' iscrizione nell'elenco
è subordinata all' accertamento previsto
al secondo comma del successivo art. 10,
concernente l' avvenuta esecuzione dei
lavori e degli acquisti ammessi a
contributo.La Giunta regionale può
accordare anticipazioni fino al 90%della
spesa ritenuta ammissibile.
ARTICOLO 6 Obblighi agli operatori
iscritti nell' elenco
L'operatore
iscritto nell' elenco regionale ha l'
obbligo di esporre al pubblico il
certificato di cui al terz'ultimo comma
dell'articolo precedente e di esercitare
le attività consentite nei limiti e con
le modalità indicate nel certificato
stesso. La cancellazione dall' elenco è
disposta dalla commissione di cui al
precedente art. 5 qualora si accerti che
l' iscritto è venuto meno agli obblighi
di cui al comma precedente, ovvero che
ha perduto i requisiti per la
iscrizione. Gli accertamenti relativi
sono operati dalla Provincia competente
per territorio.Contro il provvedimento
di cancellazione è ammesso ricorso alla
Giunta regionale entro 30 giorni dalla
data di notifica della revoca stessa. La
cancellazione dell' iscrizione comporta
l' obbligo di restituzione dei
contributi di cui al successivo art. 7,
qualora sia pronunciata prima di cinque
anni dalla loro erogazione.
ARTICOLO 7 Iniziative finanziabili agli
operatori agricoli
Per l'
attuazione della presente legge, la
Regione concede contributi finanziari in
conto capitale agli imprenditori
agricoli, singoli o associati, le cui
aziende ricadono nelle zone delimitate
ai sensi del precedente art. 3 e che
siano iscritti o abbiano richiesto di
iscriversi nell' elenco di cui al
precedente art. 5.I contributi di cui al
comma precedente possono essere concessi
per le seguenti iniziative:
a) costruzione, ampliamento,
ristrutturazione e sistemazione di
stanze e cucine da destinare all'
utilizzazione turistica in fabbricati
censiti nel Catasto rurale nonché il
restauro degli stessi;
b) installazione nei fabbricati
aziendali o sociali di strutture per la
conservazione, per la vendita a
dettaglio o per il consumo dei prodotti
agricoli, prevalentemente lavorati in
proprio;
c) installazione, ripristino o
miglioramento di impianti igienico
sanitari, idrici, elettrici a servizio
dei locali di cui alla precedente
lettera a);
d) realizzazione di impianti ed
attrezzature per il tempo libero,al
servizio anche delle famiglie rurali;
e) realizzazione di aree attrezzate a
verde;
f) allestimento di spazi attrezzati per
la sosta in tende,roulottes e campers,
in adiacenza a fabbricati rurali con
relativi servizi igienici.
Le provvidenze regionali vanno
prioritariamente destinate a quelle
aziende che per posizione ed estensione
dei terreni,per composizione del nucleo
familiare, ricavano dall' agricoltura
redditi non sufficienti per i quali si
appalesa la necessità di una
integrazione di reddito con attività
accessoria. Per le attività svolte dalle
Associazioni agrituristiche maggiormente
rappresentative a livello nazionale la
Regione può concedere contributi di
funzionamento nella misura massima
dell'80% delle spese ritenute
ammissibili.
ARTICOLO 8 Misura dei contributi
I contributi per
l' iniziativa di cui alla lettera a) del
precedente art. 7 sono fissati nella
misura massima del 60% della spesa
ritenuta ammissibile. Per le iniziative
di cui alle lettere b), c), d), e) ed f)
del precedente art. 7 i contributi sono
fissati nella misura massima del 70%
della spesa ritenuta ammissibile. Per le
iniziative proposte da Enti locali o
Enti pubblici i contributi di cui ai
commi precedenti possono essere
aumentati fino ad un massimo dell' 80%.
I contributi di cui ai commi precedenti
non sono cumulabili,per le stesse opere,
con analoghi contributi previsti da
altre leggi regionali o statali. Ad
integrazione della parte di spesa
eccedente il contributo può essere
concesso un mutuo decennale al tasso
fissato perle opere di miglioramento
fondiario.
ARTICOLO 9 Richiesta del concorso
finanziario regionale
Le domande per la
concessione dei contributi per le
iniziative di cui al secondo comma del
precedente art. 7 devono essere
indirizzate al Presidente della Giunta
regionale e presentate all'Assessorato
regionale all' Agricoltura e Foreste
entro il 31 marzo di ogni anno. Le
domande devono essere corredate:
- da una relazione tecnico - economica
che inquadri nel contesto della azienda
agraria l' attività agrituristica che il
richiedente intende svolgere ed illustri
i lavori da eseguire;
- dalla planimetria dei locali da
destinare all' utilizzazione turistica,
con l'indicazione dei relativi impianti
ed attrezzature,da una copia del
certificato ovvero della domanda di
iscrizione all' elenco di cui al
precedente art. 5.
Entro il 30 aprile successivo l'
Assessorato all' Agricoltura,di concerto
con l'Assessorato al Turismo, trasmette
alla Giunta regionale le domande
pervenute entro il termine suddetto
previa istruttoria consistente nella
verifica tecnico – economica delle
iniziative proposte con relativa
determinazione della spesa ammissibile e
nella acquisizione del parere della
Commissione di cui al 4º comma del
precedente art. 5.
ARTICOLO 10 Concessione ed erogazione
dei finanziamenti
La Giunta
regionale è autorizzata a concedere i
singoli finanziamenti sulla base delle
domande istruite ai sensi dell'articolo
precedente. L'erogazione dei contributi
viene effettuata anticipatamente fino al
70% dell' ammontare lordo e per la quota
residua dopo che l'Assessorato regionale
all'Agricoltura abbia accertato
l'avvenuta realizzazione delle
iniziative ammesse a contributo.In caso
di mancata o parziale realizzazione
delle iniziative stesse entro il termine
stabilito dal provvedimento di
concessione, la Giunta regionale
provvede al recupero totale o parziale
delle somme già erogate.
ARTICOLO 11 Vincolo di destinazione
I locali, gli
impianti e le attrezzature realizzati
con i concorso finanziario regionale ai
sensi della presente legge non possono
essere distolti dalla utilizzazione
agrituristica per almeno dieci anni
dalla data del collaudo. L'inosservanza
della norma di cui al comma precedente
comportala restituzione del contributo
percepito per le opere e le attrezzature
distolte.
ARTICOLO 12 Caratteristiche delle
strutture agrituristiche
I locali e gli
alloggi destinati alla utilizzazione
agrituristica devono possedere idonei
requisiti di stabilità , sicurezza e
decoro e devono essere dotate di servizi
igienici adeguati al tipo di attività
agrituristica svolta ed alla
capacità ricettiva denunziata. I lavori
di sistemazione e di restauro devono
essere eseguiti rispettando le
caratteristiche tipologiche e l'aspetto
architettonico complessivo degli edifici
esistenti.Gli interventi di ampliamento
devono essere organicamente integrati
nelle strutture architettoniche
preesistenti.
ARTICOLO 13 Norma finanziaria
All'onere di L. 10
milioni per l' esercizio 1985 si
provvede con prelevamento dal cap.
1601080 di una somma di uguale importo.
A tal fine sono apportate le seguenti
variazioni al Bilancio1985:All' onere di
L. 10 milioni per l' esercizio 1985 si
provvede con prelevamento dal cap.
1601080 di una somma di uguale importo.
A tal fine sono apportate le seguenti
variazioni al Bilancio1985: Variazione
in diminuzione cap. 1601080 parte Spesa
- 10 milioni - competenza e cassa
OMISSIS Per gli oneri derivanti dall'
applicazione della presente legge per
gli anni successivi si provvederà con
appositi stanziamenti con la legge di
Bilancio. All' onere di L. 10 milioni
per l' esercizio 1985 si provvede con
prelevamento dal cap. 1601080 di una
somma di uguale importo. A tal fine sono
apportate le seguenti variazioni al
Bilancio1985:OMISSIS Variazione in
aumento cap. 0407600 " finanziamento
interventi in materia di agriturismo" 10
milioni - competenza e cassa.Per gli
oneri derivanti dall' applicazione della
presente legge per gli anni successivi
si provvederà con appositi stanziamenti
con la legge di Bilancio. Per gli oneri
derivanti dall' applicazione della
presente legge per gli anni successivi
si provvederà con appositi stanziamenti
con la legge di Bilancio.
La
presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia. Data a Bari, addì
22 maggio 1985