Legge Regionale N.
38 DEL 23-03-1995
Disciplina dell'Agriturismo
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione
Piemonte, in armonia con la legislazione
comunitaria e nazionale, promuove e
disciplinal' agriturismo al fine di
favorire lo sviluppo e il riequilibrio
del territorio agricolo, agevolare la
permanenza dei produttori agricoli nelle
zone rurali attraverso il miglioramento
delle condizioni di vita e l' incremento
dei redditi aziendali, valorizzare le
strutture economiche e produttive della
campagna tutelando i caratteri dell'
ambiente in genere ed in particolare di
quello rurale e le sue risorse,
valorizzare i prodotti tipici e quelli
provenienti da coltivazioni biologiche,
promuovere e tutelare le tradizioni e le
iniziative culturali del mondo rurale,
favorire i rapporti tra città e
campagna,incrementare le potenzialità
dell' offerta turistica piemontese.
ARTICOLO 2 Definizione di attività
agrituristiche
1. Per attività
agrituristiche si intendono le
attività di ricezione e ospitalità
esercitate dagli imprenditori agricoli
di cui all' articolo 2135 del Codice
civile, singoli od associati, e da loro
familiari di cui all' articolo 230 bis
del Codice civile, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda in
rapporto di connessione e
complementarietà rispetto alle attività
di coltivazione del fondo,
silvicoltura,allevamento del bestiame,
che devono comunque rimanere principali.
2. Ai fini della presente legge sono
considerati imprenditori agricoli
associati:
a) le società cooperative agricole;
b) le società cooperative, i consorzi e
le altre società costituite tra
imprenditori agricoli per l'esercizio
delle attività agrituristiche.
3. Rientrano tra le attività
agrituristiche:
a) dare ospitalità in alloggi
agrituristici e in spazi aperti
destinati alla sosta dei
campeggiatori,nonché somministrare alle
persone ospitate cibi e bevande,
comprese quelle a carattere alcolico e
superalcolico;
b) somministrare per la consumazione sul
posto,anche a persone non ospitate nell'
azienda, pasti e bevande (comprese
quelle a carattere alcolico e
superalcolico), costituiti
prevalentemente da prodotti propri, per
un massimo di sessanta persone comprese
quelle ospitate; tale limite può essere
superato per le scolaresche in visita
all' azienda;
c) organizzare attività ricreative,
sportive e culturali nell'ambito
dell'azienda disgiuntamente o
congiuntamente alle attività di cui alle
lettere a) e b), che siano connesse e
integrate con le attività e le
caratteristiche dell' azienda agricola e
dell' ambiente rurale.
4. Per i fini di cui al comma 3, lettera
b), sono considerati propri i cibi e le
bevande prodotti e lavorati nell'
azienda agricola, quelli ricavati da
materie prime dell' azienda agricola
anche tramite lavorazioni esterne,
nonché quelli provenienti da cooperative
e consorzi di aziende agricole operanti
in ambito locale o regionale di cui l'
azienda fa parte.
5. L'attività agricola dell' azienda o
delle aziende,in caso di imprenditori
agricoli associati, deve rimanere
principale rispetto all' attività
agrituristica in termini di tempo lavoro
dedicato.
6. Possono essere adibiti all' attività
agrituristica,oltre all' imprenditore
agricolo, i coadiutori e i dipendenti
dell'azienda agricola, nel rispetto
della vigente normativa in materia di
lavoro.
ARTICOLO 3 Alloggi agrituristici e spazi
per campeggio
1. Sono alloggi
agrituristici i locali siti in
fabbricati rurali nei quali viene data
ospitalità ai turisti dagli imprenditori
agricoli.
2. I locali devono far parte della
struttura dell'azienda agricola ed
essere siti nell' ambito domestico
dell'imprenditore o comunque nel fondo
dello stesso, in modo da consentire un
rapporto costante di ospitalità .
3. La capacità ricettiva di un' azienda
agricola in alloggio agrituristico non
può essere superiore aventi cinque posti
letto.
4. Negli alloggi agrituristici devono
essere assicurati i servizi minimi di
ospitalità compresi nel prezzo della
camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di
cliente ed almeno una volta la
settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni
cambio di cliente ed almeno una volta la
settimana;
c) fornitura di energia elettrica,
acqua, riscaldamento.
5. Negli alloggi agrituristici possono
essere somministrati,limitatamente alle
persone alloggiate,cibi e bevande anche
non costituiti da prodotti propri dell'
azienda agricola purché prevalentemente
di produzione tipica piemontese.
6. Nelle aziende agricole possono essere
previsti spazi aperti destinati all'
insediamento tempora ne o di un massimo
di tre tende o caravan; in relazione
alle esigenze locali il Comune può
consentire, in alternativa ai posti
letto di cui al comma 3, l' elevazione
del numero di tende o caravan fino ad un
massimo di dieci, per non più di trenta
persone,previa verifica che l' azienda
agricola abbia una estensione
territoriale e caratteristiche adeguate
per ospitarle.
ARTICOLO 4 Requisiti tecnici ed igienico
sanitari
1. Le camere e le
unità abitative degli alloggi
agrituristici devono possedere i
requisiti tecnici ed igienico sanitari
previsti dalla legge regionale14 luglio
1988, n. 34.
2. Le camere e le unità abitative devono
disporre almeno dei seguenti servizi
igienico sanitari: un wc ogni dieci
persone, un bagno o doccia ogni dodici
persone, un lavabo ogni sei persone,
comprese le persone appartenenti al
nucleo familiare e conviventi.
3. Per gli insediamenti di non più di
tre tende o caravan devono essere
garantiti ai turisti i servizi igienico
sanitari e la fornitura d'acqua mediante
le strutture ordinarie dell' azienda
agricola; per gli insediamenti superiori
a tre tende o caravan deve essere
garantito, mediante strutture apposite,
il rispetto dei parametri minimi dei
requisiti igienico sanitari previsti per
i campeggi ad una stella dalla legge
regionale 31 agosto 1979, n. 54 e
successive modificazioni.
4. La produzione, la preparazione, il
confezionamento e la somministrazione di
alimenti e bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile
1962, n. 283 ed al relativo Regolamento
di esecuzione adottato con decreto del
Presidente della Repubblica del 26 marzo
1980, nº327.
5. Qualora le caratteristiche
strutturali o architettoniche degli
edifici rurali esistenti non consentano
l'adeguamento ai requisiti di cui al
comma1, è consentito l' uso di camere o
unità abitative anche con altezza non
inferiore a metri 2,20, sempre ché venga
garantito un volume minimo dei locali
pari a quello risultante dal rapporto
tra superficie minima e altezza indicati
dall' articolo 4 della LR 34/ 1988; è
altresì consentita una finestratura
inferiore ai 1/ 8 della superficie del
pavimento,sempre ché sia garantito un
sufficiente ricambio d'aria.
6. Nel caso siano ospitati gruppi
organizzati scolastici o giovanili,
negli alloggi agrituristici è consentito
di utilizzare camerate a più letti e di
sovrapporre a ciascun letto base un
altro letto, per una ricettività massima
di venticinque posti letto,senza dover
incrementare superfici e cubature delle
camere; per il rispetto degli altri
rapporti si computano i posti letto
effettivi.
7. La previsione di cui al comma 6 può
altresì applicarsi, indipendentemente
dal tipo di utenza,agli alloggi
agrituristici collocati in immobili
rurali quali baite, alpeggi, malghe e
simili, siti in zone montane ad
altitudini superiori ai 1.000 metri e
raggiungibili solo con sentieri,
mulattiere o strade di servizio non
aperte al traffico.
ARTICOLO 5 Utilizzazione di edifici e di
aree
1. Possono essere
utilizzati per le attività
agrituristiche i locali siti nell'
abitazione dell' imprenditore agricolo
ubicati nel fondo, nonché gli edifici o
parte di essi esistenti nel fondo e non
più necessari alla conduzione dello
stesso.
2. Nei Comuni rurali, individuati con
provvedimento della Giunta Regionale,
possono essere utilizzati per attività
agrituristiche anche gli edifici rurali
esistenti nei borghi o in centri abitati
destinati alla propria abitazione dall'
imprenditore agricolo che svolga la
propria attività in un fondo privo di
fabbricati sito nel medesimo Comune o in
Comune limitrofo.
3. L' utilizzo dei fondi e degli edifici
per le attività agrituristiche previste
dalla presente legge non comporta la
modifica della destinazione d' uso
agricolo dei medesimi.
4. Per l' esercizio delle attività
agrituristiche possono essere effettuati
gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, di restauro e di
risanamento conservativo e
ristrutturazione per il recupero del
patrimonio edilizio esistente,
nonché gli interventi necessari per la
fornitura dei servizi igienico sanitari
ai turisti dotati di tende o caravan,in
conformità alle disposizioni degli
strumenti urbanistici. Non possono
essere utilizzate nuove costruzioni per
l' attività agrituristica.
ARTICOLO 6 Domanda di autorizzazione
1. L' esercizio
delle attività agrituristiche di cui
all'articolo 2 della presente legge è
soggetto ad autorizzazione comunale.
2. La sola ospitalità in spazi aperti di
campeggiatori dotati di non più di tre
tende o caravan è soggetta a semplice
comunicazione al Comune.
3. La domanda di autorizzazione deve
essere presentata al Comune in cui si
intende esercitare l'attività
agrituristica e deve indicare: le
generalità del richiedente, le attività
che si intendono svolgere,le
caratteristiche e le dimensioni dell'
azienda agricola, gli edifici e le aree
da adibire aduso agrituristico, la
capacità ricettiva, i servizi igienici,
i servizi accessori offerti, i periodi
di esercizio dell'attività , le tariffe
che si intendono praticare.
4. Con la domanda è altresì richiesta l'
iscrizione all'elenco degli abilitati
all' esercizio delle
attività agrituristiche.
5. La domanda deve essere corredata da
copia del libretto sanitario rilasciato
alle persone che esercitano l' attività
.
ARTICOLO 7 Iscrizioni nell' elenco degli
abilitati e rilascio dell'
autorizzazione
1. E' delegato al
Comune l' accertamento dei requisiti e
la tenuta dell' elenco dei soggetti
abilitati all'esercizio di attività
agrituristiche.
2. Al fine del rilascio dell'
autorizzazione di esercizio e dell'
iscrizione nell' elenco degli abilitati
il Comune accerta che il richiedente:
a) sia in possesso dei requisiti di cui
all' articolo2, comma 1, della presente
legge;
b) non abbia riportato nel triennio, con
sentenza passata in giudicato, condanne
per uno dei delitti previsti dagli
articoli 442, 444, 513, 515, 517 del
Codice penale o per uno dei delitti in
materia di igiene e sanità previsti in
leggi speciali o meno che non abbia
ottenuto la riabilitazione;
c) non sia sottoposto a misura di
prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 e successive
modificazioni o sia stato dichiarato
delinquente abituale;
d) sia in possesso dei requisiti
soggettivi di cui agli articoli 11 e 12
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza (TULPS) approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'
articolo 5 della legge 9 febbraio 1963,
n. 59.
3. Per gli stessi fini di cui al comma
2, il Comune accerta altresì che:
a) le attività per cui è richiesta l'
autorizzazione rientrino nei limiti
previsti dalla presente legge;
b) i locali, gli spazi aperti, i
servizi, le attrezzature e gli arredi
abbiano le caratteristiche e i requisiti
previsti dalla presente legge.
4. Per i profili igienico sanitari, il
Comune acquisisce parere favorevole del
competente Servizio di igiene dell'
Unità Sanitaria Locale.
5. Il Sindaco decide circa la domanda di
iscrizione nell'elenco degli abilitati e
di autorizzazione all'esercizio di
attività agrituristiche entro novanta
giorni dalla sua presentazione.
6. Nel provvedimento di autorizzazione
devono essere indicati: il titolare, le
attività che possono essere esercitate,
i limiti e le modalità di svolgimento
dell'attività , le dotazioni ricettive e
di servizi.
7. Col medesimo provvedimento il Sindaco
rilascia altresì l' autorizzazione
igienico sanitaria di cui all'articolo
231 del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27
luglio 1934, nº1265, così come
modificato dalla legge 16 giugno 1939,n.
1112.
8. E' fatta salva la facoltà da parte
degli imprenditori agricoli che svolgono
attività agrituristiche,di svolgere
altresì attività di locazione di
alloggiai turisti e vendita di prodotti
della propria azienda nel rispetto delle
norme che specificatamente regolano tali
attività .
9. Il Comune dà immediata comunicazione
alla Provincia dell' iscrizione nell'
elenco abilitati e del rilascio dell'
autorizzazione, nonché delle
diffide,sospensioni, cancellazioni,
revoche e cessazioni.Sulla base di tali
comunicazioni la Provincia tiene un
elenco aggiornato di coloro che svolgono
attività agrituristiche e lo trasmette
annualmente alla Regione.
10. L' esercizio di attività
agrituristiche non comporta l'iscrizione
nel registro degli esercenti il
commercio di cui all' articolo 1, della
legge11 giugno 1971, n. 426, integrato
dall' articolo 5, della legge 17 maggio
1983, n. 217.
11. In materia di tasse sulle
concessioni regionali valgono le
normative previste dalla legge regionale
6 marzo 1980, n. 13 e successive
modifiche e dalla legge 14 giugno 1990,
n. 158 e la tabella approvata con
decreto legislativo 22 giugno 1991,n.
230 e successive modifiche e
integrazioni. Per il rilascio dell'
autorizzazione sanitaria per l'
esercizio di attività agrituristica deve
essere corrispostala tassa di
concessione regionale prevista al numero
d'ordine 7, n. 1, lettera f) della
tariffa allegata al DLgs 230/ 1991 e
successive modifiche e integrazioni,
nonché quella prevista allo stesso
numero d'ordine 7, n. 2, se i cibi e le
bevande sono somministrate anche a
persone diverse da quelle alloggiate.
ARTICOLO 8 Rinvio a norme generali per
la ricettività
1. All' esercizio
delle attività agrituristiche si
applicano le norme comuni previste dal
Titolo VII della legge regionale 15
aprile 1985, n. 31, << Disciplina delle
strutture ricettive extra alberghiere >>
e successive modificazioni.
ARTICOLO 9 Abrogazione di norme
1. E' abrogata la
legge regionale 17 agosto 1989,n. 50,
relativa a << Disciplina e sviluppo
dell' agriturismo >>.
ARTICOLO 10 Interventi per lo sviluppo
1. La Regione
interviene con azioni di sostegno dello
sviluppo e di promozione dell' offerta
agrituristica in base ai programmi
previsti dal Regolamento CEE n. 2081/
1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 e
dalla legge regionale 22 maggio 1987,
nº29.
La
presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.E'
fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.Data a
Torino, addì 23 marzo 1995