Legge Regionale N.
18 DEL 23-06-1998
Nuove norme per l'esercizio
dell'agriturismo
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
TITOLO
I Norme per l'esercizio dell'agriturismo
ARTICOLO 1 Finalità
1.
La Regione Autonoma della Sardegna, in
attuazione della Legge 5 dicembre 1985,
n. 730, disciplina e promuove
l'agriturismo, integrandolo con
l'offerta turistica regionale, al fine
di salvaguardare e valorizzare il
patrimonio socio-economico, culturale
e ambientale del proprio territorio e di
promuovere lo sviluppo rurale.
ARTICOLO 2 Definizione di attività
agrituristiche
1.
Per attività agrituristiche si intendono
esclusivamente le attività di ricezione
ed ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui
all'articolo 3, attraverso
l'utilizzazione della propria
azienda, in rapporto di connessione e
complementarità rispetto alle attività
di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento del bestiame, che devono
comunque rimanere principali.
2. Rientrano tra tali attività:
a) ospitare in locali situati
nell'ambito dei fondi facenti
parte dell'azienda agricola, e nei
locali di abitazione
dell'imprenditore anche se ubicati in un
centro abitato, nonché l'ospitalità in
azienda, in spazi aperti attrezzati per
l'agricampeggio;
b) somministrare pasti e bevande
costituiti prevalentemente da prodotti
propri, ivi compresi quelli a carattere
alcolico e superalcolico. Il requisito
di cui sopra si intende soddisfatto
anche attraverso l'integrazione parziale
di prodotti provenienti da altre aziende
agricole sarde collegate per l'esercizio
delle attività agrituristiche. Sono
considerati di propria produzione le
bevande e i cibi prodotti e lavorati
nell'azienda agricola, nonché quelli
ricavati da materie prime dell'azienda
agricola anche attraverso
lavorazioni esterne;
c) vendere direttamente i prodotti di
cui alla precedente lettera b);
d) organizzare attività ricreative e
culturali nell'ambito dell'azienda.
3. Lo svolgimento di attività
agrituristiche, nel rispetto delle
norme di cui alla presente legge, non
costituisce distrazione
della destinazione agricola dei fondi e
degli edifici interessati.
ARTICOLO 3 Soggetti legittimati
all'esercizio dell'agriturismo
1.
L'esercizio dell'agriturismo è riservato
agli imprenditori agricoli singoli o
associati di cui all'articolo 2135 del
codice civile e ai familiari di cui
all'articolo 230 bis del codice civile,
regolarmente iscritti nei relativi ruoli
previdenziali ai sensi della Legge
2 agosto 1990, n. 233.
ARTICOLO 4 Denominazione delle attività
agrituristiche
1.
I termini "agriturismo" e
"agrituristico" sono
riservati esclusivamente alle attività
agrituristiche svolte ai sensi
della presente legge.
ARTICOLO 5 Connessione e complementarità
tra l'attività agricola e
quella agrituristica
1.
Il rapporto di connessione e
complementarità tra l'attività agricola
e quella agrituristica si realizza
allorché l'azienda agricola, in
relazione alle sue dotazioni
strutturali, alla natura e alla varietà
delle coltivazioni e degli allevamenti
praticati, agli spazi abitativi
disponibili e al numero degli addetti
impiegati nelle diverse attività
agricole, sia idonea a svolgere
l'attività agrituristica nel rispetto
delle disposizioni della presente legge.
2. Il requisito di principalità delle
attività di coltivazione, allevamento e
silvicoltura rispetto all'attività
agrituristica si intende garantito
quando il tempo-lavoro impiegato
nell'attività agricola sia superiore a
quello impiegato nell'attività
agrituristica.
3. La sussistenza delle condizioni di
cui ai commi 1 e 2 va
dimostrata dall'interessato mediante una
specifica relazione
sull'attività agrituristica prevista per
il triennio successivo in
rapporto all'attività agricola
principale e con la presentazione
annuale di una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà
attestante l'esistenza delle condizioni
stesse.
ARTICOLO 6 Limiti per l'esercizio
dell'agriturismo
1.
Per le aziende aventi superficie minore
o uguale a 10 ettari il limite massimo
per l'ospitalità presso l'abitazione
dell'imprenditore agricolo e in altri
fabbricati situati nell'azienda agricola
è di 6 camere e 10 posti letto. Per lo
stesso tipo di azienda il limite massimo
per l'ospitalità è di 5 piazzole e 15
campeggiatori.
2. Per le aziende di dimensioni
superiori è stabilito un incremento
di un posto letto e di un campeggiatore
per ogni ettaro oltre i 10, con il
limite massimo di 12 camere e 20 posti
letto e di 10 piazzole e
30 campeggiatori.
3. In aggiunta agli ospiti di cui ai
commi 1 e 2, possono essere ospitate
persone singole, comitive o gruppi
organizzati per il solo consumo dei
pasti, e comunque in numero non
superiore a 80 coperti per pasto.
ARTICOLO 7 Norme igienico-sanitarie
1.
I locali adibiti ad uso agrituristico
devono avere i requisiti strutturali ed
igienico-sanitari previsti dal
Regolamento edilizio comunale per i
locali di civile abitazione. Nella
valutazione di tali requisiti per gli
edifici già esistenti, compresi quelli
da ristrutturare o adeguare, sono
ammesse deroghe ai limiti di altezza
e agli indici di illuminazione e di
aerazione previsti dalle
normative vigenti. Le deroghe devono
essere motivate e concesse dai Comuni
nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche e architettoniche
degli edifici esistenti e delle
caratteristiche ambientali delle
zone interessate.
2. Gli alloggi agrituristici devono
essere dotati di idonei servizi igienico-sanitari
in ragione di almeno uno ogni quattro
persone o frazioni di quattro, comprese
le persone appartenenti al
nucleo familiare o conviventi.
3. Per i campeggiatori che utilizzano
gli spazi aperti, in assenza di servizi
igienici adeguati nelle piazzole di
sosta, l'autorizzazione per il campeggio
è concessa a condizione che il
campeggiatore possa usufruire dei
servizi dell'abitazione. In tal caso
deve essere comunque garantito che il
rapporto tra persone e servizi igienico-sanitari
sia quello indicato nel comma 2.
All'interno della struttura edilizia
aziendale, inoltre, deve essere previsto
un ambiente attrezzato di lavello per
stoviglie e lavatoio per panni.
4. Negli spazi aperti la superficie da
destinare a tenda o altro mezzo autonomo
di soggiorno deve essere non inferiore a
40 mq. La sistemazione di tale
superficie deve essere a prova di acqua
e di polvere, realizzabile anche con
inerbimento del terreno.
5. I locali per l'agriturismo devono
essere dotati di acqua
corrente potabile.
6. Per le norme igieniche riguardanti la
preparazione e la somministrazione di
spuntini, pasti e bevande, la normativa
di riferimento è quella contenuta nella
Legge 30 aprile 1962, n. 283 e nel DPR
n. 327 del 1980. In ogni caso è
stabilito il principio che le attività
di cui alla lettera b), comma 2,
dell'articolo 2 della presente legge,
non sono parificabili alla ristorazione
o alla manipolazione, preparazione e
somministrazione di alimenti a
scopo commerciale.
7. La macellazione ad uso familiare e
per la somministrazione dei pasti
agrituristici è consentita, in deroga
alle vigenti norme,
previa autorizzazione e controllo delle
autorità competenti, in locali aziendali
polifunzionali, entro i limiti mensili
indicati in una direttiva emanata
dell'Assessore regionale
dell'agricoltura e riforma agropastorale,
di concerto con l'Assessore regionale
dell'igiene e sanità e dell'assistenza
sociale e comunque nel rispetto dei
seguenti limiti massimi mensili:a)
volatili:150 capi;b) conigli:75 capi;c)
UGB - capi bovini equivalenti:3 capi.
8. La produzione e la vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande sono
soggette alle disposizioni di cui alla
Legge n. 283 del 1962, e successive
modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 8 Autorizzazione per
l'esercizio dell'agriturismo
1.
I soggetti di cui all'articolo 3, che
intendono esercitare
attività agrituristiche, devono
presentare, al Sindaco del comune nel
cui territorio è ubicata l'azienda,
domanda di autorizzazione corredata:
a) da una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, relativa al possesso
dei requisiti di cui all'articolo 3;
b) dalla relazione prevista dal comma 3
dell'articolo 5, nella quale devono
essere altresì indicate le tariffe che
saranno praticate;
c) dalla copia del libretto di idoneità
sanitaria, rilasciato dalla azienda USL
al personale addetto alla preparazione
ed alla somministrazione di pasti,
alimenti e bevande;
d) dal parere della azienda USL relativo
ai locali da adibire all'attività
agrituristica;e) dalla copia della
concessione o autorizzazione edilizia,
ove richiesta.
2. Il Sindaco, in applicazione
dell'articolo 688 del codice
di procedura penale e dell'articolo 10
della Legge 4 gennaio 1968, n.
15, accerta il possesso da parte del
richiedente dei requisiti di
cui all'articolo 5 della Legge 9
febbraio 1963, n. 59, e agli articoli
11 e 92 del T.U. approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773.
3. Il Sindaco accerta il possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 3, 5 e
6 avvalendosi degli uffici periferici
dell'Ente Regionale di Sviluppo e
Assistenza Tecnica in agricoltura (ERSAT).
4. Il Sindaco decide sulla domanda di
autorizzazione entro sessanta giorni
dalla data della sua presentazione;
scaduto tale termine l'autorizzazione si
intende concessa.
5. Il provvedimento che accoglie o
respinge la domanda è
comunicato all'interessato entro dieci
giorni dall'adozione.
6. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla
data d'accoglimento della domanda,
rilascia - in duplice copia autentica -
il certificato di "operatore
agrituristico", nel quale devono essere
indicati l'oggetto delle attività
praticabili e le modalità e i limiti del
loro esercizio.
7. L'operatore agrituristico
interessato, una volta in possesso
dei due certificati rilasciati dal
Sindaco, ne invierà uno
all'Assessorato regionale della
agricoltura e riforma agropastorale
unitamente alla domanda di iscrizione
all'elenco regionale degli
operatori agrituristici della Sardegna,
di cui all'articolo 9.
8. L'autorizzazione è sostitutiva di
ogni altro
provvedimento amministrativo.
ARTICOLO 9 Elenco regionale degli
operatori agrituristici della Sardegna
1.
E' istituito l'elenco regionale degli
operatori agrituristici della Sardegna,
al quale devono obbligatoriamente essere
iscritti, prima dell'inizio delle
attività, i soggetti già in
possesso dell'autorizzazione comunale.
2. L'iscrizione all'elenco è richiesta
dall'interessato secondo le modalità
previste dal comma 7 dell'articolo 8.
3. La tenuta dell'elenco è demandata
all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e riforma
agropastorale che cura l'istruttoria
delle domande pervenute e provvede
all'iscrizione nell'elenco ed al
rilascio del relativo attestato di
iscrizione.
4. L'elenco regionale degli operatori
agrituristici della Sardegna è pubblico
ed è lo strumento attraverso il quale
l'Assessorato dell'agricoltura e riforma
agropastorale esercita le funzioni
di gestione e controllo dell'agriturismo
regionale. Copia dell'elenco è trasmessa
all'Assessorato regionale del turismo,
artigianato e commercio.
ARTICOLO 10 Obblighi dell'operatore
agrituristico
1.
Il soggetto autorizzato all'esercizio
dell'attività agrituristica ha l'obbligo
di:
a) iniziare l'attività entro il termine
massimo di un anno dalla data stabilita
nell'autorizzazione comunale;
b) esporre al pubblico il certificato di
cui al comma 6 dell'articolo 8,
rilasciato dal Sindaco, l'attestato di
iscrizione all'elenco regionale, di cui
al comma 3 dell'articolo 9 e le tariffe
praticate;
c) esercitare le attività consentite,
nei limiti e nei modi
indicati nell'autorizzazione comunale;
d) tenere un registro con le generalità
delle persone alloggiate e comunicare
l'arrivo e la partenza degli ospiti alla
locale autorità di Pubblica Sicurezza;
e) comunicare - entro il 15 gennaio di
ogni anno - al Comune e all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e riforma
agropastorale quali tariffe saranno
applicate nell'anno in corso;
f) rispettare le tariffe comunicate al
Comune e alla Regione;
g) esporre al pubblico l'elenco dei
prodotti utilizzati con l'indicazione
della provenienza.
ARTICOLO 11 Sospensione e revoca
dell'autorizzazione
1.
Il Sindaco, qualora accerti che
l'operatore agrituristico sia venuto
meno ad uno o più obblighi di cui
all'articolo 10, può sospendere, con
provvedimento motivato, l'autorizzazione
all'esercizio delle attività
agrituristiche per un periodo variabile
tra due e trenta giorni.
2. L'autorizzazione è revocata dal
Sindaco, con provvedimento motivato,
quando sia stato accertato dal Comune
stesso che l'operatore:
a) non abbia intrapreso l'attività entro
un anno dalla data di notifica
dell'autorizzazione, ovvero abbia
sospeso l'attività da almeno un anno,
sempre che l'interessato non abbia
comunicato al Comune, entro i primi
quindici giorni, il ritardo o la
sospensione, indicando motivi
obiettivamente verificabili;
b) abbia perso i requisiti soggettivi di
cui all'articolo 3 o non rispetti il
criterio di principalità delle attività
di coltivazione, allevamento e
silvicoltura rispetto all'attività
agrituristica di cui all'articolo 5;
c) abbia subìto nel corso dell'anno tre
provvedimenti di sospensione.
3. La contestazione dei motivi di revoca
deve essere comunicata per iscritto
all'interessato, il quale ha trenta
giorni di tempo per rispondere e
controdedurre. Il Comune delibera in via
definitiva sulla revoca entro i
successivi trenta giorni.
4. Del provvedimento di revoca va data
dal Sindaco immediata comunicazione
all'Assessorato regionale
dell'agricoltura e riforma agropastorale
il quale dispone la cancellazione
dell'interessato dall'elenco regionale
degli operatori agrituristici.
ARTICOLO 12 Vigilanza, controllo e
sanzioni amministrative pecuniarie
1.
La vigilanza e il controllo
sull'applicazione delle
disposizioni della presente legge sono
esercitati dagli organi di
polizia municipale e dai Servizi di
igiene delle Aziende Sanitarie
Locali territorialmente competenti,
oltre che dagli altri soggetti
indicati dalle norme vigenti.
2. Chiunque trasgredisce le disposizioni
di cui all'articolo 4 della presente
legge, utilizzando impropriamente i
termini "agriturismo" o "agrituristico"
a fini di lucro, è soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa
pecuniaria variante da lire 1.500.000 a
lire 4.000.000.
3. Chiunque intraprende o svolge in
forma continuativa od occasionale le
attività agrituristiche essendo
sprovvisto dell'autorizzazione di cui
all'articolo 8 della presente legge e
senza essere iscritto all'elenco
regionale di cui all'articolo 9, è
soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria variante da
lire 2.500.000 a lire 10.000.000. Il
Sindaco, con propria ordinanza, dispone
la chiusura dell'esercizio illegalmente
aperto, e l'autorizzazione non può
essere rilasciata per il periodo di un
anno dal provvedimento di chiusura.
4. Il titolare di impresa agrituristica,
che utilizza i locali e gli spazi
destinati all'alloggio o alla
ristorazione degli ospiti per un numero
superiore a quello autorizzato, è
soggetto - oltre che ai provvedimenti di
sospensione previsti dal comma 1
dell'articolo 11 - anche al pagamento di
una sanzione amministrativa pecuniaria
variante da lire 300.000 a lire
3.000.000.
5. Il titolare di impresa agrituristica
è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria variante da lire 200.000 a
lire 2.000.000, nei seguenti casi:
a) attribuzione al proprio esercizio,
con scritti, stampati
ovvero pubblicazione con qualsiasi altro
mezzo, di attrezzature qualitativamente
o quantitativamente superiori a quelle
esistenti;
b) mancata esposizione al pubblico
dell'autorizzazione
comunale, dell'attestato di iscrizione
all'elenco regionale e delle
tariffe praticate.
ARTICOLO 13 Incentivi per l'attività
agrituristica
1.
A favore degli imprenditori agricoli -
singoli o associati - che intendono
praticare l'attività agrituristica e
sono in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 3, può essere concesso un
contributo per i seguenti scopi:
a) restauro, adeguamento,
ristrutturazione, ampliamento e
nuova costruzione dei locali da
destinare all'attività agrituristica;
b) realizzazione delle opere relative:
1) alle strade poderali di accesso,
all'approvvigionamento idrico
e all'eventuale impianto di
potabilizzazione delle acque;
2) all'adduzione e distribuzione
dell'energia elettrica per
usi domestici;
3) al trattamento e allo smaltimento
delle acque luride;
4) ai locali polifunzionali per la
macellazione e lavorazione delle carni;
5) ai collegamenti telefonici;
c) allestimento di piazzole attrezzate
per l'agricampeggio e relativi servizi;
d) realizzazione di strutture per le
attività ricreative, ivi compresi i
recinti e le scuderie per le attività di
turismo equestre;
e) arredamento delle stanze da letto,
delle cucine e dei posti di ristoro;
f) restauro e ristrutturazione di
strutture tipiche del paesaggio agricolo
tradizionale sardo, tra le quali:
muretti a secco di recinzione, chiudende
con siepi di essenze autoctone,
piantagioni domestiche, filari alberati;
g) sistemazione di cartelli e
indicazioni stradali;
h) locali e attrezzature per la
lavorazione, manipolazione
e conservazione dei prodotti aziendali;
i) realizzazione e allestimento di
locali adibiti a
esposizioni etnografiche permanenti;
l) laboratori e attrezzature destinate a
lavorazioni tradizionali riguardanti la
cultura della famiglia rurale.
2. Il contributo indicato nel comma 1 è
concesso nella misura del 45 per cento
degli investimenti in beni immobili e
del 30 per cento per gli altri tipi di
investimenti a favore degli imprenditori
le cui aziende siano situate in aree
definite svantaggiate ai sensi
del regolamento CE 950/97 del 20 maggio
1997. Il contributo indicato nel comma 1
è concesso nella misura del 35 per cento
degli investimenti in beni immobili e
del 20 per cento per gli altri
investimenti a favore degli imprenditori
le cui aziende non siano situate in aree
definite svantaggiate ai sensi del
citato regolamento CE 950/97.
3. Il contributo può essere concesso:
a) sotto forma di contributo in conto
capitale;
b) sotto forma di mutui a tasso
agevolato;
c) sotto forma di una combinazione delle
tipologie previste dalle lettere a) e
b).
4. I mutui sono concessi per una durata
massima di dodici anni, al tasso
applicato ai mutui di miglioramento
fondiario, disciplinati dalla
legislazione vigente in materia di
credito agrario.
5. Le provvidenze di cui al presente
articolo sono concesse entro
un massimale di 300 milioni di lire di
spesa ammessa per singola azienda.
6. Gli incentivi previsti dalla presente
legge sono concessi ai sensi della
normativa in materia di opere di
miglioramento fondiario e non sono
cumulabili con altri contributi
regionali, statali e
comunitari afferenti le stesse opere.
ARTICOLO 14 Vincolo di destinazione e
restituzione dei contributi
1.
I locali, gli impianti e le attrezzature
realizzati con il concorso finanziario
regionale ai sensi dell'articolo 13 non
possono essere distolti
dall'utilizzazione agrituristica prima
di dodici anni dalla erogazione
dell'ultima rata di contributo.
2. La violazione della norma di cui al
comma 1 comporta la revoca
del provvedimento di concessione dei
contributi regionali e la
conseguente restituzione delle somme
percepite.
3. L'eventuale provvedimento di revoca
dell'autorizzazione
comunale all'esercizio dell'attività
agrituristica comporta
ugualmente l'obbligo della restituzione
delle provvidenze percepite ai
sensi della presente legge, qualora sia
disposto prima che siano
trascorsi dodici anni dalla loro
erogazione.
ARTICOLO 15 Attività di studio, di
ricerca e formazione professionale
1.
La Regione:
a) promuove attività di studio e di
ricerca sull'agriturismo;
b) cura la formazione professionale
degli operatori agrituristici,
dei tecnici e del personale delle
organizzazioni e delle
associazioni interessate alla promozione
e allo sviluppo dell'agriturismo;
c) incentiva e coordina, anche mediante
la promozione di idonee forme di
pubblicità e propaganda, la formazione e
lo sviluppo dell'offerta agrituristica
regionale;
d) sostiene la realizzazione di
'progetti pilota' per
iniziative, aziendali e interaziendali,
a carattere sperimentale, con
particolare attenzione per le zone
interne e per le aree prive
d'insediamenti industriali.
ARTICOLO 16 Classificazione delle
aziende agrituristiche
1.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura
e riforma agropastorale provvede a
classificare le aziende agrituristiche
sulla base di direttive approvate dalla
Giunta regionale, sentito il parere
della Commissione consiliare competente
in materia di agricoltura e
delle associazioni agrituristiche
maggiormente rappresentative.
ARTICOLO 17 Modifica all'articolo 3
della legge regionale n. 8 del 1998
1.
Il massimale previsto dal comma 2
dell'articolo 3 della legge regionale 11
marzo 1998, n. 8, "Norme per
l'accelerazione delle spese delle
risorse del FEOGA - Orientamento e
interventi urgenti per l'agricoltura", è
rideterminato in lire 200.000.000.
TITOLO
II Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 18 Modifiche e integrazioni
alla legge regionale n. 60 del
1979 concernente l'acquisto di fondi
rustici
1.
I mutui disciplinati dalla legge
regionale 23 novembre 1979, n.
60 "Concessioni di mutui per l'acquisto
di fondi rustici" e successive modifiche
e integrazioni, sono concessi per il
pagamento del prezzo di acquisto dei
terreni, nella misura stabilita congrua
dal Servizio provinciale
dell'agricoltura ai sensi degli articoli
5 e 10 della citata legge regionale, e
per il pagamento delle imposte e
delle spese, relative alla stipula del
contratto di compravendita, che gravano
sull'acquirente dei terreni.
2. Nel comma 1 dell'articolo 31 della
legge regionale 29 aprile 1994, n. 18,
così come sostituito dal comma 1
dell'articolo 4 della legge regionale 5
dicembre 1995, n. 33, sono soppresse le
parole: "a prevalente indirizzo
serricolo".
ARTICOLO 19 Abrogazione della legge
regionale n. 32 del 1986
1.
E' abrogata, con esclusione dei commi 2
e 3 dell'articolo 10, la legge regionale
20 giugno 1986, n. 32, recante
"Disciplina e incentivazione
dell'agriturismo".
ARTICOLO 20 Attuazione degli aiuti
1.
Agli aiuti previsti dall'articolo 18
della presente legge è data attuazione a
partire dalla data di pubblicazione sul
BURAS della decisione favorevole della
Commissione CE ovvero della scadenza
del sessantesimo giorno dalla notifica
della proposta.
2. Gli aiuti alle imprese previsti dagli
articoli 13 e 15 non possono comunque
eccedere l'importo consentito dalle
norme comunitarie sugli aiuti de minimis
di cui alla decisione 96/C 68/CE della
Commissione del 6 marzo 1996.
ARTICOLO 21 Norma transitoria
1.
Gli operatori agrituristici autorizzati
ai sensi della legge regionale n. 32 del
1986 possono continuare a esercitare, in
via provvisoria, l'attività
agrituristica per un periodo di 24 mesi
dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Entro tale termine
i Comuni, anche avvalendosi degli uffici
periferici dell'Ente Regionale di
Sviluppo e Assistenza Tecnica in
Agricoltura (ERSAT), accertano
il possesso dei requisiti soggettivi ed
oggettivi di cui agli articoli 3 , 5 e
6. Se viene accertato il possesso di
tali requisiti il Sindaco rilascia una
nuova autorizzazione ai sensi
dell'articolo 8 della presente legge e
ne dà comunicazione all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e riforma
agropastorale.
2. Gli operatori agrituristici già
iscritti nell'elenco regionale degli
operatori agrituristici di cui
all'articolo 1 della legge regionale n.
32 del 1986, transitano nell'elenco
regionale degli operatori agrituristici
della Sardegna istituito con l'articolo
9 della presente legge, mantenendo il
numero progressivo d'iscrizione
a ciascuno a suo tempo attribuito.
Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge gli
operatori agrituristici iscritti
provvisoriamente nell'elenco e ai quali
non è stata rilasciata l'autorizzazione
prevista dal comma 1 del presente
articolo sono cancellati dall'elenco
stesso.
3. Gli imprenditori agrituristici
autorizzati ai sensi della
legge regionale 32 del 1986 possono
continuare a utilizzare, per un
periodo massimo di 24 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
gli edifici e gli spazi destinati ad
agricampeggio indicati nelle
autorizzazioni, anche in assenza dei
requisiti igienici-sanitari indicati
dall'articolo 8, commi 2 e 3.
4. I Comuni, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente
legge, trasmettono all'Assessorato
regionale dell'agricoltura e riforma
agropastorale, l'elenco nominativo di
tutti gli operatori agrituristici da
essi autorizzati e in attività, con
indicazione del domicilio legale delle
aziende.
5. Le domande di finanziamento
presentate dagli
imprenditori agrituristici a valere
sulla legge regionale 32 del 1986
mantengono la loro validità nel caso in
cui siano rispettati i requisiti
previsti dagli articoli 3, 5 e 6 e sono
liquidate con le risorse previste
per l'attuazione della presente legge.
ARTICOLO 22 Norma finanziaria
1.
Alle spese derivanti dagli articoli:
a) 15, lett. a), si fa fronte mediante
utilizzo delle disponibilità stanziate
nel capitolo 06304 del bilancio della
Regione per gli anni 1998 - 2000 e
successivi;
b) 15, lett. b), si fa fronte con le
risorse già destinate agli interventi di
cui alla legge regionale 1 giugno 1979,
n. 47 - fondo per la formazione
professionale;
c) 15, lett. c), si fa fronte mediante
utilizzo delle disponibilità stanziate
sul capitolo 01090 del bilancio della
Regione per gli anni 1998 - 2000 e
successivi;
d) 13, commi 1, 2 e 3, 15, lett. d), si
fa fronte con l'utilizzo delle risorse
già destinate agli interventi di cui
alla legge regionale 20 giugno 1986, n.
32 - abrogata dall'articolo 19 - e con
le variazioni di cui al comma 2;
e) 18, si fa fronte mediante l'utilizzo
delle risorse destinate alla legge
regionale 23 novembre 1979, n. 60 (cap.
06220).
2. Nei bilanci della Regione per l'anno
1998 e per gli anni 1998 - 2000 sono
introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:03 – PROGRAMMAZIONE Cap.
03016 - Fondo speciale per fronteggiare
spese correnti dipendenti da
nuove disposizioni legislative (art. 30,
L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R.
15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma
2, L.R. 15 aprile 1998, n. 12)1998 lire
1.500.000.0001999 lire ------ 2000 lire
------ mediante pari riduzione della
riserva di cui alla voce 8 della
tabella A allegata alla legge
finanziaria. Cap. 03017 - Fondo speciale
per fronteggiare spese in conto capitale
dipendenti da nuove disposizioni
legislative (art. 30, L.R. 5 maggio
1983, n. 11, art. 4, L.R. 15 aprile
1998, n. 11 e art. 34, comma 2, L.R. 15
aprile 1998, n. 12)1998 lire ------ 1999
lire 3.050.000.0002000 lire
3.050.000.000mediante pari riduzione
della riserva di cui alla voce 9 della
tabella B allegata alla legge
finanziaria.06 – AGRICOLTURA Cap.
06229/06 - Spese per l'attuazione di
programmi di promozione
dell'agriturismo (artt. 13 e 14, L.R. 20
giugno 1986, n. 32 e art. 32, L.R. 30
aprile 1991, n. 13)1998 lire
250.000.0001999 lire 200.000.0002000
lire 200.000.000
In aumento: 06 – AGRICOLTURA Cap.
06229/04 - (D.V.) -Contributi in conto
capitale per la realizzazione di
opere agrituristiche (art. 13, commi 1,
2 e 3, della presente legge)1998 lire
250.000.0001999 lire 750.000.0002000
lire 750.000.000Cap. 06229/05 - (D.V.) Somme
da versare al fondo di rotazione per la
concessione di mutui agrituristici (art.
10, commi 2 e 3, L.R. 20 giugno 1986, n.
32 e art. 13, commi 1, 2 e 3, della
presente legge)1998 lire
1.000.000.0001999 lire 2.000.000.0002000
lire 2.000.000.000Cap. 06229/07 - (N.I.)
- 2.1.2.4.3.3.10.24 (02.01)Contributi
per la realizzazione di progetti pilota
per iniziative aziendali e
interaziendali a carattere sperimentale
(art. 15, lett. d), della presente
legge)1998 lire 500.000.0001999 lire
500.000.0002000 lire 500.000.0003. Le
spese derivanti dall'attuazione della
presente legge gravano sui citati
capitoli dei bilanci per gli anni 1998 -
2000 e sui corrispondenti capitoli dei
bilanci per gli anni successivi.
La
presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.E’
fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.