Legge Regionale N.
9 DEL 18-04-1997
Nuova disciplina per l'esercizio
dell'attività agrituristica
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione,
nell' ambito degli indirizzi della
politica comunitaria ed in armonia con
la legge 5 dicembre 1985, n.
730,promuove, sostiene e disciplina nel
proprio territorio l' attività
agrituristica, allo scopo di:
a) assicurare la permanenza dei
produttori singoli ed associati nelle
zone rurali attraverso il miglioramento
delle condizioni di vita e l' incremento
dei redditi aziendali,soprattutto nelle
aree montane, svantaggiate e protette;
b) salvaguardare e tutelare l' ambiente
ed il patrimonio edilizio rurale
attraverso un equilibrato rapporto tra
città e campagna;
c) valorizzare i prodotti tipici e le
produzioni locali;
d) sviluppare il turismo sociale
giovanile;
e) favorire lo sviluppo ed il
riequilibrio del territorio agricolo;
f) favorire la conservazione e la
conoscenza delle tradizioni e delle
iniziative culturali del mondo agricolo;
g) creare nuovi posti di lavoro nell'
ambito della famiglia rurale;
h) favorire la diversificazione dell'
offerta turistica;
i) promuovere la conservazione e la
tutela del paesaggio agricolo, la
valorizzazione delle risorse naturali e
dei beni storico - culturali.
ARTICOLO 2 Definizione di attività
agrituristica
1. Per attività
agrituristiche si intendono
esclusivamente le attività di ricezione
ed ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli attraverso l'
utilizzazione della propria azienda in
rapporto di connessione e
complementarietà rispetto alle attività
di coltivazione del fondo,
silvicoltura,allevamento del bestiame,
che devono rimanere principali.
2. Rientrano tra tali attività :
a) dare ospitalità , per soggiorno, in
appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) dare accoglimento in spazi aperti,
purché attrezzati di servizi essenziali
in conformità alle norme igienico -
sanitarie,destinati alla sosta di
campeggiatori e caravans,anche in deroga
alle disposizioni di cui all' articolo 1
della legge regionale 3 luglio 1984, n.
31;
c) somministrare pasti e bevande
ricavati da prodotti aziendali ottenuti
attraverso lavorazioni interne od
esterne all' azienda compresi gli
alcoolici e superalcoolici tipici dell'
ambito regionale. Tali pasti devono
essere costituiti esclusivamente da
piatti tipici dell' ambiente rurale
veneto. La materia prima usata deve
provenire dall' azienda, in termini di
valore, per almeno il sessanta per cento
nelle zone di pianura e collina, e per
almeno il venticinque per cento nelle
zone di montagna. La rimanente quota
deve provenire da produttori agricoli
singoli od associati a cooperative
agricole di trasformazione e vendita di
prodotti. E consentito non più del
quindici per cento in valore di prodotti
diversi;
d) somministrare spuntini e bevande
ricavati prevalentemente da prodotti
aziendali;
e) organizzare attività ricreative e
culturali finalizzate al trattenimento
degli ospiti;
f) vendere i prodotti della propria
azienda, ancorché lavorati in proprio,
nonché quelli ricavati da materie prime
dell' azienda attraverso lavorazioni
esterne;
g) trasformare prodotti derivati dall'
azienda da destinare aduso
agrituristico;
h) allevare cavalli, per scopi di
agriturismo equestre ed altre specie
animali a fini di richiamo turistico.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2
sono considerate, a tutti gli effetti,
integratrici del reddito aziendale.
ARTICOLO 3 Piano agrituristico aziendale
1. Per la verifica
del rapporto di connessione e
complementarietà di cui all' articolo 2
comma 1, coloro che intendono iscriversi
all' elenco degli operatori
agrituristici, devono presentare al
Presidente della Commissione
agrituristica provinciale, il Piano
turistico aziendale.
2. Il Piano, in relazione alla
estensione ed alle dotazioni strutturali
dell' azienda, alla natura e varietà
delle coltivazioni e degli allevamenti,
agli spazi disponibili negli edifici e
nelle adiacenze, al numero degli addetti
ed al grado del loro impegno agricolo,
definisce in particolare:
a) il numero delle giornate di attività
di cui alla lettera c)comma 2 dell'
articolo 2 che comunque non può superare
le centosessanta annue in presenza di
ottanta posti a sedere,o le
duecentodieci annue in presenza di
sessanta posti a sedere;
b) il numero di posti letto con un
massimo di trenta;
c) il numero delle persone ospitabili in
spazi aperti con un massimo di trenta.
3. La Giunta regionale, entro e non
oltre tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, approva il
modello di Piano agrituristico aziendale
di cui al comma 1.
4. Il Piano agrituristico aziendale può
essere aggiornato,su richiesta dell'
interessato da presentarsi entro il
31ottobre di ogni anno, per l' anno
successivo.
5. Le risultanze istruttorie del piano,
relativamente a quanto previsto al comma
2 devono venire riportate nell'
autorizzazione comunale di cui agli
articoli 7 e 8della legge 5 dicembre
1985, n. 730.
ARTICOLO 4 Idoneità all' esercizio dell'
attività agrituristica
1. Possono
svolgere attività agrituristica gli
imprenditori agricoli di cui all'
articolo 2135 del cc singoli ed
associati, che svolgono attività
agricola da almeno un biennio, mediante
l' utilizzazione della propria azienda.
2. Il limite temporale di cui al comma 1
non si applica a parenti ed affini fino
al terzo grado che subentrano nella
titolarità dell' azienda medesima.
3. L' accertamento della qualifica di
imprenditore agricolo ai sensi dell'
articolo 2135 del cc è svolto dall'
Ispettorato regionale dell' agricoltura
competente per territorio,il quale
rilascia apposita certificazione.
4. Gli imprenditori possono avvalersi
esclusivamente dei familiari di cui all'
articolo 230 bis del cc, ancorchè conviventi
e di propri dipendenti.
5. Per l' iscrizione all' elenco degli
operatori agrituristici di cui all'
articolo 9 è richiesta l' iscrizione ad
un corso formativo per operatori
agrituristici di almeno cento ore
organizzato dalle associazioni
agrituristiche operanti su base
provinciale.
6. Per l' iscrizione al corso formativo
per operatori agrituristici è necessario
possedere i requisiti di cui al comma 1.
7. I corsi sono finanziati dalla Giunta
regionale e devono prevedere lezioni
teorico - pratiche nelle seguenti
materie:
a) legislazione agrituristica;
b) organizzazione e gestione aziendale;
c) obblighi tributari;
d) normativa igienico - sanitaria;
e) trasformazione dei prodotti;
f) gestione della ricettività .
8. Per gli operatori agrituristici già
iscritti nell' elenco di cui all'
articolo 7 della legge regionale 18
luglio 1991, nº15, alla data dell'
entrata in vigore della presente
legge,non è richiesta la frequenza del
corso formativo di cui al comma 5.
9. Ai fini del rilascio dell'
autorizzazione comunale di cui all'
articolo 8 della legge 5 dicembre 1985,
n. 730, i soggetti interessati devono
presentare un attestato di frequenza ai
corsi di cui al comma 5 e aver sostenuto
un colloquio finale innanzi alla
Commissione agrituristica provinciale.
ARTICOLO 5 Classificazione delle aziende
agrituristiche
1. Al fine di
promuovere la conoscenza del livello dei
servizi e la qualificazione dell'
offerta agrituristica, è istituitala
classificazione delle aziende
agrituristiche.
2. Gli operatori agrituristici, all'
atto della richiesta della
autorizzazione comunale di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre
1985, n. 730, devono aver presentato
domanda di classificazione alla
Commissione agrituristica provinciale,
entro sei mesi dalla data di
approvazione, da parte della Giunta
regionale, del provvedimento di
classificazione di cui al comma 4.
3. La Giunta regionale entro e non oltre
sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, approva apposito
provvedimento di classificazione, che
deve prevedere:
a) parametri indicativi per le diverse
attività e servizi erogati;
b) procedure di assegnazione e
variazione della classifica assegnata;
c) procedure di variazione dei
parametri.
4. La simbologia da utilizzare è
approvata dalla Giunta regionale sulla
base di quella stabilita a livello
nazionale dalle associazioni
agrituristiche.
ARTICOLO 6 Immobili destinati all'
agriturismo
1. Possono essere
utilizzati per attività agrituristiche i
locali siti nell' aggregato abitativo,
definito ai sensi dell' articolo 2 della
legge regionale 5 marzo 1985, n.
24,nonché gli edifici o parti di essi
esistenti nel fondo e non più necessari
per la conduzione dello stesso.
2. Possono altresì essere utilizzati per
attività agrituristiche gli edifici
destinati a propria abitazione dall'
imprenditore agricolo purché svolga la
propria attività in un fondo privo di
fabbricati, sito nel medesimo comune o
in comune limitrofo.
3. L' utilizzazione agrituristica non
comporta cambio di destinazione d' uso
degli edifici e dei fondi rustici
censiti come rurali.
4. La sistemazione degli immobili da
destinare all' uso agrituristico può
avvenire attraverso interventi di
ristrutturazione edilizia o di restauro.
5. La ristrutturazione deve avvenire nel
rispetto delle caratteristiche rurali
dell' edificio, conservandone l' aspetto
complessivo e i singoli elementi
architettonici, con l' uso di materiale
tipico della zona nel rispetto della
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24; per
il restauro e il risanamento
conservativo degli edifici aventi
caratteristiche di particolare pregio
architettonico, storico o ambientale,l'
utilizzo dei locali ai fini
agrituristici è consentito anche in
deroga ai limiti di altezza previsti
dagli strumenti urbanistici.
6. Gli ampliamenti previsti dal terzo
comma dell' articolo4 della legge
regionale 5 marzo 1985, n. 24, sono
eseguiti nel rispetto di quanto
prescritto dall' articolo 11della
medesima legge. Nelle more dell'
applicazione del predetto articolo 11,
il Comune individua con apposita
deliberazione consiliare i fabbricati ed
i complessi rustici per i quali, nel
rispetto delle norme di cui alla
presente legge, sono consentiti gli
ampliamenti.
7. L' attività agrituristica può essere
svolta dalle aziende agricole
indipendentemente dalla localizzazione
determinata dagli strumenti urbanistici
vigenti.
8. Le concessioni edilizie relative agli
interventi di cui al presente articolo
sono rilasciate a titolo gratuito agli
imprenditori agricoli a titolo
principale, purché gli interessatisi
obblighino con il comune e non cedere la
proprietà dell' immobile per un periodo
di almeno dieci anni dal rilascio della
concessione medesima.
9. Gli obblighi di cui al comma 8 sono
assunti mediante convenzione o atto
unilaterale d' obbligo, da
trascriversi,ai sensi e per gli effetti
degli articoli 2643 e seguenti del
codice civile, a cura del comune ed a
spese del concessionario.
10 Ai fini del superamento e dell'
eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture
agrituristiche, si applicano le
prescrizioni per le strutture recettive
di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236.
Relativamente all' attività di
ospitalità in alloggi, tali disposizioni
si applicano qualora la ricettività
complessiva aziendale superi le sei
stanze.
ARTICOLO 7 Norme igienico - sanitarie
1. I locali
destinati ad uso agrituristico devono
possederei requisiti igienico - sanitari
previsti per le abitazioni.
2. Nella valutazione di tali requisiti,
deve essere tenuto conto delle peculiari
caratteristiche di ruralità degli
edifici.Ai fini delle utilizzazione
agrituristica è consentito derogare ai
limiti di altezza e di superficie aero –
illuminante previsti dalle norme di cui
sopra, purché vengano garantite
condizioni strutturali ed igienico
sanitarie considerate sufficienti in
fase di accertamento da parte dell'
autorità sanitaria.previsti dalle norme
di cui sopra, purché vengano garantite
condizioni strutturali ed igienico
sanitarie considerate sufficienti in
fase di accertamento da parte dell'
autorità sanitaria.
3. Le abitazioni agrituristiche devono
essere dotate di almeno un locale da
bagno completo per ogni sei posti letto
e stanze sistemate con arredamento
decoroso.
4. La produzione e la vendita di
sostanze alimentari sono soggette alle
disposizioni della legge 30 aprile
1962,n. 283 (ERRATA CORRIGE BU N 47 del
10.06.1997)e successive modifiche ed
integrazioni. ARTICOLO 8 Delega alle
province1. Le funzioni amministrative di
cui agli articoli 9, 10,11, 12 e 15 sono
delegate alle province.
2. Le Province nell' esercizio delle
funzioni delegate,sono tenute ad
osservare le direttive e gli atti di
indirizzo e coordinamento emanati dalla
Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai
sensi dell' articolo 55dello Statuto
regionale, i poteri di iniziativa e
vigilanza in ordine all' esercizio delle
funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di
accertato inadempimento e previa normale
diffida del Presidente, propone al
Consiglio la revoca della delega.
ARTICOLO 9 Elenco degli operatori
agrituristici
1. E' istituito,
ai sensi dell' articolo 6 della legge
5dicembre 1985, n. 730 l' elenco degli
operatori agrituristici tenuto dalle
Amministrazioni provinciali.
2. All' elenco di cui al comma 1 possono
essere iscritti i soggetti di cui all'
articolo 4 comma 1 che siano iscritti ai
corsi di formazione di cui al comma 5
del medesimo articolo.
3. La qualifica di operatore
agrituristico e la denominazione azienda
agrituristica o agriturismo devono
essere utilizzate esclusivamente dai
soggetti iscritti nell' elenco degli
operatori agrituristici.
4. Presso le Amministrazioni provinciali
è tenuto inoltre un registro nel quale
vengono annotati la data di inizio dell'
attività , i dati riferiti alle lettere
a), b) e, c) comma 2dell' articolo 3,
eventuali sanzioni comminate, le
risultanze della vigilanza, nonché ogni
altra notizia ritenuta utile.
ARTICOLO
10 Commissione agrituristica provinciale
1. E' istituita, presso ogni provincia,
la Commissione agrituristica
provinciale.
2. La Commissione, ai fini dell'
iscrizione degli operatori agrituristici
nell' elenco di cui all' articolo 9,
accerta la sussistenza dei requisiti
previsti all' articolo 2 e la
insussistenza delle condizioni previste
dall' articolo 6 della legge5 dicembre
1985, n. 730.
3. La Commissione, per l' accertamento
preliminare dei requisiti di connessione
e complementarietà ,
verifica,avvalendosi anche degli
Ispettorati regionali per l' agricoltura
competenti per territorio, i contenuti
del Piano agrituristico aziendale.
4. La Commissione è composta da:
a) il Presidente della provincia o un
suo delegato con funzioni di Presidente;
b) due membri, di cui uno effettivo e
uno supplente, designati dalla Camera di
Commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
c) il dirigente responsabile dell'
Ispettorato regionale dell' agricoltura
quale membro effettivo e altro
funzionario dello stesso ufficio quale
membro supplente;
d) sei membri, di cui tre effettivi e
tre supplenti, designati dalle
organizzazioni agrituristiche
maggiormente rappresentative a livello
regionale;
e) quattro membri di cui due effettivi e
due supplenti designati dalla
amministrazione provinciale tra i
responsabili dei settori turismo ed
agricoltura;
f) due membri, di cui uno effettivo e
uno supplente, designati dalle Comunità
montane della provincia, limitatamente
alle province montane o parzialmente
montane;
g) un rappresentante designato dalle
associazioni turistiche più
rappresentative a livello regionale di
cui alle lettere a),b) e c) comma 1
dell' articolo 13 della legge regionale
16marzo 1994, n. 13;h) il sindaco o suo
delegato, del Comune nel cui territorio
ricade l' azienda agrituristica.
5. Funge da segretario della Commissione
un funzionario dell' amministrazione
provinciale.
6. Le designazioni di cui al comma 4
devono pervenire al Presidente della
Provincia entro sessanta giorni dalla
richiesta.Decorso tale termine, la
Commissione, ancorché incompleta,può
essere validamente costituita, purché
siano pervenute almeno il cinquanta per
cento delle designazioni. Sono fatte
salve le eventuali successive
integrazioni.
7. La Commissione rimane in carica per
la durata dell' Amministrazione che l'
ha espressa.
8. Per la validità delle sedute della
Commissione è richiesta la presenza di
un numero di componenti pari almeno alla
metà degli assegnati. Nell' ipotesi di
cui alla seconda parte del comma 6 è
richiesta la presenza di almeno quattro
componenti. Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei presenti,
computando fra questi ultimi gli
astenuti. In caso di parità di voti,
prevale il voto del Presidente.
9. Ai componenti designati, di cui alle
lettere b), d), f)e g) del comma 4, è
corrisposta un' indennità di presenza
e,ove spetti, il rimborso delle spese di
viaggio, nella misura prevista dalla
legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 e
successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 11 Procedure
1. Sono abilitati
all' esercizio delle attività
agrituristiche i soggetti iscritti nell'
elenco. L' iscrizione è condizione
necessaria per il rilascio dell'
autorizzazione comunale di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre
1985, n. 730.
2. L' istanza per l' iscrizione all'
elenco va presentata alla Commissione
agrituristica provinciale, corredata dal
Piano agrituristico aziendale di cui
all' articolo 3. Entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione delle
domande, la Commissione,accertata la
sussistenza dei requisiti e verificato
il rapporto di connessione e di
complementarietà , provvede all'
iscrizione dandone comunicazione agli
interessati. Qualora sia trascorso il
suddetto termine senza che l'
interessato abbia ottenuto risposta, la
domanda si intende accolta. Avverso il
diniego di iscrizione è ammesso ricorso
in opposizione, entro trenta giorni, ai
sensi dell' articolo 7 del DPR 24
novembre 1971,n. 1199.
3. L' iscrizione ha validità annuale ed
' automaticamente rinnovata qualora non
vi siano comunicazioni di cessazione
dell' attività , da parte del titolare,
o non sopravvengano le condizioni per la
revoca previste dall' articolo 12.
ARTICOLO 12 Verifica e revoca dell'
autorizzazione
1. La Commissione
agrituristica provinciale effettua
verifiche periodiche sul mantenimento
dei requisiti richiesti per l'
iscrizione all' elenco, nonché verifiche
nell' applicazione del Piano
agrituristico aziendale.
2. Per l' effettuazione delle verifiche
di cui al comma 1la Commissione
agrituristica provinciale si avvale di
personale provinciale qualificato e può
chiedere l' intervento degli Ispettori
di vigilanza di cui all' articolo 19.
3. La perdita dei requisiti comporta la
cancellazione dall' elenco e la revoca
dell' autorizzazione comunale.
4. La cancellazione dall' elenco
comporta la restituzione delle
provvidenze concesse ai sensi dell'
articolo 15, sempre ché sia disposta
entro i termini di cui all' articolo
18.
ARTICOLO 13 Obblighi degli operatori
agrituristici
1. Gli operatori
autorizzati allo svolgimento di
attività agrituristiche sono obbligati
a:
a) esporre al pubblico l' autorizzazione
comunale;
b) rispettare i limiti e le modalità
indicate nell' autorizzazione medesima;
c) comunicare al Comune, entro il 31
ottobre di ogni anno,per l' anno
successivo, una dichiarazione contenente
l' indicazione delle tariffe minime e
massime per le attività indicate nell'
autorizzazione;
d) osservare il disposto di cui all'
articolo 109 del Testo Unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con RD
18 giugno 1931, n. 773;
e) rispettare le tariffe comunicate al
comune;
f) apporre all' esterno dell' edificio,
in modo stabile e ben visibile, una
targa, corrispondente al modello
approvato dalla Giunta regionale, con la
denominazione Azienda agrituristica ed
all' interno una tabella indicante i
piatti tipici dell' azienda;
g) comunicare al Sindaco e alla
Commissione agrituristica provinciale
entro trenta giorni, l' eventuale
cessazione dell' attività agrituristica.
2. Entro due anni dall' iscrizione nell'
elenco di cui all' articolo 9, gli
operatori, fatti salvi eventuali
impedimenti non dipendenti dalla loro
volontà , devono iniziare l' attività
agrituristica, pena la decadenza dell'
iscrizione stessa e la restituzione
delle provvidenze concesse.
ARTICOLO 14 Programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione di
aree rurali
1. Entro il 30
novembre di ogni anno, il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta,
approva il programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione di
aree rurali.
2. Tale programma, redatto ai sensi
dell' articolo 10della legge 5 dicembre
1985, n. 730, individua le zone di
prevalente interesse agrituristico e
definisce gli obiettivi e gli indirizzi
dello sviluppo agrituristico, nonché la
ripartizione delle risorse finanziarie
relativamente a:
a) concessione di contributi per gli
interventi secondo le modalità previste
all' articolo 15;
b) interventi da attuare per attività di
studio, ricerca e formazione
professionale, secondo le modalità
previste dall'articolo 16;
c) iniziative di promozione dell'
offerta agrituristica come previsto
dall' articolo 17;
d) interventi in favore di strutture
cooperative per la trasformazione e
lavorazione di prodotti agricoli e
zootecnici da destinare ad uso
agrituristico.
3. Il programma regionale agrituristico
è trasmesso al Ministero per le risorse
agricole alimentari e forestali.
ARTICOLO 15 Provvidenze
1. Agli iscritti
nell' elenco di cui all' articolo 8
possono essere concessi contributi in
conto capitale nella misura sotto
indicata per:a) restauro e adattamento
dei fabbricati indicati all' articolo6
per ricavarne locali da destinare:
1) alla conservazione, preparazione,
trasformazione,vendita diretta o al
consumo dei prodotti prevalentemente
ottenuti in azienda: lire 4 milioni per
ogni locale;
2) alla ricettività , fino a un massimo
di trenta posti letto per azienda: lire
2 milioni per ogni posto letto;
3) alla realizzazione di alloggi: lire
30 milioni per ogni alloggio completo;
a) arredamento dei locali di cui alla
lettera a): lire 4 milioni per i locali
di cui al numero 1) e lire 1 milione per
ogni posto letto;
b) installazione, manutenzione
straordinaria e miglioramento delle
strutture igienico - sanitarie di
impianti termini idrici, telefonici ed
informatici nei locali di cui alla
lettera a): lire 4 milioni;
c) allestimento di agricampeggi in aree
dichiarate agricole dagli strumenti
urbanistici e attrezzate per la sosta di
tende e caravan: lire 10 milioni;e)
attrezzature e dotazioni diverse da
quelle individuate alle lettere
precedenti finalizzate all' esercizio di
attività sportive e ricreative: lire 7
milioni;
d) ricavo dei locali per esposizione di
prodotti, attrezzi ed altri elementi
della civiltà rurale o per l'
organizzazione di attività ricreative e
culturali: lire 4 milioni per ogni
locale
.2. Sono escluse dal contributo le opere
riguardanti la manutenzione ordinaria.
Il contributo regionale non può superare
la somma complessiva di 20 mila ECU a
favore di singoli e di 40 mila ECU a
favore di cooperative agrituristiche su
un arco di tempo di tre anni.
3. Per le opere realizzate in zone
montane e svantaggiate,gli importi su
indicati sono maggiorati del venticinque
per cento. Nella erogazione delle
provvidenze è data preferenza agli
imprenditori agricoli a titolo
principale con priorità ad iniziative
finalizzate alla realizzazione di
alloggi e di strutture destinate alla
trasformazione dei prodotti aziendali,
nonché agli adeguamenti strutturali
finalizzati all' abbattimento della
barriere architettoniche.
4. In particolare le cooperative
agrituristiche possono ottenere l'
intervento regionale per investimenti
quali sistemazione di fabbricati da
destinare a punti di vendita,ristoro e
lavorazione dei prodotti, sistemazione
di aree attrezzate per lo sport e il
tempo libero, nonché acquisto di
attrezzature e mezzi necessari a
svolgere attività di servizio in favore
degli associati per le attività di cui
all' articolo2 della presente legge.
5. In alternativa ai contributi di cui
al presente articolo,e nel rispetto dei
massimali di cui al comma 2 può essere
accordato un concorso negli interessi su
mutui della durata massima di venti anni
con il limite di lire 100 milioni per i
singoli e di lire 200 milioni per le
cooperative agrituristiche. I benefici
di cui al presente articolo non sono
cumulabili per le medesime opere,
attrezzature e iniziative con analoghi
benefici previsti da altre normative
regionali,statali o comunitarie.
6. I mutui contratti ai sensi della
legge 5 luglio 1928, nº1760, sono
assistiti dal fondo interbancario di
garanzia di cui alla legge 2 giugno
1961, n. 454, e successive modificazioni
e integrazioni.
7. Le Province concorrono
finanziariamente negli interventi,nella
misura annualmente determinata nel
programma di cui all' articolo 14.
ARTICOLO 16 Programmi di sviluppo
1. La giunta
regionale può concedere contributi fino
al settantacinque per cento della spesa
ritenuta ammissibile e fino ad un
massimo di lire 50.000.000, sulla base
di specifici programmi, a favore di
associazioni agrituristiche per
iniziative di studio, ricerca,
formazione e qualificazione
professionale nel settore dell'
agriturismo.
2. La regione può inoltre finanziare
corsi di formazione per operatori
agrituristici nell' ambito del programma
regionale per la formazione
professionale di cui alla legge
regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e
successive modificazioni.
3. I benefici di cui al presente
articolo non sono cumulabili per le
medesime iniziative con analoghi
benefici previsti da altre normative
regionali statali o comunitarie.
ARTICOLO 17 Piani agrituristici
1. Possono essere
concessi contributi, fino al
settantacinque per cento della spesa
ritenuta ammissibile, in favore di
Province, Comunità montane e Comuni per
la realizzazione di piani integrati di
sviluppo agrituristico, aventi come
finalità
:a) la realizzazione o il miglioramento
di servizi e infrastrutture volte allo
sviluppo agrituristico;
b) il recupero del patrimonio edilizio
rurale con i limiti di cui all' articolo
4 della legge regionale 5 marzo 1985, n.
24;
c) lo studio, la realizzazione e la
promozione di itinerari agrituristici;
d) le attività di promozione e
pubblicizzazione delle iniziative
agrituristiche;
e) le iniziative di valorizzazione dell'
ambiente rurale, di promozione e
valorizzazione dei prodotti tipici.
2. I piani integrati sono approvati
dalla Giunta regionale e inseriti nel
programma regionale agrituristico.
3. I benefici di cui al presente
articolo non sono cumulabili per le
medesime iniziative, con analoghi
benefici previsti da altre normative
regionali, statali o comunitarie.
ARTICOLO 18 Vincolo di destinazione
1. I beneficiari
degli interventi di cui all' articolo
15devono impegnarsi a non mutare la
destinazione delle opere e delle
attrezzature rispettivamente per dieci e
cinque anni, a partire dalla data di
erogazione dei benefici.
ARTICOLO 19 Vigilanza
1. La vigilanza
spetta alle Province le quali
controllano lo svolgimento delle
attività agrituristiche avvalendosi
degli Ispettori di vigilanza di cui all'
articolo 57 della legge regionale 31
ottobre 1980, n. 88, riconosciuti
ufficiali di polizia giudiziaria ai
sensi dell' articolo 12 della legge
regionale 8 gennaio 1991, n. 1, nonché
di proprio personale qualificato nella
materia.
2. Dei risultati della vigilanza vengono
informate le Commissioni agrituristiche
provinciali di cui all' articolo 10.
ARTICOLO 20 Sanzioni
1. Chiunque
eserciti l' attività agrituristica
sprovvisto della relativa autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa
da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 ed
alla immediata chiusura dell' attività
agrituristica.
2. Si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro:
a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000
nel caso di violazione delle norme
contenute alla lettera c) comma 2 dell'
articolo2;
b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000
nel caso di violazione delle norme
contenute alle lettere a), b) e c) comma
2dell' articolo 3;
c) da lire 200.000 a lire 600.000 nel
caso di violazione delle norme contenute
al comma 4 dell' articolo 4;
d) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000
nel caso di violazione delle norme
contenute al comma 3 dell' articolo 9;e)
da lire 500.000 a lire 1.000.000 nel
caso di violazione delle norme contenute
nell' articolo 13.
3. In caso di più violazioni nel corso
dell' anno degli obblighi di cui alla
lettera c) del comma 2 dell' articolo 2
e nel caso in cui i soggetti di cui al
comma 2 dell' articolo 22 non
ottemperino all' obbligo di presentare
il piano agrituristico nel termine ivi
indicato, viene disposta, dal Sindaco
del Comune dove ha sede l' azienda
agrituristica, la sospensione dell'
autorizzazione con effetto immediato
fino alla definizione del procedimento
amministrativo.
4. Per l' applicazione delle sanzioni
valgono le norme previste dalla legge
regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della
legge 24 novembre 1981, n. 689.5. Delle
sanzioni è data comunicazione alla
Provincia di competenza.
ARTICOLO 21 Regolamento di attuazione
1. Il Consiglio
regionale approva il regolamento di
attuazione della presente legge entro
centottanta giorni dalla sua entrata in
vigore.
ARTICOLO 22 Norma transitoria
1. I soggetti
iscritti all' elenco degli operatori
agrituristici di cui all' articolo 7
della legge regionale 18 luglio 1991,
nº15, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono iscritti d'
ufficio nell' elenco di cui all'
articolo 9.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono
presentare alla Commissione
agrituristica provinciale il Piano di
cui al comma 1 dell' articolo 3 entro un
anno dalla approvazione del relativo
modello da parte della Giunta regionale,
e devono adeguarsi alle risultanze
istruttorie entro un anno dalla
approvazione del Piano da parte della
Commissione medesima.
3. Le Commissioni provinciali per l'
agriturismo di cui all' articolo 8,
della legge regionale 18 luglio 1991, n.
15,in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge,continuano
ad operare fino alla scadenza delle
Amministrazioni che le hanno espresse.
4. Fino all' entrata in vigore del
regolamento di attuazione di cui all'
articolo 21, sono fatte salve le
disposizioni di cui alla circolare
regionale 12 marzo 1993, n. 9 emanata ai
sensi dell' articolo 19 della legge
regionale 18 luglio1991, n. 15.
ARTICOLO 23 Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 18 luglio 1991, n.
15;
b) l' articolo 1 della legge regionale
18 aprile 1995, n. 30.
ARTICOLO 24 Norma finanziaria
1. Agli oneri
derivanti dall' articolo 10 della
presente legge da corrispondere alla
province quale rimborso delle spese per
l' esercizio della presente delega, si
provvede mediante utilizzo dei fondi già
iscritti al capitolo n. 4100 " Fondo per
il finanziamento delle funzioni
amministrative delegate alle Province"
del bilancio di previsione 1997 e
successivi.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli
4, 14, 15 e 16 della presente legge,
quantificabili in lire 700.000.000 per
l' anno 1997, si fa fronte mediante
riduzione di equivalente importo, in
termini di competenza e di cassa, dello
stanziamento iscritto al capitolo n.
11052 " Contributi per
attività agrituristiche (legge regionale
18 luglio 1991, n. 15)"dello stato di
previsione della spesa del bilancio di
previsione per l' esercizio 1997 e
contemporanea istituzione dei capitoli
n. 11048 denominato " Contributi ad enti
pubblici e soggetti privati per l'
attività agrituristica" con lo
stanziamento di lire 200.000.000, in
termini di competenza e di cassa, e n.
11050 denominato " Contributi in conto
capitale per lo sviluppo agrituristico"
con lo stanziamento di lire500.000.000,
in termini di competenza e di cassa.
3. Gli oneri derivanti dal funzionamento
delle Commissioni agrituristiche
provinciali di cui all' articolo 10della
presente legge sono a carico del
capitolo n. 3002" Spese per il
funzionamento di consigli, comitati,
collegi e commissioni, compresi i
gettoni di presenza, le indennità di
missione ed i rimborsi spese" dello
stato di previsione della spesa del
bilancio dell' esercizio 1997.
La
presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione
veneta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Regione veneta. Venezia, 18
aprile 1997