Legge Regionale N.
57 DEL 14-12-1998
La disciplina e lo sviluppo
dell'agriturismo
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
TITOLO
I Disposizioni generali
ARTICOLO
1 Obiettivi
(1) La
Provincia autonoma di Bolzano promuove
ed incentiva con la presente legge in
armonia con gli indirizzi della CEE e
con la normativa dello Stato le attività
agrituristiche volte a favorire lo
sviluppo ed il riequilibrio del
territorio agricolo, ad agevolare la
permanenza dei produttori agricoli nelle
zone rurali attraverso un' integrazione
dei redditi aziendali ed il
miglioramento delle condizioni di vita,
a meglio utilizzare il patrimonio rurale
esistente sia edilizio sia naturale
anche ai fini turistici, a valorizzare i
prodotti tipici e le tradizioni locali,
a creare un armonico rapporto tra città
e campagna ed a favorire ed orientare i
flussi turistici.
ARTICOLO 2 Definizione di attività
agrituristiche
(1) Ai fini della
presente legge, per
attività agrituristiche si intendono le
attività di ricreazione ed ospitalità
svolte da imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile,
singoli od associati,e da loro familiari
di cui all' articolo 230/ bis del codice
civile, attraverso l' utilizzazione di
strutture aziendali od interaziendali
agricole (coltivazione del fondo,
silvicoltura, allevamento bestiame), la
cui attività deve comunque restare
prioritaria rispetto a quella
agrituristica.
(2) Lo svolgimento di attività
agrituristiche,nel rispetto delle
disposizioni contenute nella presente
legge, non costituisce distrazioni dalla
destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati.
(3) Rientrano fra le attività di cui al
comma 1:
a) dare stagionalmente ospitalità negli
edifici siti nel fondo dell'
imprenditore agricolo e somministrare
pasti alle persone alloggiate;
b) vendere i beni agricoli ed
artigianali prodotti nell'azienda;
c) gestire ristori di campagna ai sensi
della legge provinciale 12 agosto 1978,
n. 39;
d) somministrare per la consumazione sul
posto e su malghe in esercizio pasti,
alimenti e bevande costituiti
prevalentemente da spuntini e da piatti
tipici locali ivi comprese le bevande a
carattere alcolico e superalcolico; la
capacità massima di posti a sedere non
può superare 30 unità per azienda;e)
organizzare attività ricreative o
culturali nell' ambito dell'azienda o
delle aziende associate.
(4) Nell' esercizio delle attività di
cui alle lettere a), ultima parte, e d)
del precedente comma 3almeno il 50% del
valore annuo della materia prima
utilizzata per la somministrazione di
pasti e bevande deve essere di
produzione aziendale ed almeno un
ulteriore 40% deve provenire da
produttori agricoli, singoli od
associati, o da cooperative agricole di
trasformazione e vendita di prodotti
agricoli della provincia. A tal fine
sono considerati di produzione
aziendale, oltre agli alimenti ed alle
bevande prodotti e lavorati nell'
azienda agricola, altresì quelli
ricavati, anche attraverso lavorazioni
esterne, da materie prime prodotte nell'
azienda medesima.
(5) Chi esercita un' attività ai sensi
dell' articolo2, comma 3, della presente
legge non può adibire a questa attività
persone non appartenenti al proprio
nucleo familiare o normalmente
conviventi in quest'ultima.
(6) La durata massima di gestione annua
dei ristori di campagna è elevata a 180
giorni.
ARTICOLO 3 Utilizzazione dei locali per
attività agrituristiche
(1) Possono essere
utilizzati per attività agrituristiche i
locali siti negli edifici dell'
imprenditore agricolo e/o esistenti nel
fondo e non necessari alla conduzione
dello stesso.
(2) I locali e gli alloggi destinati
alle finalità di cui al comma 1 devono
possedere idonei requisiti di stabilità
, sicurezza e decoro e devono essere
dotati di servizi igienici - sanitari
adeguati al tipo di
attività agrituristica svolta ed alla
capacità ricettiva denunziata.
(3) Gli interventi per il recupero del
patrimonio edilizio rurale ai fini dell'
esercizio di attività agrituristiche
devono essere conformi alle disposizioni
contenute nelle leggi urbanistiche e nei
piani urbanistici, negli strumenti
urbanistici ed alle leggi vigenti nel
settore.
TITOLO
II Disciplina amministrativa
ARTICOLO 4 Elenco provinciale degli
operatori agrituristici
(1) Salvo quanto
previsto nel successivo articolo5, i
conduttori di aziende agricole possono
svolgere l'attività agrituristica di cui
al precedente titolo,soltanto se sono
iscritti nell' elenco provinciale degli
operatori agrituristici istituito presso
l' ispettorato provinciale per l'
agricoltura.
(2) A tal fine l' interessato deve
proporre apposita domanda contenente:
a) la documentazione attestante il
possesso della qualifica di imprenditore
agricolo ai sensi dell' articolo2;
b) l' impegno formale ad esercitare l'
attività agrituristica per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni,
attenendosi alle limitazioni di cui
all'articolo 2 ed alle prescrizioni
richiamate nell'articolo 5;
c) la descrizione dettagliata delle
attività agrituristiche che si intende
svolgere;
d) l' indicazione degli edifici e delle
aree che si intende adibire ad uso
agrituristico;e) la specificazione della
capacità ricettiva;
f) l' indicazione dei periodi di
esercizio;
g) una idonea documentazione dalla quale
emerga l'ubicazione e le dimensioni
dell' azienda e la tipologia produttiva;
h) una idonea documentazione dalla quale
risulti il possesso dei requisiti di cui
agli articoli 11 e 92del Testo Unico
delle leggi di pubblica
sicurezza,approvato con RD 18 giugno
1931, n. 773,ed all' articolo 5 della
legge 9 febbraio 1973,n. 59.
(3) Sulle domande decide la commissione
provinciale per l'agriturismo di cui al
successivo articolo6, attenendosi ai
criteri eventualmente stabiliti dalla
Giunta provinciale e dopo aver
verificato la sussistenza dei requisiti
occorrenti per l' iscrizione.In tale
ambito la commissione accerta l'
idoneità morale del richiedente sulla
base della documentazione di cui al
comma 2, lettera h), e valuta il
rapporto di connessione e
complementarietà tra l' attività
agricola e quella agrituristica, la
compatibilità con le strutture
turistiche già esistenti nella zona, la
disponibilità di spazi ed edifici ed il
loro arredamento, il numero degli
addetti ed il grado del loro impegno
agricolo.
(4) Per la verifica dei dati risultanti
dalla documentazione allegata alle
domande ai sensi del comma2, lettere a),
b), e) e g), la commissione
può avvalersi della collaborazione da
parte dei funzionari dell' ispettorato
provinciale per l' agricoltura.
(5) Valutata positivamente la domanda da
parte della commissione, il segretario
della stessa iscrive il conduttore dell'
azienda agricola nell' elenco
provinciale degli operatori
agrituristici e rilascia un certificato
attestante le attività consentite, fatte
salve le prescrizioni e disposizioni
contenute nelle leggi vigenti in materia
ed, in specie, quelle di cui alla
normativa richiamata nel seguente
articolo 5.
(6) Qualora la commissione accerti l'
inidoneità ricettiva dei locali
destinati all' utilizzazione
agrituristica per mancanza o carenza dei
requisiti di cui all'articolo 3, comma
2, o altre insufficienze, il segretario
della commissione può rilasciare un
certificato provvisorio di idoneità ,
nel quale sono descritti tali elementi
ed i lavori di adeguamento, alla cui
realizzazione è subordinata l'
iscrizione nell' elenco provinciale
degli operatori agrituristici.
ARTICOLO 5 Autorizzazioni
(1) Lo svolgimento
delle singole attività , che ai sensi
dell' articolo 2, comma 3, rientrano
nell' agriturismo è subordinata all'
iscrizione nell' elenco di cui all'
articolo 4, nonché alle rispettive
disposizioni contenute nella seguente
normativa vigente:
a) le attività di cui alla lettera a)
del predetto comma alla normativa di cui
alla legge provinciale15 gennaio 1982,
n. 3, e successive modifiche ed
integrazioni;
b) l' attività di cui alla lettera b)
del predetto comma alla normativa di cui
alla legge provinciale24 ottobre 1978,
n. 68, e successive modifiche ed
integrazioni;
c) le attività di cui alla lettera c)
del predetto comma alla normativa di cui
alla legge provinciale12 agosto 1978, n.
39, e successive modifiche e
d’integrazioni;
d) le attività di cui alla lettera d) ed
e) del predetto comma alle
autorizzazioni previste rispettivamente
dall'articolo 8 della legge 5 dicembre
1985,n. 730, e dal DPR 1 novembre 1973,
n. 686.(2) La produzione, la
preparazione, il confezionamento e la
somministrazione di alimenti e bevande
sono soggetti alle disposizioni igienico
– sanitarie vigenti in materia.
ARTICOLO 6 Commissione provinciale per
l' agriturismo
(1) La commissione
provinciale per l' agriturismo di cui al
precedente articolo 4 viene nominata con
deliberazione della Giunta provinciale,
ha sede presso l' Ispettorato
provinciale per l' agricoltura e resta
in carica per la durata della
legislatura, nel corso della quale è
avvenuta la nomina.
(2) La commissione di cui al precedente
comma è composta:
a) dall' assessore protempore per l'
agricoltura e le foreste, che la
presiede;
b) da due funzionari della ripartizione
VI – agricoltura e foreste designati
dall' assessore competente;
c) da due rappresentanti la ripartizione
VII - artigianato,turismo e sport
designati dall' assessore competente, di
cui uno su proposta dell' organizzazione
turistica più rappresentativa a livello
provinciale;
d) da due rappresentanti designati dall'
organizzazione agricola maggiormente
rappresentativa a livello provinciale.
(3) Funge da segretario un funzionario
dell'Ispettorato provinciale per l'
agricoltura.
(4) Per ogni membro effettivo viene
nominato uno supplente.
(5) La composizione della commissione
deve adeguarsi alla consistenza dei
gruppi linguistici quali risultano dai
dati dell' ultimo censimento generale
della popolazione.
(6) Le deliberazioni della commissione
sono adottate a maggioranza dei suoi
componenti.
(7) Contro i provvedimenti assunti dalla
commissione è ammesso ricorso alla
Giunta provinciale da presentarsi entro
trenta giorni dalla data della
comunicazione del provvedimento.
(8) Ai componenti della commissione sono
attribuiti,in quanto spettino, i gettoni
di presenza e di rimborsi spese previsti
dalle vigenti norme provinciali.
ARTICOLO 7 Obblighi agli operatori
agrituristici e cancellazione dall'albo
(1) L' operatore
iscritto nell' elenco provinciale ha
l'obbligo di esporre al pubblico il
certificato di cui all' articolo 4 e di
esercitare le attività consentite nei
limiti e con le modalità indicate nel
certificato stesso, nonché dalle
disposizioni delle leggi vigenti in
materia.
(2) L' iscrizione nell' elenco
provinciale degli operatori
agrituristici è revocata dalla
commissione di cui al precedente
articolo 6, con provvedimento motivato,
allorché venga accertato che l'
operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l' attività
agrituristica entro un anno dall'
iscrizione nell' elenco;
b) abbia, successivamente all'
iscrizione, perduto uno dei requisiti
previsti per l' iscrizione stessa nell'
elenco provinciale degli operatori
agrituristici;
c) abbia violato uno degli obblighi di
cui al precedente comma 1.
(3) La revoca dell' iscrizione produce
la cancellazione dell'operatore
agrituristico dall' elenco provinciale.
Inoltre, la commissione può proporre
alla Giunta provinciale di disporre il
recupero totale o parziale degli
eventuali contributi concessi, oltre ai
relativi interessi calcolati al tasso di
sconto.
(4) Contro il provvedimento di
cancellazione è ammesso ricorso alla
Giunta provinciale entro trenta giorni
dalla data di notifica della revoca
stessa.
ARTICOLO 8 Vigilanza
(1) Fatto salvo
quanto disposto dall' articolo13, comma
4, della legge 24 novembre 1981, nº689,
nonché dalle disposizioni contenute
nella normativa di cui al precedente
articolo 5, sono incaricati del
controllo sull' osservanza della
presente legge i dipendenti dell'
Ispettorato provinciale per l'
agricoltura appositamente autorizzati
con deliberazione della Giunta
provinciale. Ai fini dell' esercizio
delle loro attribuzioni essi, muniti di
apposito tesserino di riconoscimento,
hanno facoltà di ispezionare le
attività agrituristiche.
ARTICOLO 9 Sanzioni amministrative
(1) Ferma restando
l' applicazione delle sanzioni penali e
di quelle amministrative vigenti in
materia,per la violazione delle norme
contenute negli articoli 4 e 7 della
presente legge si applica, nel rispetto
delle procedure contenute nel Testo
unificato delle leggi provinciali sulle
norme di procedura per l' applicazione
delle sanzioni amministrative approvato
con DPGP 25 giugno 1984, n. 16, la
sanzione amministrativa variabile da
lire 100.000 a lire 600.000.
(2) Le somme dovute a titolo di sanzione
sono versate alla Tesoreria della
Provincia per essere introitate nel
bilancio provinciale.
(3) La competenza per l' emanazione di
cui all'articolo 7 del succitato Testo
unificato spetta al direttore dell'
Ispettorato provinciale dell'
agricoltura.
TITOLO
III Contributi agli operatori
agrituristici
ARTICOLO 10 Iniziative ammesse a
beneficio
(1) Per l'
attuazione delle finalità della presente
legge, la Giunta provinciale è
autorizzata a concedere contributi in
conto capitale agli imprenditori
agricoli,che siano iscritti o abbiano
richiesto di essere iscritti nell'
elenco di cui all' articolo 4 della
presente legge ed ottenuto il
certificato provvisorio di idoneità .
(2) I contributi di cui al comma 1 non
possono eccedere il 60% della spesa
dichiarata ammissibile e possono essere
concessi per le seguenti iniziative:
a) costruzioni, ampliamento,
ristrutturazione e sistemazione di
stanze e cucine da destinare all'
utilizzazione turistica in fabbricati
aziendali, nonchè il restauro degli
stessi;
b) installazione nei fabbricati
aziendali o sociali, di strutture per la
conservazione, per la vendita al
dettaglio e per il consumo dei prodotti
agricoli prevalentemente lavorati in
proprio;
c) installazione, ripristino o
miglioramento di impianti igienico -
sanitari, idrici, elettrici a servizio
dei locali di cui alla precedente
lettera a);
d) realizzazione di impianti ed
attrezzature per il tempo libro, al
servizio anche delle famiglie rurali;
e) realizzazione di aree attrezzate a
verde.
(3) Le provvidenze di cui sopra vanno
prioritariamente destinate a quelle
aziende che, per posizione ed estensione
dei terreni e/o per composizione del
nucleo familiare, ricavano dall'
agricoltura redditi non sufficienti, per
i quali si appalesa la necessità di una
integrazione di reddito con attività
accessoria.
(4) Sono comunque ammissibili a
contributo solamente gli acquisti e le
opere diretti alle finalità di cui al
comma 2, qualora ad intervento
ultimatola capienza complessiva non
superi i dieci posti letto per azienda
agricola.
ARTICOLO 11 Richiesta del concorso
finanziario provinciale
(1) Le domande per
la concessione di contributi per le
iniziative di cui al precedente articolo
10sono indirizzate all' Assessorato per
l' agricoltura e le foreste e devono
essere corredate da:
a) illustrazione degli interventi
proposti, con progettazione delle opere
e seguenti elaborati: relazione tecnica,
corografica, planimetria, profili e
prospetti,sezioni d' opera, computo
metrico estimativo;
b) concessione edilizia;
c) nullaosta necessario ove esistono
vincoli sul territorio o sull' immobile;
d) spesa preventiva con piano di
finanziamento e di indicazione dei tempi
e dei modi di realizzazione dell'
opera;e) certificato d' iscrizione nell'
elenco rispettivamente certificato
provvisorio di idoneità ;
f) titolo di godimento e/ o
autorizzazione del proprietario nell'
ipotesi che l' operatore agrituristico
non sia anche proprietario dei
fabbricati.
ARTICOLO 12 Concessione ed erogazione
dei contributi
(1) La Giunta
provinciale è autorizzata a concederei
contributi previsti dalla presente
legge, previa istruttoria consistente
nella verifica tecnico – economica delle
iniziative proposte con relativa
determinazione della spesa ammissibile e
nell' acquisizione del parere della
commissione provinciale per l'
agriturismo di cui all' articolo 6 della
presente legge. Non si applica quanto
previsto dalla legge provinciale
27dicembre 1979, n. 21, e successive
modifiche e d’integrazioni.
(2) L' erogazione dei contributi può
essere effettuata anticipatamente fino
al 50% dell' ammontare lordo e per la
quota residua dopo che i competenti
funzionari dell' Ispettorato provinciale
per l' agricoltura abbiano accertato l'
avvenuta realizzazione delle iniziative
ammesse a contributo.
(3) In caso di mancata o parziale
realizzazione delle iniziative entro il
termine stabilito dal provvedimento di
concessione la Giunta provinciale
dispone il recupero totale o parziale
delle somme già erogate, oltre agli
interessi su tali somme pari
all'ammontare del tasso di sconto.
ARTICOLO
13 Vincolo di destinazione
(1)
I locali, gli impianti e le attrezzature
realizzati per il concorso finanziario
provinciale ai sensi della presente
legge non possono essere distolti dalla
destinazione agrituristica per almeno
cinque anni dalla data del loro
collaudo.
(2) L' inosservanza delle norme di cui
al precedente comma 1 comporta, salvo
casi di forza maggiore,la restituzione
del contributo percepito per le opere e
le attrezzature distolte maggiorato ai
sens i dell'ultimo comma del precedente
articolo.
ARTICOLO 14 Promozione dell' offerta e
della domanda turistica
(1) La Giunta
provinciale è autorizzata a concedere ad
enti ed associazioni del settore
agricolo contributi sulle spese relative
alla realizzazione di studi ed indagini
relativi all' agriturismo, alla
realizzazione di manifestazioni,
convegni, materiale divulgativo ed alle
iniziative atte a sensibilizzare l'
ambiente agricolo alle problematiche
agrituristiche.
ARTICOLO 15 Abrogazione di legge e norme
transitorie
(1) La legge
provinciale 10 settembre 1973, nº42, è
abrogata.
(2) Gli imprenditori agricoli, che dall'
entrata in vigore della legge
provinciale di cui al precedente comma 1
hanno svolto attività agrituristica,
così come prevista dall' articolo 2
della presente legge,possono ottenere il
certificato di cui all' articolo 4che
attesti la loro qualifica con decorrenza
dal giorno dell'inizio dell' attività ;
l' emissione dell' autorizzazione
comporta che l' attività da loro svolta
dopo la suddetta data conserva la
qualifica di attività agrituristica ai
sensi della presente legge.
(3) Gli interessati potranno chiedere l'
iscrizione nell'elenco di cui all'
articolo 6, presentando apposita domanda
corredata della documentazione richiesta
entro e non oltre il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
ARTICOLO 16 Allacciamento telefonico
(1) Per agevolare
nelle zone montane l' accesso alla rete
telefonica, la Giunta provinciale può
concedere a titolari di aziende agricole
contributi fino al50% delle spese
sostenute per la realizzazione degli
impianti a tal fine necessari.
ARTICOLO 17 Istituzione del comitato
provinciale per la distribuzione dei
prodotti petroliferi agevolati per l'
agricoltura
(1) E' istituito
il comitato provinciale per la
distribuzione dei prodotti petroliferi
agevolati per l'agricoltura, in seguito
chiamato semplicemente comitato, che ha
il compito di sovraintendere alla
distribuzione dei prodotti petroliferi
agevolati di cui all'articolo 5, comma
3, della legge 31 dicembre1962, n. 1852.
(2) Il comitato di cui al comma 1 ha
sede presso l' ispettorato provinciale
per l' agricoltura, viene nominato con
deliberazione della Giunta provinciale e
rimane in carica per la durata della
legislatura nel corso della quale è
intervenuta la nomina.Esso è composto
da:
a) il direttore dell' ispettorato
provinciale per l' agricoltura,che lo
presiede;
b) il direttore dell' ufficio
provinciale meccanizzazione agricola;
c) tre esperti nel settore designati
dall' assessore competente per l'
agricoltura;
d) un funzionario designato dall'
ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione( UTIF);
e) tre rappresentanti proposti dalle
organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello
provinciale.
(3) Funge da segretario un funzionario
dell' ufficio provinciale
meccanizzazione agricola.
(4) La composizione del comitato deve
adeguarsi alla consistenza dei gruppi
linguistici quali risultano dai dati
dell' ultimo censimento della
popolazione.
(5) Il comitato è convocato dal
presidente e le adunanze sono valide in
presenza della maggioranza dei suoi
componenti.
(6) Le deliberazioni del comitato sono
adottate a maggioranza dei suoi
componenti.
(7) In caso di assenza il presidente
viene sostituito da un membro eletto dal
comitato medesimo. I membri di cui alle
lettere b) e d) del comma 2possono farsi
rappresentare con delega scritta da
funzionari addetti ai medesimi servizi.
Per ciascun membro di cui alle lettere
c) ed e) la Giunta provincia le nomina
un membro supplente proposto
rispettivamente dall' assessore
competente per l' agricoltura e dall'
organizzazione rappresentata.
(8) Ai componenti ed al segretario del
comitato sono corrisposti, in quanto
spettino, i compensi ed il trattamento
economico di missione secondo la vigente
normativa provinciale.
ARTICOLO 18 Compensi
(1) All' articolo
37 del testo unico delle leggi
provinciali sull' ordinamento dei masi
chiusi, approvato con DPGP 28 dicembre
1978, n. 32, è aggiunto il seguente
comma:<<( 4) Ai presidenti delle
commissioni di cui al comma 1 può essere
concesso dal 1o gennaio1989 un assegno
mensile compensativo del lavoro
preparatorio compiuto al di fuori delle
riunioni.Tale assegno deve essere
proporzionale ai compiti inerenti alle
funzioni e non può superare l'importo di
lire 300.000. >>
ARTICOLO 19 Modifica della legge
provinciale 21 maggio1981, n. 11, e
successive modifiche e integrazioni
(1) La legge
provinciale 21 maggio 1981, n.11, e
successive modifiche e integrazioni, è
modificata come segue:a) dopo l'
articolo 46 è inserito il seguente
articolo:<< Art. 46/ bis Trattamento di
quiescenza del personale forestale(1) Ai
fini del trattamento di quiescenza del
personale del corpo forestale
provinciale e della carriera direttiva
del ruolo speciale dei servizi forestali
si applicano le disposizioni dell'
articolo3, comma 5, della legge 27
maggio 1977, nº284, con le decorrenze
ivi contenute.
(2) L' eventuale eccedenza del
trattamento di quiescenza spettante in
attuazione di quanto previsto nel comma
1 rispetto a quello conferito dall'
istituto di previdenza CPDEL resta a
carico della Provincia. >>b) nell'
allegato A) alle competenze dell'
ufficio 90:Servizi generali della
direzione generale, è aggiuntala
seguente competenza: << Affari legali e
contenzioso nei settori dell'
agricoltura, delle foreste,della caccia
e della pesca >>.
(3) Agli avvocati e procuratori addetti
all' ufficio di cui al comma 1, lettera
b), incaricati della rappresentanza e
difesa in giudizio della
Provincia,spetta il trattamento
giuridico ed economico in vigore per il
personale munito delle stesse qualifiche
nell' amministrazione provinciale. In
caso di assenza o impedimento i loro
compiti vengono esercitati
dall'ispettorato legale, legislativo e
contrattuale.
ARTICOLO 20 Disposizioni finanziarie
(1) Alla copertura
degli oneri derivanti dagli articoli 6,
17 e 18 della presente legge, valutati
in lire 2 milioni per l' anno 1988, ed
in lire 5 milioni all'anno a partire dal
1989, si fa fronte:
a) per l' anno 1988 con lo stanziamento
del capitolo12125 dello stato di
previsione della spesa, che presenta
sufficiente disponibilità ;
b) per il biennio 1989- 1990 con quote
dello stanziamento previsto nella
Sezione 1, settore 1.2, lettera a. 1),
del bilancio pluriennale 1988- 1990;
c) per gli anni successivi con
corrispondenti stanziamenti nei
rispettivi bilanci della Provincia.
(2) Alla copertura degli oneri derivanti
dall' articolo19, valutati, tenuto conto
anche della decorrenza retro attiva,
rispettivamente in lire 60 milioni a
carico dell' esercizio finanziario 1989
ed in lire 10milioni all' anno a partire
dall' esercizio finanziario1990, si
provvede:a) per il biennio 1989- 1990
con quote dello stanziamento iscritto
nella Sezione 1, Settore 1.2, lettera b.
1), del bilancio pluriennale 1988-
1990;b) per gli anni successivi con le
disponibilità dei relativi bilanci
provinciali.
(3) Le spese per contributi ai sensi
degli articoli10, 14 e 16 della presente
legge saranno stabilite a decorrere dal
1989 dalla legge finanziaria annuale o
da altro provvedimento legislativo di
analoga natura.
La
presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Provincia. Bolzano, 14
dicembre 1988